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52.2017.62 • TCA TI 52.2017.62 Generato dall'IA

Municipal Council Minutes Sufficiency Challenge

Numero d'incarto 52.2017.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged the approval of a municipal council meeting minute, arguing it was incomplete because it did not transcribe the full text of interpellations presented during the session, merely noting they were "attached to the file." The administrative court upheld the previous decision rejecting the appeal, reasoning that communal law does not require the integral, word-for-word transcription of every statement or document within the minutes; rather, the purpose of the minutes is to truthfully reflect the proceedings, and making the written interpellations and responses integral parts of the record, as done here, satisfies the legal requirements for documenting council sessions.

Regesto Legislator

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Art. 65 cpv. 1 legge, Art. 68 cpv. 1 LPAmm, Art. 25 cpv. 1 LPAmm, Art. 212 LOC, Art. 66 LOC, Art. 24 cpv. 1 lett. c LOC; Municipal Council Minutes Sufficiency Challenge: 2.1. Secondo l'art. 212 LOC le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se: contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a), quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò ha potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non è stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti ad atti illeciti oppure se si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d) e infine qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti.

Parole chiave

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documenti contenuti nel fascicolo impugnazione di decisioni amministrative motivazione scritta assemblea comunale motivazione sufficiente principio di pubblicità Verbale del Consiglio comunale - Interpellanze

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 47 cpv. 1

Cited in the reasoning for confirming that court costs follow the losing party (RI 1).

art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm

Cited in the reasoning regarding the non-award of legal costs to the municipality.

art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110

Cited in the dispositive to indicate the legal basis and deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 52.2017.62 · Lugano 30 marzo 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliere: · Fulvio Campello

statuendo sul ricorso 31 gennaio 2017 di

RI 1 contro

la decisione 21 dicembre 2016 (n. 5890) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 maggio 2016 con cui il consiglio comunale di CO 2 ha approvato il verbale della seduta 4 aprile 2016 (n. 246);

ritenuto, in fatto

A. Il 24 maggio 2016 ha avuto luogo la seduta costitutiva del consiglio comunale di CO 2. Aperta la discussione sull'approvazione del verbale n. 246 della seduta 4 aprile 2016, il consigliere RI 1 vi si è opposto, sostenendo che il protocollo fosse incompleto, poiché indicava "agli atti" le interpellanze, senza riportare il testo di quelle presentate direttamente in seduta. Ha quindi chiesto il rinvio dell'approvazione del verbale, sistemato, alla seduta successiva. Messo ai voti il verbale così come allestito, esso è stato approvato dal legislativo con 15 voti a favore, 1 contrario e 6 astenuti. Preso atto di questo risultato, RI 1 ha preannunciato la sua intenzione di ricorrere.

B. Il 21 dicembre 2016 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa che RI 1 ha presentato avverso la decisione consigliare di approvazione del verbale n. 246. Il Governo ha ritenuto che il protocollo riportasse, seppure in modo alquanto succinto, in maniera sufficientemente corretta e completa quanto avvenuto nella seduta 4 aprile 2016. In particolare, benché il testo integrale delle interpellanze e se del caso delle risposte del municipio non fosse stato trascritto nel verbale, ha ritenuto sufficiente che questo fosse contenuto negli atti ad esso allegati e del quale erano parte integrante.

C. RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento della decisione impugnata al pari di quella del legislativo comunale da esso tutelata. Egli contesta nuovamente la completezza del verbale n. 246, siccome dallo stesso non sarebbe possibile desumere il contenuto delle interpellanze e delle relative risposte.

D. Il municipio e il CO 1 si rimettono al giudizio del Tribunale, mentre il Consiglio di Stato postula la sua reiezione. Essi non formulano considerazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) e la legittimazione attiva di RI 1 è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Secondo l'art. 212 LOC le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se: contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a), quando sono state ammesse a votare persone non aventi diritto e ciò ha potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non è stata eseguita secondo le norme di legge (lett. c), se conseguenti ad atti illeciti oppure se si sono verificati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto (lett. d) e infine qualora siano state violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti.

