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52.2013.269 • TCA TI 52.2013.269 Generato dall'IA

Municipal Waste Regulation Violation Upheld

Numero d'incarto 52.2013.269
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant was fined for violating municipal waste regulations by depositing non-official garbage bags into a public solid waste container in a municipality where he was not a resident, and the waste originated from his son who also resided outside that municipality. The court dismissed the appeal, reasoning that the action constituted a clear violation of local regulations restricting waste disposal to residents and mandating the use of official, taxed bags, finding the appellant's claims of good faith and ignorance unconvincing due to clear signage at the collection point and the inherent obligation to know the residency status of the waste source, while also upholding the fine as proportional to the dual infractions committed.

Regesto Legislator

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Art. 46 cpv. 1 legge, Art. 43 LPamm, Art. 18 cpv. 1 LPamm, Art. 145 LOC, Art. 4 cpv. 1 RGR, Art. 5 cpv. 1 RGR; Municipal Waste Regulation Violation Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that the action constituted a clear violation of local regulations restricting waste disposal to residents and mandating the use of official, taxed bags, finding the appellant's claims of good faith and ignorance unconvincing due to clear signage at the collection point and the inherent obligation to know the residency status of the waste source, while also upholding the fine as proportional to the dual infractions committed.

Parole chiave

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rifiuti urbani obbligo comunale violazione delle norme zonali discarica abusiva tassa sui rifiuti delitto contro l'ambiente Multa per violazione regolamento comunale per il servizio raccolta rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 46 cpv. 1 legge
Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art.
Art. 43 LPamm
1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 LPamm).
Art. 18 cpv. 1 LPamm
Cited in the reasoning that the case can be decided based on the file without further investigation, but not explicitly in the dispositive orders.
Art. 145 LOC
Giusta l'art. 145 LOC, primo capoverso, il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
Art. 4 cpv. 1 RGR
Come ben esposto dal Consiglio di Stato, l'art. 4 cpv. 1 RGR stabilisce che nel comune di __________ il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti è istituito come servizio pubblico.
Art. 5 cpv. 1 RGR
La loro consegna è obbligatoria su tutto il territorio comunale (art. 5 cpv. 1 RGR).
Art. 5 cpv. 2 RGR
A questo proposito il municipio organizza il servizio e stabilisce i luoghi, le piazze di raccolta e le modalità di consegna, se del caso in accordo con gli organi consortili (art. 5 cpv. 2 RGR).
Art. 11 cpv. 1 RGR
Per quanto riguarda in particolare i rifiuti solidi urbani (RSU), il loro smaltimento deve avvenire utilizzando esclusivamente i sacchi ufficiali tassati (art. 11 cpv. 1 RGR).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm

Cited in the reasoning for admissibility check, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 18 cpv. 1 LPamm

Cited in the reasoning that the case can be decided based on the file without further investigation, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 28 LPamm

The rule governing the allocation of judicial fees and costs, cited in the dispositive order 2.

art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF

Cited in the dispositive order 3 regarding the right to appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 52.2013.269 · Lugano 3 luglio 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretaria: · Paola Carcano Borga, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 5 giugno 2013 di

RI 1 contro

la decisione 22 maggio 2013 del Consiglio di Stato (n. 2726) che conferma il decreto di multa emanato dal municipio di __________ nei confronti dell'insorgente per violazione del regolamento comunale per il servizio raccolta rifiuti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 risiede nel comune di __________, dove è pure domiciliato. Il 21 febbraio 2013 l'impianto di videosorveglianza istallato presso la piazza di raccolta dei rifiuti di via __________ a __________ ha registrato la presenza di quest'ultimo mentre, dopo essere sceso dall'autovettura targata TI a lui intestata, depositava un sacco dei rifiuti non ufficiale nel cassonetto adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

In relazione a

questo fatto, il 5 marzo 2013 il municipio di __________ ha aperto nei confronti di RI 1 una procedura contravvenzionale, sfociata nella risoluzione n. 1281

del 2 aprile 2013 con la quale detta autorità gli ha inflitto una multa di fr. 300.- per violazione degli art. 4 cpv. 2 e 11 del regolamento concernente la gestione dei rifiuti del comune di __________ dell'8 febbraio 2010 (RGR).

