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52.2018.20 • TCA TI 52.2018.20 Generato dall'IA

Public Employee Salary Classification Appeal Under New Law

Numero d'incarto 52.2018.20
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A public employee, previously in salary class 32, appealed the decision that assigned him the new function of Office Head V in salary class 10, effective with the implementation of a new salary law, arguing the classification undervalued his current responsibilities and created an inappropriate distinction with his subordinates. The administrative court dismissed the appeal because the employee failed to submit specific objections regarding his personal classification when previously offered the opportunity before the final administrative decision, thus precluding criticism of the initial assignment based on the existing regulations and information available to the State Council at that time, although it clarified that the employee could subsequently request a reevaluation of his function following proper procedures.

Regesto Legislator

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Art. 40 cpv. 1 LStip, Art. 68 cpv. 1 LPAmm, Art. 25 cpv. 1 LPAmm, Art. 15 LStip, Art. 47 cpv. 1 LPAmm, Art. 85 cpv. 1 lett. b LTF; Public Employee Salary Classification Appeal Under New Law: The administrative court dismissed the appeal because the employee failed to submit specific objections regarding his personal classification when previously offered the opportunity before the final administrative decision, thus precluding criticism of the initial assignment based on the existing regulations and information available to the State Council at that time, although it clarified that the employee could subsequently request a reevaluation of his function following proper procedures.

Parole chiave

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classificazione salariale diritto della funzione pubblica responsabilità amministrativa spese amministrative riduzione dell'aumento ordinario dello stipendio ripetibili Dipendente cantonale. Passaggio al nuovo modello salariale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 47 cpv. 1 LPAmm

This article was cited in the dispositive to impose court costs on the losing party.

art. 82 segg. LTF

Cited in the dispositive to indicate the applicable rules for appealing to the Federal Tribunal.

art. 90 segg. LTF

Cited in the dispositive to indicate the applicable rules for appealing to the Federal Tribunal.

art. 51 cpv. 1 lett. a LTF

Cited in the dispositive to establish the value of the matter in dispute for appeal purposes.

art. 85 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the dispositive to establish the value of the matter in dispute for appeal purposes.

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Testo completo

Incarto n. 52.2018.20 · Lugano 6 novembre 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera: · Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2018 di

RI 1 contro

la decisione del 22 novembre 2017 (n. 5175) con cui il Consiglio di Stato gli ha attribuito la funzione di Capo Ufficio V e lo ha iscritto nella classe di stipendio 10 con 14 aumenti a far tempo dal 1° gennaio 2018;

ritenuto, in fatto

che RI 1 ha iniziato la propria attività nel 1989 quale funzionario acquisitore presso l'Ufficio acquisizione terreni della Sezione economica amministrativa dell'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni, iscritto nella classe di stipendio 26

con 1 aumento secondo il sistema salariale vigente fino al 31 dicembre 2017 (legge sugli stipendi degli impiegati dello

Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954, 255); che negli anni successivi egli ha proseguito la sua carriera diventando nel 2004 Capo ufficio presso l'Ufficio delle acquisizioni dell'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali dei Servizi generali del Dipartimento del territorio e gli è stata riconosciuta la classe di stipendio 32 con 12 aumenti;

che nel 2017 RI 1 risultava al massimo della classe 32 (stipendio annuo lordo fr. 122'702.-);

che il 23 gennaio 2017 il Parlamento cantonale ha adottato la nuova legge sugli stipendi (LStip; RL 173.300), posta in vigore al 1° gennaio 2018; per questa data il Consiglio di Stato ha pure emanato il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato (RClass; RL 173.310);

che il 12 ottobre 2017 RI 1 è stato informato dalla Sezione delle risorse umane e dal suo funzionario dirigente in merito ai cambiamenti in atto nel sistema retributivo e gli è stata concessa la possibilità di presentare osservazioni riguardo all'intenzione di attribuirgli la nuova funzione di Capo ufficio V presso la stessa unità amministrativa e di inserirlo nella classe di stipendio 10 con 14 aumenti conformemente a quanto stabilito dal RClass per uno stipendio di fr. 122'731.- annuo lordo;

che egli non ha formulato osservazioni scritte alla Sezione delle risorse umane;

che con risoluzione del 15 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha quindi confermato la funzione di RI 1 quale Capo ufficio V e la classe prospettatagli;

che contro la suddetta decisione, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il riconoscimento della funzione di Capo ufficio III o IV, con conseguente adeguamento della classe salariale;

che, in estrema sintesi, egli ritiene anzitutto violato il suo diritto di essere sentito per non aver avuto accesso alle descrizioni e valutazioni delle funzioni, che chiede al Tribunale di richiamare; nel merito, sostiene che la nuova classificazione non terrebbe in considerazione i cambiamenti avvenuti negli anni e le responsabilità che comporta, né permetterebbe di fare le giuste distinzioni tra la sua posizione di funzionario dirigente in classe 10 e i suoi collaboratori diretti, che beneficiano della classe 9;

che al ricorso si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione delle risorse umane, per motivi di cui si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto;

che negli ulteriori allegati scritti le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni e domande;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamen-to degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100) e la legittimazione del ricorrente è certa (art.

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm); in particolare, visto l'esito e le motivazioni del presente giudizio,

non occorre dar seguito alla richiesta del ricorrente di richiamare la descrizione, i criteri applicati e le valutazioni

concrete della funzione e di funzioni simili;

che il ricorrente non contesta in sé il principio generale della conversione della funzione di capo ufficio al Dipartimento del territorio, già in classe 30(32), in quella di Capo ufficio V in classe 10; da questo punto di vista l'aggancio della funzione svolta dal ricorrente risulta pertanto corretta;

che egli si oppone piuttosto alla sua personale classificazione in considerazione dei compiti effettivamente svolti e delle sempre maggiori responsabilità che nel corso degli anni ha dovuto assumersi, per cui la classe

10 non sarebbe più adeguata;

che a questo proposito è bene osservare che il ricorrente solo davanti a questo Tribunale ha avanzato una precisa domanda in tal senso e ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali ritiene di meritare una classificazione superiore a quella prevista dal RClass; dagli atti dell'incarto non risulta in effetti che egli abbia formulato osservazioni scritte alla Sezione delle risorse umane, pur avendogliene data la possibilità, prima che l'autorità di nomina decidesse, con l'atto qui impugnato, il suo inserimento nella classe 10 dell'organico secondo il nuovo sistema retributivo;

che pertanto al Consiglio di Stato non può esser mossa alcuna critica per avergli attribuito la nuova classe 10, sulla base del RClass e degli elementi in suo possesso a quel momento; a fronte dell'atteggiamento del ricorrente non si vede in cosa possa consistere la violazione del diritto di consultare gli atti dell'incarto, di cui non ha mai fatto richiesta in tempo utile;

che ciò non significa che al ricorrente debba essere preclusa ogni possibilità di far rivalutare la sua funzione in applicazione

degli art. 15 LStip e 54 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110);

che pertanto, sarà facoltà del ricorrente presentare al Consiglio di Stato, nel caso in cui volesse persistere nella sua richiesta, una precisa domanda in tal senso, con facoltà del dipendente di accedere agli atti rilevanti per la decisione; l'autorità di nomina avrà poi cura di motivare debitamente la sua decisione, al fine di garantire anche da questo punto di vista il diritto di essere sentito del ricorrente;

che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto;

che le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, alla quale va restituito l'importo di fr. 600.- anticipato in eccesso.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera