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52.2015.217 • TCA TI 52.2015.217 Generato dall'IA

Permit Delay Due to Unresolved Criminal Proceedings

Numero d'incarto 52.2015.217
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a state council resolution that rejected their appeal for denial of justice regarding the administrative department's failure to decide on their renewal application for a temporary L-permit, subsequently for a B-permit, despite nearly two years of delay and the existence of an ongoing criminal proceeding against them for defamation, which resulted in a suspended sentence. The administrative court found that while the authority could temporarily suspend the permit decision pending the outcome of a criminal investigation that could impact public order concerns under the Free Movement of Persons Agreement, an excessively prolonged delay, especially given the presumption of innocence and the nature of the charges not rising to a sufficiently grave current threat, violates the constitutional right to a decision within a reasonable time, thus annulling the denial of justice resolution and ordering the department to rule on the permit applications immediately, reserving the right to revoke the permit later if the criminal proceedings result in a final conviction justifying such action.

Regesto Legislator

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Art. 65 cpv. 1 LPAmm, Art. 25 cpv. 1 LPAmm, Art. 67 LPAmm, Art. 1 ALC, Art. 16 cpv. 2 ALC, Art. 29 cpv. 1 Cost; Permit Delay Due to Unresolved Criminal Proceedings: The administrative court found that while the authority could temporarily suspend the permit decision pending the outcome of a criminal investigation that could impact public order concerns under the Free Movement of Persons Agreement, an excessively prolonged delay, especially given the presumption of innocence and the nature of the charges not rising to a sufficiently grave current threat, violates the constitutional right to a decision within a reasonable time, thus annulling the denial of justice resolution and ordering the department to rule on the permit applications immediately, reserving the right to revoke the permit later if the criminal proceedings result in a final conviction justifying such action.

Parole chiave

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procedura pendente ritardo ingiustificato dell'azione penale sospensione condizionale della pena ritiro dell'autorizzazione minaccia contro le autorità domanda indirizzata all'autorità Permesso di dimora UE/AELS - denegata giustizia

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 cpv. 1 Cost.

This article establishes the right to a decision within a reasonable time, which was violated by the administrative delay and served as a basis for granting the appeal regarding denial of justice.

art. 67 LPAmm

This article defines the conditions for filing an appeal concerning the undue delay in issuing a decision, underpinning the admissibility and decision on the substance of the denial of justice claim.

art. 49 cpv. 1 LPAmm

This provision governs the reimbursement of costs (legal fees/indemnities) following the successful appeal.

art. 65 cpv. 1 LPAmm

Cited to confirm the appellant's standing to file the appeal (legitimation).

art. 25 cpv. 1 LPAmm

Cited for the procedural basis allowing the court to rule on the case based on the file.

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Testo completo

Incarto n. 52.2015.217 · Lugano 22 dicembre 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Stefano Bernasconi

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 maggio 2015 di

RI 1 patrocinato da PA 1 contro

la risoluzione 18 marzo 2015 (n. 1135) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa per denegata giustizia inoltrata dall'insorgente avverso l'operato del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, che non ha ancora evaso la sua domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno temporaneo L UE/AELS successivamente di rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS;

ritenuto, in fatto

A. Il

3 settembre 2012 il cittadino italiano RI 1 (1981) - già al beneficio di un permesso per confinanti G UE/AELS dal 22 maggio 2007 al 30 aprile 2008 e di un permesso di dimora UE/AELS per motivi di studio da fine settembre 2011 al 15 giugno 2012 - ha ottenuto un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS valido fino al 31 agosto 2013 per svolgere l'attività di docente di geografia presso la scuola media di __________ (incarico limitato a 10 ore la settimana).

B. a. Il 3 settembre 2013, RI 1 ha richiesto il rinnovo del suo permesso per la ricerca di un impiego; il 10 gennaio 2014, per l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo determinato.

b. Essendo venuta a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale aperto nei confronti di RI 1, il 3 ottobre 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle

istituzioni ha chiesto delle delucidazioni al Ministero pubblico. Richiesta, questa, ribadita il 1° aprile, nonché il

14 e 19 agosto 2014, dopo che il 4 dicembre 2013, 28 marzo e 14 luglio 2014 l'interessato aveva sollecitato l'evasione della sua domanda.