B. Con decisione 22 maggio 2013, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 contro la citata risoluzione municipale. L'Esecutivo cantonale, dopo aver definito il quadro giuridico di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente, non essendo domiciliato a __________ non fosse autorizzato ad usufruire di questo servizio e come tale non potesse depositare in questo comune i rifiuti provenienti dall'economia domestica del figlio, domiciliato nel comune di __________ in località __________, senza oltretutto utilizzare l'apposito sacco ufficiale soggetto a tassa. Esso ha quindi confermato la multa posta a suo carico, negando l'asserita buona fede del ricorrente e ritenendo la sanzione conforme alla legislazione in vigore in materia ed l'importo rispettoso del principio di proporzionalità.

C. Avverso questa pronuncia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Ritiene che la multa inflittagli sia

ingiusta e sproporzionata. Pur riconoscendo nella loro sostanza i fatti rimproveratigli, ribadisce, in maniera peraltro

piuttosto confusa, la propria buona fede, sostenendo di essere a quel tempo convinto che l'abitazione di suo figlio, da dove provenivano i rifiuti depositati, si trovasse sul territorio giurisdizionale di __________. Afferma poi di essere stato tratto in inganno anche dal colore dei sacchi ufficiali soggetti a tassa che a suo dire a quell'epoca erano neri come quello da lui depositato e che non gli avrebbero permesso di riconoscere immediatamente l'errore nel quale è incorso.

D. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, sia il municipio di __________, rinviando a quanto già addotto dinnanzi alla precedente autorità di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 e 148 cpv. 3 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 LPamm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2. 2.1. Giusta l'art. 145 LOC, primo capoverso, il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi la cui applicazione gli è affidata. La multa amministrativa è una sanzione penale che viene inflitta dall'autorità amministrativa, di regola per le violazioni minori di diritto pubblico. Quale sanzione amministrativa rappresenta uno strumento coercitivo conferito all'autorità per ottenere il rispetto della legge. Non è però paragonabile alle pene sancite

dal diritto penale propriamente detto, specie dal punto di vista della stigmatizzazione sociale (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo-parte

generale, 2a ed., Bellinzona/Cadenazzo 2002, n. 1030 e n. 1018). Conformemente

al principio della legalità, essa esige l'esistenza di una base legale (cfr. Scolari, op. cit. n 1022 e 1031). Benché

di principio sia richiesta una base legale stabilita in una legge in senso formale, specialmente quando la sanzione comporta una grave limitazione della libertà personale, la multa può essere stabilita anche in un'ordinanza o regolamento, in ogni caso quando l'ammontare non sia particolarmente elevato (cfr. Scolari, op.cit., n. 1023 con rinvii). Le sanzioni amministrative presuppongono sempre la colpa. Se ciò valga anche per le multe è tuttavia controverso (cfr. Scolari, op. cit., n.1024; Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1179 con rinvii). Nella fissazione dell'importo dell'ammenda l'autorità municipale gode di un'ampia latitudine di giudizio, essa deve comunque rispettare il principio di proporzionalità ed essere confacentemente commisurata alla gravità dell'infrazione, rispettivamente della colpa (cfr. Häfelin/Mül-ler/Uhlmann, op. cit., n. 1148).

