Appeal Admissibility Following Failure to Rectify Formal Deficiencies
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a request with the State Council seeking a temporary suspension of a final administrative decision, but failed to provide the required reasoning and documents when subsequently ordered to do so, leading the Council of State to declare the initial appeal inadmissible. The Administrative Cantonal Tribunal upheld this decision, finding that the subsequent appeal against the inadmissibility ruling was itself formally deficient because it lacked clear conclusions and coherent motivation, thereby failing to meet the statutory requirements for an appeal, even when applying a lenient standard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70 cpv. 1 LPAmm, Art. 12 LPAmm, Art. 47 cpv. 1 LPAmm; Appeal Admissibility Following Failure to Rectify Formal Deficiencies: The Administrative Cantonal Tribunal upheld this decision, finding that the subsequent appeal against the inadmissibility ruling was itself formally deficient because it lacked clear conclusions and coherent motivation, thereby failing to meet the statutory requirements for an appeal, even when applying a lenient standard.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements set out in this article.
Used to rule that no fees or costs are levied due to the outcome of the case.
Testo completo
Incarto n. 52.2016.580 · Lugano 30 novembre 2016 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Matteo Cassina, vicepresidente
assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 novembre 2016 di
RI 1 contro
la decisione 18 ottobre 2016 (n. 4592) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il gravame 29 settembre 2016 dell'insorgente;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il 29 settembre 2016 RI
1 si è rivolto al Consiglio di Stato con uno scritto intestato quale ricorso, limitandosi a chiedere *"una sospensione temporanea della vostra decisione cresciuta in giudicato. Fino a che non vi farò avere le motivazioni dello stesso".*
che il giorno successivo il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha assegnato a RI 1 un termine di 7 giorni per comunicare se detto scritto doveva essere considerato alla stregua di un ricorso e, in caso di risposta affermativa a questo quesito, per motivare il medesimo e per produrre la decisione impugnata, pena la sua irricevibilità; che RI 1 non ha tuttavia provveduto a trasmettere quanto richiestogli entro il termine impartitogli;
che preso atto di ciò con decisione del 18 ottobre 2016 il Consiglio di Stato ha dichiarato il gravame irricevibile;
che RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo con un confuso e prolisso *"ricorso contro le misure decise inerente a questo caso di costruzione",* al quale allega la suddetta risoluzione governativa;
che il ricorso non è stato intimato per una risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);
che prima di entrare nel merito di un'impugnativa, il Tribunale cantonale amministrativo, e per esso il giudice delegato alla causa (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1), esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità;
che giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore; devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente;
che la giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, specialmente se questo viene redatto da persona sprovvista di conoscenze giuridiche (Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32 n. 15; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 387 seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo, 2002, n. 1238);
che la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso; essa dev'essere pertanto imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può dunque entrare in linea di conto la fissazione, agli insorgenti, di un termine perentorio per presentarla nelle dovute forme in applicazione dell'art. 12 LPAmm (cfr. pro multis STA 90.2007.136 del 6 novembre 2007; Merkli/Aeschlimann/ Herzog, op. cit., ad art. 33 n. 12; Bovay, op. cit., pag. 388);
che nel caso concreto, se da un lato RI 1, secondo quanto indicato nell'intestazione del suo scritto al Tribunale cantonale amministrativo, sembrerebbe aver voluto presentare un ricorso, dall'altro, egli tralascia di formulare, perlomeno in maniera sufficientemente comprensibile, una qualsiasi conclusione o domanda di giudizio;
che, in simili circostanze, la sua impugnativa risulta evidentemente viziata dal profilo formale;
che le conclusioni del gravame non emergono nemmeno dalle motivazioni poste a fondamento del medesimo, le quali, oltretutto, appaiono del tutto confuse e prive di qualsiasi nesso logico con quello che dovrebbe essere l'oggetto della vertenza, ossia il giudizio governativo di irricevibilità che egli ha allegato al proprio scritto;
che, in effetti, il ricorrente, oltre ad esprimere dei concetti poco chiari, non si confronta minimamente con gli argomenti che hanno condotto il Consiglio di Stato a respingere in ordine il suo ricorso del 29 settembre 2016, né si sforza di spiegare quali sarebbero le *"misure decise"* concernenti *"questo caso di costruzione"* a cui fa riferimento nell'impugnativa qui in esame;
che, date le circostanze, il suo ricorso dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo s'avvera irricevibile, in quanto, seppur valutato con la dovuta indulgenza, non adempie manifestamente i requisiti posti dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm;
che, stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile;
che, a titolo puramente abbondanziale, si deve comunque rilevare che il giudizio di irricevibilità pronunciato dal Consiglio di Stato sfuggirebbe a qualsiasi critica, ritenuto come gi in quella sede l'insorgente aveva inoltrato un gravame chiaramente irrispettoso delle condizioni di forma prescritte dall'art.
70 cpv. 1 LPAmm;
che, visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo · Il segretario