C. a. Ritenuto che l'autorità dipartimentale non aveva ancora deciso la sua istanza, il 27 agosto 2014 RI 1 ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato lamentando un diniego di giustizia. Ha chiesto inoltre di fissare un termine di

15 giorni alla Sezione della popolazione, affinché si pronunciasse sulla domanda di rinnovo del suo permesso di soggiorno temporaneo L UE/AELS.

b. Con sentenza 23 dicembre 2014, la Corte delle assise correzionali di Lugano ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.– cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 200.– e al versamento di fr. 1.– all'accusatore privato a titolo di indennità per torto morale, siccome riconosciuto colpevole di diffamazione (il 19.01.13). Egli è stato invece prosciolto dalle imputazioni di sommossa, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, ingiuria e calunnia.

La sentenza non è cresciuta in giudicato, le parti avendo annunciato appello.

c. Il 29 gennaio 2015, RI 1 ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente al 40% come responsabile di progetto, dopo avere sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2015.

d. Con giudizio 18 marzo 2015, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame per denegata giustizia. Ha ritenuto che l'esito del procedimento penale pendente nei confronti del ricorrente avesse un'influenza determinante sulla decisione concernente la sua autorizzazione di soggiorno e che l'attesa del relativo giudizio non fosse tale da ostacolare il suo diritto a godere della libera circolazione della persone, beneficiando egli di una dichiarazione della Sezione della popolazione che lo autorizza a risiedere e a lavorare nel nostro Paese. Ha quindi considerato il modo di procedere dell'autorità dipartimentale conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendogli di annullarla, di accertare che non vi sono motivi di ordine pubblico tali da ostacolare il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS in suo favore, e di fare ordine alla Sezione della popolazione di rilasciargli entro 15 giorni il permesso richiesto.

Il ricorrente ritiene che un ritardo di quasi 2 anni per l'evasione della sua richiesta non si giustifichi in alcun modo, visto pure che gode della presunzione d'innocenza. Asserisce inoltre che la mancanza della carta soggiorno gli comporta parecchi inconvenienti pratici come il fatto di non poter legittimarsi dinnanzi alle autorità, assumere un impiego, sottoscrivere un contratto di locazione o acquistare un immobile.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame

in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata

a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Innanzitutto occorre rammentare che oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se il Consiglio di Stato abbia a ragione o a torto respinto il ricorso per denegata giustizia presentato il 27 agosto 2014 da RI 1.

Di conseguenza le altre richieste formulate nell'impugnativa (accertare che non vi sono motivi di ordine pubblico tali da ostacolare la concessione di un permesso di dimora UE/AELS in suo favore; fare ordine alla Sezione della popolazione di

rilasciargli entro 15 giorni l'autorizzazione di soggiorno richiesta) risultano inammissibili in quanto esulano dal tema

del contendere.

3. L'art. 67 LPAmm dispone che può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile.

Il diritto di ognuno ad essere giudicato entro un termine ragionevole in procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o amministrative discende dall'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un limite che risulti giustificato dalla natura e dall'insieme delle circostanze del caso. In particolare, il termine entro il quale l'autorità è tenuta a decidere può dipendere dalla natura, dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, oltre che dal numero delle pratiche pendenti (DTF 130 I

312 consid. 5.2 con rinvii, 124 I 139 consid. 2c, 117 Ia 193 consid. 1c, 107 Ib

160 consid. 3b e c; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2 ed., Cadenazzo 2002, n. 464).

4. 4.1. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro

diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti

(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

In concreto, è incontestato che RI 1, essendo cittadino italiano e titolare di un documento di

legittimazione valido, può prevalersi del menzionato accordo bilaterale per svolgere l'attività lucrativa che intende esercitare nel nostro Paese (cfr. art.

2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; 2 cpv. 2 LStr; vedi anche STF 131 II 339, consid. 2).

4.2. Bisogna

comunque tenere conto che l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle

disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati - tra l'altro - da motivi di ordine pubblico nell'ambito

e secondo le modalità definite in particolare dalla Direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 [GU 1964, n. 56, pag. 850] e dalla prassi della Corte di giustizia delle Comunità Europee (ora: Corte di Giustizia dell'Unione europea; CGUE) ad essa relativa, emanata prima della firma dell'ALC in relazione con l'art. 16 cpv. 2 ALC. Secondo la giurisprudenza della CGUE, le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone infatti il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società (DTF 130 II 176 consid.

3.4.1 pag. 183; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 26 febbraio 1975, causa 67-74 Bonsignore, Racc. 1975 pag. 297 punti 6 e 7).

5. 5.1. Come accennato in narrativa, il 3 settembre 2013 RI 1 ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo L UE/AELS per la ricerca di un impiego; il 10 gennaio 2014, per l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo determinato. Il 29 gennaio 2015, ha poi domandato un permesso di dimora B UE/AELS.

