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52.2013.182 • TCA TI 52.2013.182 Generato dall'IA

Municipal Executive Body v. State Council (Domicile Registration Appeal Standing)

Numero d'incarto 52.2013.182
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case involves an appeal by a municipal executive body against a State Council resolution that annulled the municipality's decision to officially register two individuals at the municipal domicile, effective retroactively. The Administrative Cantonal Tribunal summarily rejected the appeal as inadmissible because the municipal executive body lacks standing to appeal in its own name, as only the municipality, as a public law corporation, possesses legal capacity and the ability to be a party in court; consequently, while the executive body can represent the municipality, filing the appeal in its own name, without explicitly stating representation of the municipality, deprives it of the necessary active legitimacy, leading to dismissal based on strict adherence to formal conditions.

Regesto Legislator

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Art. 49 cpv. 2 legge, Art. 48 LPamm, Art. 9 cpv. 1 LOC, Art. 28 LPamm, Art. 31 LPamm, art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; Municipal Executive Body v. State Council (Domicile Registration Appeal Standing): The Administrative Cantonal Tribunal summarily rejected the appeal as inadmissible because the municipal executive body lacks standing to appeal in its own name, as only the municipality, as a public law corporation, possesses legal capacity and the ability to be a party in court; consequently, while the executive body can represent the municipality, filing the appeal in its own name, without explicitly stating representation of the municipality, deprives it of the necessary active legitimacy, leading to dismissal based on strict adherence to formal conditions.

Parole chiave

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legittimazione del comune legittimazione a ricorrere esecutivo domicilio di una parte licenziamento amministrativo referendum chiesto dall'autorità Ricorso presentato dal municipio - carenza di legittimazione attiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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1P.77/1999
STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 LPamm

The court used this article to reject the appeal as inadmissible based on lack of active standing.

art. 28 LPamm

Cited in the reasoning that led to the decision not to levy a judicial fee from the losing public entity.

art. 31 LPamm

Cited in the reasoning that led to the decision to avoid imposing costs for counterparty reimbursement, given that the appeal was not served for replies.

art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF

Cited to indicate the legal basis for recourse to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 52.2013.182 · Lugano 24 aprile 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Raffaello Balerna, presidente

assistito dal segretario: · Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 aprile 2013 del

RI 1 patrocinato da: PA 1 contro

la risoluzione 27 marzo 2013 (n. 1610) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa di CO 1 e CO 2 avverso la decisione 29 gennaio 2013 del municipio di RI 1 in materia di trasferimento d'ufficio del domicilio;

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fattoche con decisione 29 gennaio 2013 il municipio di RI 1 ha iscritto d'ufficio CO 1 e CO 2 nel domicilio del comune a far tempo dal 1° aprile 2012;

che contro la decisione del municipio CO 1 e CO 2 sono insorti davanti al Governo, chiedendone l'annullamento;

che, con risoluzione 27 marzo 2013, con motivazioni che qui non conta riportare, il Consiglio di Stato ha accolto il gravame e annullato la decisione impugnata;

che con impugnativa 22 aprile 2013 il municipio di RI 1 adisce il Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione governativa; non è qui necessario riportare le argomentazioni addotte;

che il ricorso non è stato intimato per le risposte;

considerato, in dirittoche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2);

che il ricorso, che non pone questioni di principio, può essere deciso nella composizione di un giudice unico (art. 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1);

che, giusta l'art. 48 LPamm, l'autorità di ricorso può - immediatamente o dopo aver richiamato gli atti - respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, come nel presente caso, per i seguenti motivi;

che per costante giurisprudenza di questo Tribunale, al municipio dev'essere negata la legittimazione a ricorrere;

che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 18 cpv. 3 Costituzione della Repubblica e Cantone Ti-cino del 15 dicembre 1997; Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 9 cpv. 1 LOC); non si identifica, con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria;

che legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico; diversamente da quest'ultimo, il municipio non possiede invece né la capacità giuridica, né quella di essere parte (cfr. STF 1P.77/1999 del 5 marzo 1999, pubbl. in: RDAT II-1999 n. 48 con rinvii a giurisprudenza e dottrina; inoltre, tra le tante sentenze del Tribunale cantonale amministrativo, STA 52.2012.81 del 23 febbraio 2012, 52. 2010. 417 del 10 gennaio 2011, 52.2008.158 del 24 aprile 2008, 52.2007.130 del 23 aprile 2007, 52.2005.430 del

28 dicembre 2005, 52.2003.64 del 10 marzo 2003, 52.2002.324 del 25 settembre 2002, 52.2001.140 del 15 giugno 2001, pubbl. in: RDAT I-2002 n. 8);

che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre: RDAT II-1999 n. 48);

che non si può, tuttavia, ritenere che i ricorsi presentati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale cantonale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate citate

in precedenza; inoltre: circolare, datata aprile 2000, attraverso cui la Sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di

prassi);

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali, devono essere ossequiati in modo severo: non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che, nella fattispecie, è fuor di dubbio che il ricorso sia presentato esclusivamente in nome del municipio, che espressamente dichiara di ritenersi legittimato (cfr. ricorso, in ordine, primo paragrafo, ultima frase);

che l'impugnativa deve dunque essere respinta *in limine*, siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelevare una tassa di giustizia dall'ente pubblico soccombente (art. 28 LPamm), mentre la mancata intimazione del ricorso per le risposte permette di evitare l'aggravio allo stesso delle ripetibili di controparte (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Il giudice delegato Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo