Candidate Appeal Against Scientific Collaborator Appointment Dismissed for Lack of Specific Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA candidate challenged the State Council's decision to appoint another applicant as a scientific collaborator in a public procurement supervision office, alleging a lack of professionalism and transparency in the selection process, but the Administrative Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently articulate specific grounds for modifying the contested decision beyond generic criticism of the officials involved. Furthermore, the Court found the appointment justified on the merits, noting the selected candidate performed best in assessment interviews and tests, demonstrating the appointment was based on objective, pertinent reasons within the authority's broad margin of appreciation, leading to the dismissal of the appeal and the associated request for legal aid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68 cpv. 1 LPAmm, Art. 70 cpv. 1 LPAmm, Art. 8 cpv. 1 LORD, Art. 69 cpv. 1 LPAmm, Art. 61 LPamm, Art. 49 cpv. 1 LPAmm; Candidate Appeal Against Scientific Collaborator Appointment Dismissed for Lack of Specific Grounds: Furthermore, the Court found the appointment justified on the merits, noting the selected candidate performed best in assessment interviews and tests, demonstrating the appointment was based on objective, pertinent reasons within the authority's broad margin of appreciation, leading to the dismissal of the appeal and the associated request for legal aid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed implicitly to dismiss the appeal on the merits, as the decision did not constitute an excess or abuse of power subject to review.
Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient grounds/conclusions.
Applied to decide that no court costs (ripetibili) shall be awarded to the respondent.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 52.2018.448 · Lugano 18 gennaio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera: · Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2018 dell'
RI 1 contro
la decisione del 22 agosto 2018 (n. 3747) del Consiglio di Stato che ha assunto l'arch. CO 1 quale collaboratore scientifico presso l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche a __________;
ritenuto, in fatto
che il __________ il Dipartimento del territorio ha aperto il concorso per l'assunzione di un collaboratore scientifico (con titolo accademico al 100%) presso l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche a __________ (FU __________, pag. __________ segg.);
che il bando di concorso poneva i seguenti requisiti:
- master o licenza in architettura,
diritto e/o ingegneria
- adeguata conoscenza del diritto nel settore delle commesse pubbliche
- buone conoscenze delle lingue ufficiali
- buone conoscenze dei programmi usuali d'informatica
- buone capacità di negoziazione, di analisi, di sintesi e di redazione
- capacità decisionali e didattiche, spirito d'iniziativa e doti organizzative
- buona adattabilità a lavoro in condizioni di stress;
che al concorso hanno partecipato, tra gli altri, l'avv. RI 1 e l'arch. CO 1;
che con decisione del
22 agosto 2018 il Consiglio di Stato ha nominato l'arch. CO 1 per il posto a concorso;
che il 27 agosto 2018 la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha informato l'avv. RI 1 che la scelta era ricaduta su un altro candidato;
che l'avv. RI 1 ha impugnato la predetta risoluzione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; previa richiesta di accedere agli atti, ha in particolare osservato quanto segue:
(…) in principio ritengo di voler esaminare, riguardo alla predetta procedura volta all'assegnazione di un posto di lavoro pubblico, gli elementi di professionalità e di oggettività della stessa, nonché le garanzie su cui la medesima procedura si è basata. (…) durante la procedura di valutazione e selezione non è giunta alcuna informazione allo scrivente: la Sezione delle risorse umane, a quanto pare, non si interessa minimamente di simili procedure, se non in casi eccezionali; d'altra parte, a mie precise richieste di informazioni, formulate via email all'Ufficio direttamente interessato, sono giunte unicamente delle laconiche risposte senza alcun tipo di reale contenuto. (…);
che con separato scritto, l'insorgente ha chiesto di poter essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che al ricorso si è opposta la Sezione delle risorse umane, sostenendo la correttezza della nomina dell'arch. CO 1, risultato il miglior candidato a seguito di un'attenta selezione, nonché l'inidoneità del ricorrente ad assumere la funzione per mancanza di esperienza nel settore delle commesse pubbliche;
che pure l'arch. CO 1 ha preso posizione chiedendo la conferma della decisione governativa, osservando di adempiere pienamente ai requisiti richiesti per l'assunzione del posto in discussione;
che con la replica il ricorrente ha criticato l'operato, a suo dire poco trasparente, dei funzionari della Sezione delle risorse umane;
che con la duplica la Sezione delle risorse umane ha confermato la propria posizione;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); la legittimazione del ricorrente, partecipante al concorso e destinatario della decisione impugnata è data (art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm); quanto alle altre condizioni di ricevibilità del ricorso, si osserva quanto segue;
che per l'art. 70 cpv.