Ritenuto che nei confronti dell'interessato era stato aperto un procedimento penale per sommossa, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari nonché per ingiuria, la Sezione della popolazione ha deciso di attenderne l'esito prima di decidere in merito alla sua autorizzazione di soggiorno. Questo anche dopo che il 23 dicembre 2014 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha prosciolto l'interessato da tali imputazioni, poiché la sentenza non è cresciuta in giudicato, le parti avendo annunciato appello.

Ora, un simile modo di agire, tutelato in sede di Consiglio di Stato, non può essere condiviso.

5.2. Va da sé che occorre essere in presenza di una condanna penale cresciuta in giudicato per poter decidere se negare o revocare ad un

cittadino comunitario un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC. Se però nell'ambito

di una procedura di rilascio o di rinnovo di un permesso di soggiorno UE/AELS l'autorità dipartimentale viene a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale pendente nei confronti della persona richiedente, essa può in linea di principio sospendere l'evasione della domanda, un eventuale giudizio di condanna potendo rivelarsi determinante per la concessione o meno dell'autorizzazione in questione. Questo, però, soltanto per un periodo di tempo limitato. Una prolungata inattività dell'autorità lederebbe infatti il diritto di ognuno ad essere giudicato entro un termine ragionevole, garantito dall'art.

29 cpv. 1 Cost. Determinante a questo proposito risulta pertanto la gravità

delle imputazioni a carico dell'interessato, ritenuto comunque che anche davanti a delle ipotesi di reato di una certa rilevanza

sul piano penale non è possibile procrastinare *sine die* l'evasione di una domanda di rilascio del permesso. Bisogna infatti considerare che la presunzione d'innocenza, garantita dall'art. 32 cpv. 1 Cost., vieta in ogni caso di privare una persona dell'autorizzazione di soggiorno a cui avrebbe

diritto, se non in presenza di fondati motivi di ordine pubblico accertati in via definitiva dall'autorità giudiziaria.

In concreto, le accuse che sono state rivolte al ricorrente dal Procuratore pubblico non sono banali, dal momento che riguardano, da un

lato, la violenza o la minaccia contro autorità e funzionari e, dall'altro, si riferiscono a reati che toccano beni giuridici

importanti come la tranquillità pubblica e l'onore delle persone. Sennonché, per quanto si può desumere dagli atti di causa, allo stato attuale delle cose è alquanto inverosimile che dette imputazioni, se confermate in sede processuale, permetterebbero di qualificare l'insorgente come una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC, tale per cui potrebbe trovare spazio l'adozione nei suoi confronti di un provvedimento limitativo fondato su quest'ultima disposizione. Oltretutto si deve considerare che il ricorrente risulta incensurato. In ogni caso, a prescindere da questo aspetto, non vi sono sufficienti motivi atti a giustificare un'attesa così lunga. Nemmeno il fatto che, pur non disponendo attualmente di una carta di soggiorno (art. 6 Allegato I ALC), egli possa comunque svolgere un'attività lucrativa (art. 6 cpv. 7 Allegato I ALC; vedi anche Istruzioni OLCP della Segreteria di Stato della migrazione SEM, n. 4.2.1, stato all'ottobre 2015) - essendo la stessa di mera natura dichiarativa (DTF 136 II 329, consid. 2, cui si rinvia per brevità; STF 2C_1008/2011 del 17 marzo 2012, consid. 4) -, giustifica l'inattività dell'autorità per un lasso di tempo così prolungato come nel caso in rassegna.

5.3. Bisogna pertanto ritenere che non avendo ancora evaso la richiesta del ricorrente a distanza di ormai oltre 2 anni dal suo inoltro, l'Ufficio della migrazione è incorso in un diniego di giustizia, lesivo delle garanzie procedurali sancite dall'art. 29 cpv. 1 Cost.

In simili circostanze, si giustifica pertanto rinviare gli atti direttamente all'autorità di prime cure, affinché si pronunci senza indugio sulla domanda con cui RI 1 ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo L UE/AELS e, successivamente, il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS. In caso di rilascio dell'autorizzazione richiesta, nulla impedirà comunque all'autorità dipartimentale di eventualmente revocargli la medesima, qualora dall'esito del procedimento penale in corso dovessero emergere fatti di rilevanza penale di una gravità tale da giustificare l'adozione nei suoi confronti di misure fondate sull'art.

5 Allegato I ALC.

6. Stante quanto precede, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento della risoluzione governativa impugnata.

Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv.

1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. In quanto ricevibile, il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 18 marzo 2015 (n. 1135) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono trasmessi all'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, affinché decida la domanda con la quale RI 1 (1981) ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo L UE/AELS, successivamente, il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS.

2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. La somma di fr. 1'200.– versata dal ricorrente a titolo di anticipo gli viene restituita.

3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario