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52.2018.318 • TCA TI 52.2018.318 Generato dall'IA

Construction Firm v. Supervisory Commission (Denial of Justice Appeal)

Numero d'incarto 52.2018.318
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A construction firm filed an appeal for denial of justice against a supervisory commission for failing to issue a formal decision regarding the firm's request to audio-record an interview for its proposed technical director. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the requested decision concerning the recording of an incidental verification interview was not a final decision that could be immediately appealed, nor would refusing it cause irreparable harm, as the procedure could be challenged later if the final application was denied. Furthermore, the court noted that the commission had, in substance, already denied the request through correspondence, thereby precluding a finding of a denial of justice even if the appeal were deemed procedurally acceptable.

Regesto Legislator

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Art. 72 legge, Art. 67 LPAmm, Art. 17a LEPICOSC, Art. 66 cpv. 2 LPAmm, Art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, Art. 47 LPAmm; Construction Firm v. Supervisory Commission (Denial of Justice Appeal): The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the requested decision concerning the recording of an incidental verification interview was not a final decision that could be immediately appealed, nor would refusing it cause irreparable harm, as the procedure could be challenged later if the final application was denied. Furthermore, the court noted that the commission had, in substance, already denied the request through correspondence, thereby precluding a finding of a denial of justice even if the appeal were deemed procedurally acceptable.

Parole chiave

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decisione incidentale impugnabile e-justice eccezioni processuali ricorso del personale legittimazione a contestare licenza costruzione abusiva

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 66 cpv. 2 LPAmm

Used implicitly by the court to establish that the appeal was inadmissible because the contested decision was interlocutory and did not meet the criteria for independent appeal.

art. 47 LPAmm

Cited as the basis for imposing court costs on the unsuccessful appellant.

art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110

Cited to inform the parties of the possibility of appealing to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 52.2018.318 · Lugano 3 luglio 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Matteo Cassina, vicepresidente

assistito dalla segretaria: · Jennifer Moresi

statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 3 luglio 2018 della

RI 1 patrocinata da: PA 1 contro

l’operato della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500) per la mancata emanazione di una decisione formale in merito alla richiesta dell’insorgente di poter registrare l’audio del colloquio di verifica che l’ing. __________ è stato chiamato a sostenere per poter essere accreditato quale suo responsabile tecnico;

ritenuto, in fatto

che la ditta RI 1 di __________ (in seguito: RI 1), già iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione, è attualmente priva di un responsabile tecnico;

che la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista (di seguito: CV-LEPICOSC) le ha dunque ordinato di porre rimedio a tale situazione;

che dopo vicissitudini che non occorre qui riassumere, il 2 maggio 2018 la RI 1 ha indicato alla CV-LEPICOSC di voler designare quale suo nuovo responsabile tecnico l'ing. __________;

che con messaggio di posta elettronica del 25 maggio 2018 la CV-LEPICOSC ha comunicato

alla RI 1 che l’ing. __________ sarebbe stato convocato in data da stabilire per una verifica tecnica delle conoscenze e delle competenze

professionali quale dirigente di cantiere in un'impresa di costruzione (art. 5 cpv. 2 del regolamento della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 3 dicembre 2014; RLEPICOSC; RL 750.510);

che con e-mail dello stesso giorno la RI 1, per il tramite del proprio legale, ha chiesto alla CV-LEPICOSC di poter effettuare una registrazione audio del predetto colloquio di verifica;

che con scritto del 18 giugno 2018 il presidente della CV-LEPICOSC ha tra le altre cose comunicato alla RI 1 che una simile eventualità non poteva entrare in linea di considerazione, fermo restando il suo diritto di prendere nota delle domande poste;

che con e-mail del 20 giugno 2018 la segretaria della CV-LEPICOSC ha comunicato alla RI 1 che l’audizione dell’ing. __________ si sarebbe tenuta martedì 3 luglio 2018 alle ore 15.00;

che con scritto del 22 giugno 2018 la RI 1 ha chiesto alla CV-LEPICOSC l’emanazione di una decisione formale in merito al suo rifiuto di permettere la registrazione audio del colloquio di verifica dell’ing. __________;

che mediante lettera del 28 giugno 2018, anticipata via fax, la CV-LEPICOSC ha illustrato alla RI 1 la procedura che sarebbe stata seguita durante l’audizione dell’ing. __________, ribadendo nel contempo il suo rifiuto di permettere la registrazione audio del colloquio;

che il 3 luglio 2018 la RI 1 ha inoltrato davanti al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso per denegata giustizia, lamentandosi del fatto che, malgrado i suoi solleciti, la CV-LEPICOSC non si sarebbe formalmente pronunciata sulla sua domanda di registrazione del colloquio di verifica dell’ing. __________;

che in via superprovvisionale essa postula di essere autorizzata, per il tramite dell’ing. __________, a registrare l’audio del colloquio di verifica a cui quest’ultimo deve sottoporsi il 3 luglio 2018;

che il gravame non è stato intimato per la risposta (art. 72 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

considerato, in

diritto

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che l'art. 67 LPAmm dispone che può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile; in tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso previsto per impugnare la decisione

che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa,

Lugano 1997, n. 3 ad art. 45);

che in concreto, visto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito delle decisioni della CV-LEPICOSC è retta dall'art. dall'art. 17a LEPICOSC, la medesima dovrebbe di principio essere data per censurare un diniego di giustizia da parte di detta autorità; che tuttavia a questo proposito occorre rilevare che la decisione che la ricorrente ha chiesto alla CV-LEPICOSC di emanare non porrebbe termine alla procedura di designazione del suo nuovo responsabile tecnico, avviata mediante istanza del 2 maggio 2018;

che la stessa, nella misura in cui sarebbe volta a regolare lo svolgimento del colloquio di verifica dell’ing. __________, avrebbe infatti unicamente carattere incidentale;

che in effetti una decisione è finale quando pone fine alla procedura, mentre è incidentale quando è resa nel corso della procedura e assume una funzione preparatoria e strumentale verso la decisione finale, come sarebbe nel caso di specie la decisione di acconsentire o di negare la registrazione audio del colloquio di verifica dell’ing. __________ (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 44 n. 2b);

che fatta eccezione per le decisioni concernenti la competenza e le domande di ricusa, le quali sono suscettibili di ricorso immediato e non possono più essere impugnate ulteriormente, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente sono impugnabili a titolo indipendente soltanto se: a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile o b) l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. art. 66 cpv. 2 LPAmm);

che nel caso di specie nessuna di queste condizioni è data;

che, esclusa di primo acchito la seconda ipotesi menzionata dalla predetta norma, la decisione che la ricorrente ha chiesto alla CV-LEPICOSC di emanare non sarebbe suscettibile di arrecarle alcun danno irreparabile ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, potendo sempre la RI 1 contestare dal profilo procedurale lo svolgimento del colloquio in caso di suo esito negativo, impugnando la decisione di merito con cui le verrebbe negata l’iscrizione del nuovo responsabile tecnico;

che, non dovendo la CV-LEPICOSC emanare una decisione incidentale suscettibile di essere impugnata a titolo indipendente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, non risultano dati i presupposti ex art. 67 LPAmm per poter inoltrare un ricorso per denegata giustizia;

che il presente gravame dovrebbe dunque essere dichiarato inammissibile;

che, quand’anche ciò non dovesse essere il caso, il medesimo sarebbe in ogni caso da respingere nel merito;

che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la CV-LEPICOSC si è infatti pronunciata sulla domanda di registrazione audio del colloquio a suo tempo formulata dalla RI 1 perlomeno nel suo scritto del 28 giugno 2018, che su questo punto riprende quanto già espresso dal suo presidente con lettera del 18 giugno precedente;

che tale documento costituisce a tutti gli effetti una decisione, seppur (come sopra esposto) incidentale, mediante la quale quest’ultima autorità ha chiaramente risolto di respingere la suddetta richiesta dell’insorgente;

che alla ricorrente, anche perché rappresentata da un avvocato, non poteva sfuggire il carattere decisionale di detto scritto, laddove a chiare lettere esso recita in modo unilaterale, perentorio e vincolante che *“non possiamo che confermare il nostro preavviso del 18 giugno u.s. e respingere la sua richiesta di procedere alla registrazione del colloquio”*;

che non permette di giungere ad una diversa conclusione il solo fatto che tale lettera non contiene alcuna indicazione in merito ai rimedi di diritto esperibili;

che in simili circostanze si dovrebbe dunque in ogni caso escludere che l’autorità di prime cure possa essere incorsa nel caso concreto in un diniego di giustizia;

che, stante tutto quanto precede, il gravame, in quanto ricevibile, deve pertanto essere respinto; che con l’emanazione del presente giudizio la domanda di adozione di misure supercautelari diventa priva d’oggetto; che, visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese seguono l’integrale soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a: · ; .

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo · La segretaria