1 LPAmm il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore;
che tale norma sottolinea la necessità che la motivazione del ricorso sia sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze minime che sono riassumibili nel principio generale secondo cui il ricorrente deve esprimere in modo riconoscibile la propria intenzione di ottenere la modifica di un atto e della sua portata giuridica (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 3 ad art. 46 e riferimenti; André Moser, in Auer/Müller/Schindler, VwVG, Berna 2008, n. 1 ad art. 52);
che invano si cercheranno nella memoria ricorsuale sufficienti conclusioni del ricorrente che, oltre a richiedere accesso agli atti, si limita a criticare genericamente i funzionari preposti alla conduzione della procedura di concorso, senza spendere una sola parola sulla scelta di attribuire la funzione messa a concorso a un altro candidato e senza avanzare alcuna domanda o richiesta di modifica degli atti impugnati;
che nemmeno a fronte della risposta della Sezione delle risorse umane, che ha diffusamente spiegato le ragioni che hanno condotto il Governo a preferire il candidato nominato allegando il preavviso di assunzione redatto dal funzionario incaricato, il ricorrente ha addotto l'insostenibilità di questa scelta, limitandosi a generiche e inconferenti critiche sull'operato dei funzionari;
che già per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile; lo stesso si rivela comunque infondato anche nel merito;
che a questo proposito si rileva che ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LORD, la nomina dei dipendenti pubblici è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale ed esposti nel bando di concorso;
che nella decisione di nomina o incarico l'autorità fruisce di un vasto margine di apprezzamento (STA 52.2009.260 del 30 settembre 2009), il cui controllo da parte di questo Tribunale non è illimitato ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del suo potere discrezionale o non l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto;
che il Tribunale deve limitarsi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 LPAmm); ovvero nei casi in cui la decisione appare insostenibile, priva di ragioni oggettive o fondata su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, come la parità di trattamento o il divieto dell'arbitrio (Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61 LPamm);
che oltre a tali limiti nell'esercizio del suo potere di apprezzamento, l'autorità di nomina/incarico resta comunque vincolata alle disposizioni legali concretamente applicabili e a quelle contenute nel bando che essa stessa ha emesso (RDAT II-1991, n. 5);
che nel caso concreto, per la posizione messa a concorso sono giunte trentadue candidature;
che dopo una prima selezione meramente documentale, i funzionari preposti hanno sentito alcuni candidati in occasione di un colloquio conoscitivo, in esito al quale sono stati individuati tre concorrenti idonei e disponibili ad assumere la funzione;
che questi ultimi sono stati convocati ad un secondo incontro, destinato a testare le loro conoscenze tramite un esercizio di un'ora;
che l'arch. CO 1 è stato l'unico a rispondere a tutte le domande e ha eseguito la prova con risultato soddisfacente, dimostrandosi in definitiva il miglior candidato tra quelli disponibili ad assumere la funzione; la sua candidatura è pertanto stata preavvisata favorevolmente dai due funzionari dirigenti competenti;
che la risoluzione con cui il medesimo è stato nominato poggia su ragioni oggettive e pertinenti, ben motivate nel preavviso di assunzione versato agli atti, che l'insorgente peraltro non ha contestato;
che non discendendo da un esercizio scorretto del potere di apprezzamento riservato all'autorità di nomina, la decisione merita piena tutela;
che, il ricorso deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;
che la domanda di assistenza giudiziaria deve pure essere respinta in quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; RL 178.300); tuttavia, vista la situazione finanziaria allegata dal ricorrente, si prescinde eccezionalmente dal prelievo della tassa di giustizia;
che non si assegnano ripetibili all'arch. CO 1 non essendosi avvalso dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera