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52.2017.163 • TCA TI 52.2017.163 Generato dall'IA

Municipality Lacks Standing to Appeal Fine for Unregistered Contractor

Numero d'incarto 52.2017.163
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A municipality appealed a fine imposed by the Supervisory Commission for the enforcement of the law on the exercise of the building contractor profession due to the municipality's failure in supervisory duties regarding construction work performed by an unregistered company. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the municipality itself lacks the legal capacity to sue and be sued; only the commune, as a public law corporation, is legitimately entitled to file an appeal, even if the penalty was formally directed at the municipal executive body.

Regesto Legislator

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Art. 17a LEPICOSC, Art. 9 cpv. 1 legge, Art. 18 cpv. 3 LEPICOSC, Art. 47 LPAmm, art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; Municipality Lacks Standing to Appeal Fine for Unregistered Contractor: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the municipality itself lacks the legal capacity to sue and be sued; only the commune, as a public law corporation, is legitimately entitled to file an appeal, even if the penalty was formally directed at the municipal executive body.

Parole chiave

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legittimazione del comune esecuzione amministrativa legittimazione a ricorrere appaltatore contravvenzione per violazione edilizia esecutivo Difetto di legittimazione a ricorrere in nome proprio del municipio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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1P.77/1999
STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 47 LPAmm

Cited to justify the decision not to levy court fees and costs due to the outcome of the case.

art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF

Cited as the provision governing the right to appeal to the Federal Supreme Court against the present decision.

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Testo completo

Incarto n. 52.2017.163 · Lugano 14 marzo 2017 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Matteo Cassina, vicepresidente

assistito dal vicecancelliere: · Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso 13 marzo 2017 del

RI 1 contro

la decisione 8 febbraio 2017 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista (CV- LEPICOSC) che ha inflitto aRI 1 una multa di fr. 5'000.-;

ritenuto, in fatto

che l'11 marzo 2015 la __________, __________, ditta non iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione, è stata notificata aRI 1 quale impresa esecutrice dei lavori previsti sulla part. n. 1221 di questo comune;

che in occasione di un controllo sul predetto mappale la CV-LEPICOSC ha constatato che la __________ stava eseguendo delle importanti opere di costruzione per un costo preventivabile superiore a fr. 30'000.-;

che il 26 agosto 2016 la CV-LEPICOSC ha avviato nei confronti del RI 1 una procedura disciplinare per mancato adempimento dei doveri di vigilanza che l'art.

18 cpv. 1 della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 7.1.5.3) attribuisce agli esecutivi comunali;

che dopo avere raccolto le osservazioni del municipio interessato, con decisione 8 febbraio 2017 la CV-LEPICOSC ha inflitto a quest'ultimo una multa di fr. 5'000.-;

che avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che il ricorso non è stato intimato per la risposta;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 17a LEPICOSC;

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che, giusta l'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), l'autorità di ricorso può - immediatamente o dopo aver richiamato gli atti - respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, al municipio dev'essere negata la legittimazione a ricorrere;

che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 18 cpv. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 15 dicembre 1997; Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL 2.1.1.2]); non si identifica, con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria;

che legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune, in quanto corporazione di

diritto pubblico; diversamente da quest'ultimo, il municipio non possiede invece né la capacità giuridica, né quella di essere parte (cfr. STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina; inoltre, tra le tante sentenze del Tribunale cantonale amministrativo, STA 52.2012.81 del 23 febbraio 2012, 52. 2010. 417 del 10 gennaio 2011, 52.2008.158 del 24 aprile 2008, 52.2007.130 del 23 aprile 2007, 52.2005.430 del 28 dicembre 2005, 52.2003.64 del 10 marzo 2003, 52.2002.324 del 25 settembre 2002, 52.2001.140 del 15 giugno 2001, pubbl. in: RDAT I-2002 n. 8);

che il municipio può dunque esclusivamente

introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in

vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre: RDAT II-1999 n. 48);

che nulla muta a questo proposito che l'art.

18 cpv. 3 LEPICOSC, utilizzando una terminologia per il vero discutibile, preveda la sanzionabilità del municipio in caso di grave inadempimento ai doveri di vigilanza che la legge gli attribuisce;

che tale circostanza da sola non basta infatti a conferire all'esecutivo comunale la capacità giuridica e quella di essere parte nel procedimento, qualità, queste, che come appena esposto spettano soltanto al comune;

che, d'altra parte, benché la sanzione in questione sia formalmente indirizzata al municipio, dal profilo materiale la stessa riguarda il comune;

che non si può ritenere che i ricorsi presentati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale cantonale amministrativo ha da ormai lungo tempo abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate citate in precedenza; inoltre: circolare, datata aprile 2000, attraverso cui la Sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali, devono essere ossequiati in modo severo: non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che, nella fattispecie, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio dev'essere quindi respinto *in limine*, siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso èirricevibile.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo · Il vicecancelliere