2.2. Ove non sia fatta valere una violazione del diritto ai sensi del precitato art. 212 LOC, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale (STA 52.2007.31 del 3 luglio 2007).

3. 3.1. L'interpellanza è una domanda con cui il cittadino (in assemblea) o il consigliere comunale (in consiglio comunale) chiedono al municipio dei chiarimenti o delle informazioni su fatti e situazioni dell'amministrazione del comune (Eros Ratti, Il comune, Organizzazione politica e funzionamento, vol. I, III ed., Losone 1991, pag. 519). Secondo l'art. 66 LOC, ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d'interesse comunale (cpv. 1). Il regolamento comunale, soggiunge la norma (cpv. 2), può prevedere l'obbligatorietà della forma scritta. Secondo il cpv. 3 del medesimo disposto (nella versione in vigore dal 15 maggio 2015, BU 2015, 224), il municipio, di regola, risponde immediatamente; se l'interpellanza è presentata in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa. Essa si ritiene evasa con la risposta municipale e l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del municipale (cpv. 4). Vi può essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide. La risposta fornita dal municipio non è volta a soddisfare unicamente l'interesse individuale di chi la presenta, essa costituisce piuttosto

un atto pubblico d'interesse generale per tutta la collettività locale (in questo senso, cfr. Ratti, op. cit., pag. 522).

3.2. Per legge, il verbale deve contenere la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni (art. 24 cpv. 1 lett. c LOC, in forza del rinvio di cui all'art. 62 cpv. 1 LOC) e il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto (art.

24 cpv. 1 lett. d LOC). Il verbale non deve quindi necessariamente riportare in forma integrale (parola per parola) quanto è stato detto in occasione della seduta del legislativo, così come non sussiste il diritto di ottenere la verbalizzazione integrale dei singoli interventi (STA 52.2003.139 cit., 52.2002.355 del 23 luglio 2003 con riferimenti). La finalità del verbale è quella di riflettere in modo veritiero e fedele l'andamento delle discussioni (RDAT 1977 n. 3).

3.3. Da ultimo, il regolamento comunale di __________ del 16 settembre 1951 disciplina la tenuta del verbale del consiglio comunale all'art. 11; esso non prevede nulla di specifico in relazione alle interpellanze.

4. In concreto, il verbale impugnato riporta per tutte le interpellanze il relativo titolo. Se queste sono state presentate per iscritto e nei termini previsti, esso si limita a indicare che il testo dell'interpellanza è stato letto dal segretario, al pari della relativa risposta del municipio, indicando quindi che i documenti sono "agli atti". Nel caso in cui le interpellanze sono state presentate direttamente in seduta e il testo scritto è stato consegnato al segretario, il verbale riporta che questo è stato letto dall'interpellante, pure indicandolo poi come "agli atti". Infine, le interpellanze presentate senza supporto scritto sono riassunte direttamente a verbale. Ora, un simile modo di procedere va esente da qualsiasi censura. Dal momento che quanto verbalizzato corrisponde al riassunto della discussione effettivamente avvenuta in sala e che, inoltre, i citati documenti sono stati dichiarati parte integrante del verbale e, come tali, sono stati allegati al medesimo, non è data in concreto alcuna lesione della legge, né del regolamento co-

munale, per quanto attiene alle disposizioni che disciplinano la verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale. Per il resto valgono le pertinenti motivazioni addotte dal Consiglio di Stato nel proprio giudizio, alle quali, per brevità, si fa rinvio.

5. Stante quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto con conseguente conferma della decisione governativa impugnata. La tassa di giustizia segue la soccombenza di RI 1 (art. 47 cpv. 1). Non si assegnano ripetibili al comune, che ha rinunciato formulare domande di giudizio (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata da RI 1, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il vicecancelliere