2.2. Come ben esposto dal Consiglio di Stato, l'art. 4 cpv. 1 RGR stabilisce che nel comune di __________ il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti è istituito come servizio pubblico. Il cpv. 2 di questa norma prevede che possono essere smaltiti dai servizi comunali soltanto i rifiuti prodotti nel comprensorio di questo stesso comune. La loro consegna è obbligatoria su tutto il territorio comunale (art. 5 cpv. 1 RGR). A questo proposito il municipio organizza il servizio e stabilisce i luoghi, le piazze di raccolta e le modalità di consegna, se del caso in accordo con gli organi consortili (art. 5 cpv. 2 RGR). Per quanto riguarda in particolare i rifiuti solidi urbani (RSU), il loro smaltimento deve avvenire utilizzando esclusivamente i sacchi ufficiali tassati (art. 11 cpv. 1 RGR). Gli incaricati del comune, di consorzi e l'assuntore del servizio di raccolta dei rifiuti possono effettuare controlli sui rifiuti consegnati, aprendo i sacchi ed i contenitori per verificarne il contenuto e compiendo ogni altro accertamento per stabilirne la proprietà (art. 28 cpv. 1 RGR). Per lo svolgimento di questi controlli il municipio può avvalersi dell'uso della videosorveglianza, secondo le modalità previste dal relativo regolamento comunale (art. 28 cpv. 2 RGR). Giusta l'art. 29 cpv. 1 RGR, le infrazioni a questo regolamento nonché alle relative ordinanze di applicazione e alle decisioni del municipio sono punite da quest'ultimo mediante la procedura di contravvenzione. L'importo massimo della multa è di fr. 20'000.- quando le contravvenzioni riguardano la raccolta separata ed il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati, organizzati dal Comune. La proceduta, soggiunge il cpv. 2, è regolata dagli articoli 147 seguenti della Legge organica comunale.

3. Nella fattispecie in esame, il deposito di un sacco, oltretutto non ufficiale, contenente rifiuti domestici nell'apposito contenitore ubicato presso la piazza di raccolta di via __________ nel comune di __________ è avvenuto per opera di una persona che non risiede, né è domiciliata in questo comune, bensì a __________. L'agire del ricorrente integra dunque chiaramente una violazione di quanto stabilito sia dall'art. 4 cpv. 2 RGR, norma che limita la consegna di rifiuti domestici ai soli residenti del comprensorio comunale, sia dall'art. 11 cpv. 1 RGR, che impone l'uso di sacchi ufficiali soggetti a tassa per il deposito dei RSU negli appositi contenitori. Nulla muta a questo proposito il fatto che tale sacco, secondo quanto affermato dall'insorgente, conteneva i rifiuti provenienti dall'economia domestica del figlio __________. Quest'ultimo risiede infatti in località __________, che fa parte del comune di __________, ragione per la quale neppure in questo caso il ricorrente avrebbe potuto fare capo alla suddetta piazza di raccolta. RI 1 è quindi passibile di una sanzione amministrativa così come previsto all'art.

29 RGR. A nulla gli giova affermare di aver agito in buona fede e di non essersi reso conto sul momento dell'errore che stava commettendo. Secondo quanto emerge dagli atti, presso la piazza di raccolta di via __________ è presente un pannello informativo che richiama l'attenzione degli utenti circa il fatto che l'uso della struttura *"è riservato unicamente ai cittadini residenti a __________ e ai proprietari di case secondarie sul territorio"*. Inoltre su ogni cassonetto destinato alla raccolta dei RSU è posizionato un adesivo (bianco), che, oltre a nuovamente menzionare il comune di __________, richiama pure l'obbligo di utilizzare i sacchi ufficiali da 17, 35, 60 o 110 L. In simili circostanze, la versione fornita dal ricorrente, secondo cui egli non si sarebbe reso conto di trovarsi presso una piazza di raccolta rifiuti situata nel suddetto comune e di poter utilizzare in quel luogo soltanto i relativi sacchi ufficiali soggetti a tassa non è affatto credibile, senza che si renda qui necessario ulteriormente disquisire sul colore dei medesimi, che comunque erano e sono bianchi come si può desumere dal predetto adesivo incollato sui cassonetti. Parimenti non risulta plausibile che egli non sapesse che suo figlio risiede nel vicino territorio di __________, anziché a __________.

La decisione impugnata va tutelata anche in relazione all'importo della multa inflitta e al rispetto del principio di proporzionalità. Infatti, esso tiene tutto sommato rettamente conto della duplice infrazione commessa e dell'agire dell'insorgente. Inoltre si situa entro i limiti concessi dalla norma. In ogni caso, tale somma è in linea con il carattere repressivo dell'ammenda, volto ad evitare il ripetersi, in futuro, di analoghe violazioni (cfr. Häfelin/Müller/ Uhlmann, op.cit., n. 1137).

4. 4.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto con conseguente conferma della decisione governativa qui impugnata.

4.2. La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La segretaria