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52.2018.26 • TCA TI 52.2018.26 Generato dall'IA

Residence Permit Appeal Inadmissible Due to Unpaid Procedural Costs

Numero d'incarto 52.2018.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The applicant filed an administrative appeal challenging the rejection of their application for an EU/EFTA residence permit and the non-renewal of their prior residence permit, but the court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required procedural cost advance by the final extended deadline of February 15, 2018. The court reasoned that a subsequent request for an extension, transmitted solely via fax, was formally invalid because judicial documents must be submitted signed in original, and fax transmission does not constitute a legally recognized means of filing that excuses the lack of an original signature, meaning the original payment deadline remained in effect.

Regesto Legislator

Ufficiale

Diniego del rilascio del permesso di domicilio UE/AELS e revoca (recte: non rinnovo) del permesso di dimora UE/AELS. Irricevibile per istanza di proroga del pagamento dell'anticipo inviata solo via telefax

Parole chiave

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permessi di dimora difetto di sottoscrizione mancato versamento dell'anticipo spese spese di procedura trasmissione degli atti termine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 47 cpv. 1 LPAmm

The costs of the proceedings (tassa di giustizia) are imposed on the appellant based on this article.

Art. 82 segg. LTF

This article governs the right to appeal to the Federal Tribunal against the decision.

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Testo completo

Incarto n. 52.2018.26 · Lugano 2 marzo 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Matteo Cassina, vicepresidente

assistito dalla segretaria: · Jennifer Moresi

statuendo sul ricorso 11 gennaio 2018 di

RI 1 patrocinato da: PA 1 contro

la risoluzione 22 novembre 2017 (n. 5241) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 novembre 2017 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rilascio del permesso di domicilio UE/AELS e revoca (recte: non rinnovo) del permesso di dimora UE/AELS;

ritenuto

e considerato in fatto e in diritto

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del

10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che, in applicazione dell'art. 47 cpv. 4 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

3.3.1.1), con decisione 12 gennaio 2018 questo giudice ha fissato al ricorrente un termine scadente il 31 gennaio 2018 per prestare l'anticipo delle presunte spese processuali, fissato in fr. 1'500.-;

che l'insorgente, con istanza 19 gennaio 2018, ha chiesto una dilazione del pagamento in tre rate, la prima con scadenza il 28 febbraio 2018;

che con decisione 22 gennaio 2018 il giudice delegato ha parzialmente accolto la domanda, dandogli la possibilità di versare l'anticipo in 2 rate, la prima scadente il 31 gennaio 2018 e la seconda il 28 febbraio 2018;

che l'ordine era assortito della comminatoria dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento nei termini assegnati per ciascuna rata;

che con istanza 30 gennaio 2018, il patrocinatore del ricorrente ha chiesto una proroga di 15 giorni per il pagamento della prima rata dell'anticipo;

che con decisione 31 gennaio 2018 il giudice delegato ha accolto la domanda prorogando fino al 15 febbraio 2018 il termine per versare la prima rata dell'anticipo per le presunte spese processuali, ritenuto che il termine per versare la seconda rata rimaneva immutato;

che anche quest'ultimo ordine era assortito della comminatoria dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento nel termine assegnato;

che con istanza 15 febbraio 2018, trasmessa al Tribunale solo via telefax, l'insorgente, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto un'ulteriore proroga fino alla fine del mese di febbraio del termine per il pagamento dell'integralità dell'anticipo richiesto;

che, giusta l’art. 10 cpv. 1 LPAmm, gli allegati, siano essi ricorsi o istanze, devono essere scritti in lingua italiana, firmati dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera;

che la giurisprudenza non riconosce il telefax come strumento di trasmissione - e quindi di inoltro - di un atto processuale, in quanto sull'allegato ricevuto dall'autorità fa difetto la firma in originale del ricorrente (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 8; Frank Seethaler/Fabia Bochsler, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n.

23 ad art. 52 con rinvii; Laurent Merz, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2011, n. 35 ad art .42, tutti con rinvii alla prassi; DTF 142 IV 299 consid. 1.1);

che inoltre, secondo la prassi, chi trasmette un atto giudiziario via telefax è sin dall'inizio consapevole che lo stesso non rispetta i requisiti legali formali: non ci si trova dunque di fronte ad una semplice dimenticanza, ossia ad un'omissione involontaria della firma, ipotesi nella quale l'autorità è tenuta a fissare all'interessato un breve termine per ripresentare l'atto debitamente sottoscritto in ossequio al divieto di eccesso di formalismo (art. 12 cpv. 1 LPAmm; cfr. Seethaler/Bochsler, op. cit., n. 115 ad art. 52; Merz, *ibidem*, entrambe con rinvii alla prassi);

che l’istanza con la quale il patrocinatore del ricorrente ha chiesto, unicamente tramite telefax, un’ulteriore proroga del termine di versamento dell’anticipo si rivela pertanto formalmente irrita per quanto attiene alle modalità con cui è stata trasmessa al Tribunale ragione per la quale la stessa non può essere presa in considerazione; che, alla luce di ciò, la validità del termine del 15 febbraio 2018 per il pagamento della prima rata della richiesta d’anticipo è rimasta immutata;

che nella misura in cui il ricorrente non ha provveduto a versare l’importo richiestogli entro la suddetta data, il suo gravame si avvera irricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

decide:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.Intimazione a:

Il giudice delegato La segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo