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52.2017.3 • TCA TI 52.2017.3 Generato dall'IA

Daughter's Residence Permit Denial Upheld Due to Untimely Family Reunification Application

Numero d'incarto 52.2017.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal challenged the denial of a residence permit for family reunification for an adult daughter whose mother was married to a Swiss citizen, and the court dismissed the appeal, reasoning that the application for reunification was time-barred under domestic law because the daughter was over 12 when the mother obtained her residence permit, and no "serious family reasons" existed to justify the significant delay in applying, as the daughter remained in her home country with her grandmother, and the mother's stated goal of facilitating the daughter's education and professional prospects did not override the public interest in restrictive immigration policy; furthermore, the court determined that the claim under the Agreement on the Free Movement of Persons did not apply because the Swiss national's family ties were established while he resided in Switzerland, despite his dual nationality.

Regesto Legislator

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Art. 65 cpv. 1 LPAmm, Art. 25 cpv. 1 LPAmm, Art. 8 CEDU, Art. 1 ALC, Art. 7 lett. d ALC, Art. 3 cpv. 1 dell; Daughter's Residence Permit Denial Upheld Due to Untimely Family Reunification Application: Secondo l'art. 75 OASA, sussistono gravi motivi familiari se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.

Parole chiave

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permesso per ricongiungimento familiare permesso di dimora politica dell'immigrazione doppia nazionalità revoca del permesso di dimora acquisto della cittadinanza Permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 65 cpv. 1 LPAmm
ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
Art. 25 cpv. 1 LPAmm
1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Art. 8 CEDU
1a), allo stato attuale essa non può prevalersi neppure dell'art. 8 CEDU - che garantisce, analogamente a quanto dispone l'art.
Art. 1 ALC
8 CEDU - che garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv.
Art. 7 lett. d ALC
L'art. 73 OASA - riferito all'art.
Art. 3 cpv. 1 dell
d ALC, è disciplinato all'art. 3 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC, secondo cui i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno a loro volta diritto di stabilirsi con
Art. 44 LStr
73 OASA - riferito all'art. 44 LStr e che traspone i termini previsti all'art.
Art. 96 LStr

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm

Cited in the dispositive to impose court costs (tassa di giustizia e spese) on the appellants due to the dismissal of the appeal.

art. 49 LPAmm

Cited in the dispositive to deny the allocation of a compensation (indennità per ripetibili) to the appellants due to their unsuccessful appeal.

art. 113 segg. LTF

Cited in the dispositive to indicate the procedure for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2017.3 · Lugano 11 giugno 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere: · Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso 3 gennaio 2017 di

RI 1 RI 2 rappresentate da: RA 1 contro

la risoluzione 9 novembre 2016 (n. 4901) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la decisione con la quale il 15 dicembre 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato il rilascio di un permesso di dimora a RI 2 (ricongiungimento familiare);

ritenuto, in fatto

A. La cittadina brasiliana RI 1 (1979) è entrata in Svizzera il 17 settembre 2012 per sposarsi con il cittadino elvetico RA 1 (1956). Le nozze sono state celebrate il 14 giugno 2013 a L__________. A seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 13 giugno 2016.

RI 1 ha una figlia di primo letto, RI 2 (__________1997), avuta con il connazionale L__________.

Nel novembre 2013, la famiglia __________ ha iniziato a dipendere dall'aiuto sociale.

B. a. Giunta nel nostro Paese il 1° marzo 2015, RI 2 ha chiesto il 27 aprile successivo alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni di essere posta al beneficio di un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare, indicando che sua madre RI 1 e il patrigno RA 1 avrebbero garantito il suo sostentamento. Nel contempo, essa si è iscritta ai corsi di Pretirocinio di integrazione.

Alla richiesta sono state allegate, tra le altre cose, l'autorizzazione a viaggiare all'estero e quella all'espatrio sottoscritte dal padre L__________ rispettivamente il 14 ottobre 2013 e 14 settembre 2015, come pure la dichiarazione 30 settembre 2015 di RI 1 con la quale ha precisato che sua figlia ha vissuto in Brasile presso la nonna materna __________ nello Stato di __________, dove ha conseguito la maturità liceale.

b. Il 15 dicembre 2015, l'autorità dipartimentale ha respinto la domanda, rilevando come il ricongiungimento fosse tardivo e non vi fossero interessi familiari preponderanti tali da modificare le relazioni tra RI

2 (divenuta nel frattempo maggiorenne) e la madre RI 1 come erano state vissute fino a quel momento, potendo la figlia continuare a risiedere in Patria. È stato pure tenuto conto che la famiglia __________ non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per il suo sostentamento. Alla stessa è stato quindi fissato un termine fino al 15 febbraio 2016 per lasciare il territorio svizzero.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 44, 47, 64, 64d, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), 6 cpv. 2 e 73 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con giudizio 9 novembre 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e da RI 2.

Dopo avere rimproverato a RI 2 di avere messo le autorità dinnanzi al fatto compiuto per essere entrata in Svizzera senza il necessario visto

nonostante fosse intenzionata a vivere presso sua madre, l'Esecutivo cantonale ha tutelato il diniego del ricongiungimento

sostanzialmente sulla scorta dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione.

Ha inoltre respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata dalle interessate.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, le soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora in favore di RI 2 come pure l'assegnazione di un'indennità di fr. 1'000.– a titolo di ripetibili per le spese causate dalla procedura.

Le ricorrenti sostengono di avere diritto al ricongiungimento familiare sulla base dell'Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS

0.142.112.681) in quanto RA 1 possederebbe, oltre alla cittadinanza svizzera, anche quella italiana. In ogni caso contestano che la richiesta sia tardiva, adducendo che si voleva permettere a RI 2 di terminare il liceo in Brasile. Inoltre soggiungono che dal mese di settembre 2016 la famiglia __________ non è più a carico dell'assistenza pubblica, precisando che le prestazioni versate fino a quel momento erano state richieste soltanto da RA 1 ed erano integrative al salario della moglie RI 1.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame

in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone senz'altro legittimate a

ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è infatti necessario procedere all'audizione delle ricorrenti e di RA 1, in quanto tale mezzo di prova non è suscettibile di apportare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Giova peraltro ricordare che la legislazione cantonale e quella federale non garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494). Infine, l'art.

6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), che garantisce un'udienza

pubblica, non si applica alle vertenze in materia di diritto degli stranieri (STF 2C_244/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 3 e rif.).

2. 2.1. Dal profilo del

diritto internazionale, va rilevato che non esiste alcun trattato tra la

Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile, da cui potrebbe scaturire un diritto in favore di RI 2 che le permetta di ricongiungersi con sua madre in

Svizzera.

Benché RI 1 sia coniugata con un cittadino svizzero con il quale convive (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), allo stato attuale essa non può prevalersi neppure dell'art. 8 CEDU - che garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7) - ritenuto che sua figlia ha raggiunto la maggiore età prima della decisione dipartimentale impugnata e non risulta che la medesima si trovi in un rapporto di dipendenza verso di lei (DTF 136 II 497 consid. 3.2; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib consid. 257 consid. 1f).

2.2. Le ricorrenti sostengono però di avere diritto al ricongiungimento familiare sulla base dell'ALC poiché RA 1, oltre alla cittadinanza svizzera, possiede anche quella italiana come rileva il certificato elettorale, prodotto in questa sede, rilasciato dal Consolato generale d'Italia a Lugano il 15 novembre 2016 che attesta la sua iscrizione nell'Elenco degli elettori italiani all'estero (doc. 5).

L'Accordo in parola si rivolge ai cittadini elvetici ed a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di

diritto interno. Il diritto al ricongiungimento familiare, garantito dall'art.

7 lett. d ALC, è disciplinato all'art. 3 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC, secondo cui i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno a loro volta diritto di stabilirsi con

esso. Secondo il capoverso 2 lett. a della medesima norma, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro

cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico.

Sennonché, come ha avuto recentemente modo di considerare il Tribunale federale in merito al diritto di soggiorno derivato sgorgante dall'ALC nell'ambito del ricongiungimento familiare, il fatto che un cittadino elvetico possieda anche la nazionalità di uno Stato UE/AELS (binazionale) non basta a creare l'elemento di estraneità necessario per l'applicazione dell'ALC. Affinché il cittadino di un Paese terzo, membro della famiglia di uno svizzero avente anche la nazionalità di uno Stato UE/AELS, possa prevalersi di un diritto di soggiorno derivante dall'Accordo occorre infatti che i legami familiari determinanti siano stati creati o si siano rafforzati prima del rientro in Svizzera della persona di riferimento che possiede la doppia cittadinanza (DTF

143 II 57, consid. 3.8.2 e 3.10.2).

Ora, a prescindere dal fatto che non risulta dagli atti che RA

1 - nato a __________ e che ha svolto il servizio militare nel nostro Paese (ricorso ad 2, pag. 3) - abbia mai vissuto in Italia, bisogna considerare che i legami familiari tra RI 1 e il marito sono nati in ogni caso quando egli risiedeva già in Svizzera. In siffatte circostanze, né RI 1 né RI 2 dispongono pertanto di un diritto al ricongiungimento familiare in Svizzera sulla base dell'ALC.

La presente vertenza va pertanto esaminata unicamente dal profilo del diritto interno.

3. 3.1. L'art. 44 LStr dispone che può essere rilasciato un permesso di dimora al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora, se: coabitano con lui (a), vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni (b) e non dipendono dall'aiuto sociale (c).

Tale disposizione, avendo carattere potestativo, non conferisce alcun diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno (STF 2C_697/2009 del 3 febbraio 2010, consid. 2.2). Le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono pertanto, nell'applicazione di questa disposizione, di un ampio potere discrezionale (cfr. art. 96 LStr).

L'art. 73 OASA - riferito all'art. 44 LStr e che traspone i termini previsti all'art. 47 LStr ai membri della famiglia di stranieri titolari di un permesso di soggiorno - precisa che la domanda per il ricongiungimento familiare va presentata entro cinque anni, mentre la domanda per il

ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi (cpv. 1). I termini di cui al capoverso

1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall'insorgere del legame familiare (cpv. 2). Il ricongiungimento familiare differito, soggiunge il capoverso 3 della medesima norma, è autorizzato unicamente se possono essere

fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di

14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l'audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza.

Secondo l'art. 75 OASA, sussistono gravi motivi familiari se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.

In concreto, quando il 14 giugno 2013 RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del matrimonio, RI 2 (__________1997) aveva già compiuto i 12 anni di età. Ne discende che il termine previsto per poter chiedere il ricongiungimento familiare è scaduto il

13 giugno 2014. La domanda di ricongiungimento familiare con la madre depositata il 27 aprile 2015 - quando RI 2 aveva 17 anni, 5 mesi e 19 giorni - va pertanto considerata tardiva.

In siffatte circostanze, dal profilo del diritto interno, soltanto gravi motivi familiari giusta l'art. 75 OASA possono essere invocati

nella presente fattispecie per ottenere tutt'al più il ricongiungimento familiare differito.

3.2. Di fronte a una domanda di ricongiungimento differito bisogna procedere a un apprezzamento della fattispecie nel suo complesso (STF 2C_780/2012 del 3 settembre 2012 consid. 2.2.2). In questo senso, è necessario tenere conto degli obiettivi perseguiti con l'introduzione dei termini previsti agli art. 47 LStr e 73 cpv. 3 OASA, ovvero: da un lato, favorire l'integrazione dei bambini, attraverso un ricongiungimento precoce e la concessione della possibilità di far loro seguire l'intera formazione scolastica in Svizzera; dall'altro, contrastare domande di ricongiungimento presentate abusivamente, poco prima del raggiungimento dell'età in cui il minore entra nel mondo del lavoro, e volte principalmente a garantire a quest'ultimo un avvenire professionale piuttosto che la vita familiare (vedasi FF 2002 pag. 3327 segg., p.to 1.3.7.7).

