Municipal Executive Body Appeal Inadmissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court addressed an appeal by a municipal executive body against a decision by the State Council that had overturned a building permit previously issued by the municipality for the construction of a duplex. The court dismissed the appeal *in limine* (at the outset) as inadmissible because the municipal executive body lacks legal standing to appeal in its own name; only the municipality itself, as a public law corporation, possesses the legal capacity to sue, despite the executive body being able to represent the municipality in administrative disputes when explicitly acting on its behalf.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 LPamm, Art. 9 cpv. 1 LOC, Art. 28 LPamm, Art. 31 LPamm, art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; Municipal Executive Body Appeal Inadmissibility: The court dismissed the appeal *in limine* (at the outset) as inadmissible because the municipal executive body lacks legal standing to appeal in its own name; only the municipality itself, as a public law corporation, possesses the legal capacity to sue, despite the executive body being able to represent the municipality in administrative disputes when explicitly acting on its behalf.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to justify rejecting the appeal as inadmissible, which is the outcome ordered in point 1.
Cited in the reasoning regarding the decision not to levy court fees and costs, as ordered in point 2.
Cited in the reasoning to explain why no legal costs (ripetibili) are awarded, as ordered in point 2.
Cited in point 3 to establish the right to appeal to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 52.2013.234 · Lugano 10 giugno 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Raffaello Balerna, presidente
assistito dal segretario: · Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 maggio 2013 del
Municipio di RI 1, contro
la decisione 30 aprile 2013 (n. 2350) del Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa di CO 1 e CO 2 avverso la decisione 28 febbraio 2013 con cui il municipio di RI 1 ha rilasciato a CO 3 la licenza edilizia per la costruzione di uno stabile bifamiliare al mapp. 700 di quel comune;
richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fattoche con decisione 28 febbraio 2013 il municipio di RI 1 ha rilasciato a CO 3 la licenza edilizia per la costruzione di uno stabile bifamiliare al mapp. 700 di quel comune; che, adito da CO 1 e CO 2, proprietari del vicino mapp. 788, con decisione 30 aprile 2013, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha annullato la licenza in parola;
che con ricorso 21 maggio 2013 il municipio di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata;
che il ricorso non è stato intimato per le risposte;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale discende dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1);
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del
10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che, giusta l'art. 48 LPamm, l'autorità di ricorso può - immediatamente o dopo aver richiamato gli atti - respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, al municipio dev'essere negata la legittimazione a ricorrere;
che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 18 cpv. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 15 dicembre 1997; Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 LOC); non si identifica, con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria;
che legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune, in quanto corporazione di
diritto pubblico; diversamente da quest'ultimo, il municipio non possiede invece né la capacità giuridica, né quella di essere parte (cfr. STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina; inoltre, tra le tante sentenze del Tribunale cantonale amministrativo, STA 52.2012.81 del 23 febbraio 2012, 52. 2010. 417 del 10 gennaio 2011, 52.2008.158 del 24 aprile 2008, 52.2007.130 del 23 aprile 2007, 52.2005.430 del 28 dicembre 2005, 52.2003.64 del 10 marzo 2003, 52.2002.324 del 25 settembre 2002, 52.2001.140 del 15 giugno 2001, pubbl. in: RDAT I-2002 n. 8; quest'ultima riguarda RI 1);
che il municipio può dunque esclusivamente
introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in
vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre: RDAT II-1999 n. 48);
che non si può, tuttavia, ritenere che i ricorsi presentati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale cantonale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate citate in precedenza; inoltre: circolare, datata aprile 2000, attraverso cui la Sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi);
che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali, devono essere ossequiati in modo severo: non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che, nella fattispecie, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio dev'essere quindi respinto *in limine*, siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le spese (art. 28 LPamm) e non si assegnano ripetibili, atteso come il ricorso non è stato intimato per le risposte (art.
31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è irricevibile.
2.Non si prelevano la tassa di giustizia e le spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Il giudice delegato Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo