Appeal Challenging Cantonal Fiduciary Authorization Rendered Moot by Federal Legislation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn applicant appealed a supervisory authority's denial of a cantonal authorization to practice as a financial fiduciary, based on insufficient fiduciary experience despite banking sector work. The court ruled that the appeal was moot because new federal legislation governing financial services and institutions, effective January 1, 2020, completely regulated the activities defining the profession, thereby removing any applicable scope for the prior cantonal authorization requirement under the relevant cantonal law due to the overriding force of federal law. Consequently, the court struck the appeal from the record, ordering no fees or costs and refunding the advance payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAAppeal Challenging Cantonal Fiduciary Authorization Rendered Moot by Federal Legislation: The court ruled that the appeal was moot because new federal legislation governing financial services and institutions, effective January 1, 2020, completely regulated the activities defining the profession, thereby removing any applicable scope for the prior cantonal authorization requirement under the relevant cantonal law due to the overriding force of federal law. Consequently, the court struck the appeal from the record, ordering no fees or costs and refunding the advance payment.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as the basis for not awarding costs/expenses, as the appeal became moot.
Testo completo
Incarto n. 52.2016.549 · Lugano 7 agosto 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Matteo Cassina, vicepresidente
assistito dal vicecancelliere: · Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2016 di
RI 1 patrocinato da: PA 1 contro
la decisione del 4 ottobre 2016 dell'Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) che ha negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario finanziario;
ritenuto, in fatto
che il 10 settembre 2015 RI 1 ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario finanziario;
che con decisione del 4 ottobre 2016 l'Autorità di vigilanza ha respinto la domanda, rilevando come l'istante, che vantava un'esperienza lavorativa nel settore bancario a __________, non disponesse della necessaria pratica in ambito fiduciario;
che avverso questa pronuncia RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione richiesta per i motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che all'accoglimento del gravame si è opposta l'Autorità di vigilanza;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro tesi e domande di giudizio;
considerato, in
diritto
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale can-tonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la legge federale sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 (LSerFi; RS 950.1) e la legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018 (LIsFi; RS 954.1) con le loro rispettive ordinanze di esecuzione;
che queste leggi e ordinanze federali disciplinano in modo esaustivo le varie attività che contraddistinguono la professione di fiduciario finanziario, così come è definita dall'art. 5 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100);
che pertanto, in virtù del principio della forza derogatoria del diritto federale su quello cantonale (art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101), a partire dall'inizio dell'anno corrente il regime autorizzativo previsto dalla LFid non trova più alcun spazio di applicazione nei confronti di chi intende intraprendere la professione di fiduciario finanziario in Ticino;
che, per effetto delle suddette modifiche legislative intervenute a livello federale, la presente causa, vertente sul mancato rilascio al ricorrente di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fiduciario finanziario, è dunque divenuta priva d'oggetto;
che di conseguenza il ricorso di RI 1 deve essere stralciato dai ruoli;
che visto l'esito si prescinde dal prelievo di tasse e spese e non si assegnano ripetibili (art.
47 e 49 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Al ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo · Il vicecancelliere