In presenza di una richiesta di ricongiungimento familiare motivata da cambiamenti importanti delle circostanze all'estero, la giurisprudenza richiede in particolare di verificare se vi siano delle soluzioni che permettono la permanenza del minore nel proprio Paese di origine; l'esame del sussistere di simili possibilità è ancor più importante in presenza di adolescenti (STF 2C_887/2014 dell'11 marzo 2015 consid. 3.1).

Tornando al caso in esame, bisogna considerare che RI 1 è partita definitivamente dal suo Paese di origine nel settembre 2012 lasciando sua figlia, allora quindicenne, in custodia dalla nonna materna, la quale ha continuato a rappresentare la principale persona di riferimento per RI 2.

Nonostante che a partire dal 14 giugno 2013, giorno del suo matrimonio, avesse un diritto al ricongiungimento familiare sulla base dell'art. 8 CEDU, la ricorrente ha atteso fino al 27 aprile 2015, ovvero quando sua figlia aveva 17 anni e 5 mesi, per chiedere la loro riunione. Va peraltro osservato che è soltanto a quel momento che l'autorità dipartimentale è venuta a conoscenza dell'esistenza di RI 2, la quale ha sempre vissuto in Brasile dove possiede i suoi principali legami socioculturali e vivono diversi suoi famigliari. Oltre a ciò, non sono nemmeno stati invocati eventuali problemi di salute della nonna tali da impedire a quest'ultima di continuare a prendersi cura adeguatamente di RI 2 da quando la madre RI 1 risiede in Svizzera. L'argomento secondo cui si intendeva permettere all'interessata di terminare il liceo in Brasile, non permette certo di giustificare tale ritardo.

Non si vedono pertanto oggettivamente quali possano essere le ragioni che hanno spinto RI 1 ad avviare solo nell'aprile 2015 la pratica di ricongiungimento familiare, se non quella dettata principalmente dall'interesse di offrire alla figlia, la quale ha conseguito la maturità

liceale nel Paese di origine, migliori opportunità formative e professionali. Pur comprensibile, questa motivazione non

può tuttavia risultare preminente rispetto all'interesse pubblico a praticare una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri.

Non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alle insorgenti

il fatto che RI 2, dopo essere giunta in Svizzera, sia stata ammessa al Pretirocinio di integrazione e si sia in seguito iscritta

ai corsi del Centro professionale commerciale. In primo luogo, come ha ben rilevato il Consiglio di Stato, cui si rinvia per brevità (ad 7 pag. 8), competente per il rilascio di un permesso di soggiorno è la Sezione della popolazione e meri atti come la scolarizzazione dei figli non possono giustificare pretese in relazione con la procedura di permesso (art. 6 cpv. 2 OASA). Secondariamente, la sua ammissione alla scuola professionale è stata favorita dal fatto che RI 2 ha messo le autorità dinnanzi al fatto compiuto per essere entrata in Svizzera, allo scopo di stabilirvisi stabilmente, senza il necessario visto (cfr. art. 10 cpv. 2 LStr).

3.3. Si deve pertanto concludere che nel caso concreto non possono essere fatti valere gravi motivi familiari tali da imporre ora la riunione di RI 2 con la madre in Svizzera.

4. Ne discende che i presupposti per

il ricongiungimento non sono adempiuti nella presente fattispecie e il principio della proporzionalità non è stato violato.

5. Rifiutando di rilasciare un

permesso di dimora a RI 2 (__________1997), le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso alcuna normativa internazionale

e federale.

6. Il ricorso dev'essere pertanto respinto già sulla scorta di questi motivi. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono pertanto solidalmente a carico delle ricorrenti, conformemente all'art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm. La loro soccombenza comporta pure il diniego dell'assegnazione in loro favore di un'indennità per ripetibili (art. 49 LPAmm). Tanto più che esse non sono patrocinate da un avvocato.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dalle ricorrenti, rimangono solidalmente a loro carico.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il vicecancelliere