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52.2012.474 • TCA TI 52.2012.474 Generato dall'IA

Municipality Appeal on Separate Justice Fees for Land Improvement Agreement

Numero d'incarto 52.2012.474
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A municipality appealed the administrative court's decision to charge separate justice fees for each of the six private property parcels involved in the approval of a single land improvement agreement concerning road urbanization works, arguing for a single, reduced fee. The court reasoned that charging a separate fee for each decision concerning an affected private property owner was justified given the administrative work involved in verifying the contribution schedule against the law for each property, and found that the total fees levied, while contested as excessive, did not exceed the broad discretionary power of the authority in setting fees that must cover costs and maintain proportionality, ultimately rejecting the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 13 cpv. 3a LCM, Art. 43 legge, Art. 23 LCM, Art. 18 cpv. 1 LPamm, Art. 14 LCM, Art. 28 LPamm; Municipality Appeal on Separate Justice Fees for Land Improvement Agreement: The court reasoned that charging a separate fee for each decision concerning an affected private property owner was justified given the administrative work involved in verifying the contribution schedule against the law for each property, and found that the total fees levied, while contested as excessive, did not exceed the broad discretionary power of the authority in setting fees that must cover costs and maintain proportionality, ultimately rejecting the appeal.

Parole chiave

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diritto fondiario tasse amministrative bene riservato terreno comunale giustizia di prossimità elenco oneri

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 28 LPamm

Cited in the dispositive order 2 to rule on the imposition of court costs.

art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF

Cited in order 3 to state the legal basis and deadline for an appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2012.474 · Lugano 8 febbraio 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Raffaello Balerna, presidente

assistito dal segretario: · Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 novembre 2012 del

RI 1 rappresentato dal suo municipio, __________, contro

le tasse di giustizia e le spese emesse dalla presidente del Tribunale di espropriazione in relazione alle decisioni 15 novembre 2012 di approvazione della convenzione 20 ottobre 2012 stipulata tra il comune di RI 1 e i proprietari dei fondi beneficiari delle opere di urbanizzazione della strada __________;

vista la risposta 11 dicembre 2012 del Tribunale di espropriazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fattoche il 15 dicembre 2012 la presidente del Tribunale di espropriazione ha approvato, ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1), la convenzione stipulata tra il comune di __________ e i proprietari interessati della strada __________;

che questa interessava sei mappali (577, 578, 580, 1684, 1685 e 1686) di proprietà di privati cittadini, oltre un fondo (n. 582) di pertinenza comunale;

che per ciascun mappale appartenente a privati è stato aperto un incarto ed emessa una decisione, ponendo a carico del comune di RI 1 un importo di fr. 200.- per tassa di giustizia e spese;

che, con ricorso 28 novembre 2012, il comune di RI 1 contesta le tasse e le spese di giustizia prolate, domandando in via principale che sia emessa un'unica tassa complessiva di fr. 200.-, mentre in via subordinata postula che essa sia ridotta in relazione a ogni singola decisione;

che il comune ritiene infatti che trattandosi di esaminare un'unica convenzione, la tassa dovrebbe pure essere una sola, mentre l'importo complessivo di fr. 1'200.- sarebbe "*oggettivamente eccessivo*";

che, chiamato a presentare una risposta, il Tribunale di espropriazione non formula osservazioni né si determina sull'esito della causa;

considerato, in dirittoche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

13 cpv. 3a LCM e la vertenza, che non pone una questione di principio e non è di rilevante importanza, può essere decisa nella composizione di un giudice unico, in applicazione

dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1);

che la legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1; applicabile in forza del rinvio contenuto all'art. 23 LCM);

che la motivazione del ricorso risulta assai scarna, al punto che appare legittimo chiedersi se sia sufficiente; siccome esso dev'essere comunque sia respinto nel merito, la questione può restare indecisa;

che, con questa precisazione, il ricorso, tempestivo (art. 13 cpv. 3a LCM ), può essere evaso in base agli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che il comune contesta - alla fin fine - unicamente l'ammontare delle tasse di giustizia e delle spese decise dalla prima istanza;

che, difatti, il principio secondo cui nell'ambito della decisione di approvazione di una convenzione ai sensi dell'art. 14 LCM possa essere prelevata una tassa di giustizia a carico dell'istante non è messo in discussione;

che tale facoltà può essere in effetti dedotta dall'art. 28 LPamm, secondo il quale nei procedimenti a carattere pecuniario per le istanze amministrative subordinate e le commissioni speciali - alle quali può essere assimilato il Tribunale di espropriazione - può essere applicata una tassa di giustizia tra fr. 50.- a fr. 10'000.- (cpv. 1 lett. b, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009; BU 2009, 74);

che la tassa di giustizia deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28);

che il principio della copertura dei costi postula l'esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare complessivo dei costi anticipati dall'ente pubblico, incluse le spese generali; il principio dell'equivalenza dispone, invece, che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (STA DP 60/94 del 22 febbraio 1995 consid. 2.1.; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, IIIa ed., Basilea 2007, n. 76 seg.; cfr. sul tema: DTF 126 I 180 consid. 3a);

che entro questi limiti, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque di un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo in caso di abuso o eccesso (art. 61 cpv. 2 LPamm; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28);

che, dapprima, appare destituita di fondamento la critica espressa contro la decisione della presidente del Tribunale di espropriazione di emettere una tassa di giustizia in relazione a ogni singola sentenza, siccome non è lesiva nel diritto, in particolare non è costitutiva di un abuso o eccesso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm);

che, in concreto, la presidente del Tribunale di espropriazione ha dovuto, in particolare, verificare accuratamente la conformità del prospetto dei contributi e della loro ripartizione tra i singoli soggetti con i principi della legge (art. 14 cpv. 2 LCM);

che oltre al lavoro svolto dalla presidente devono essere considerati quello della cancelleria del Tribunale e le spese generali occasionate dalla pratica;

che l'importo di fr. 200.- emesso in relazione a ciascuna decisione, complessivamente fr. 1'200.-, non copre nemmeno lontanamente i reali costi occasionati dall'evasione dell'istanza e nemmeno risulta sproporzionato rispetto al valore della prestazione fornita;

che il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico del comune ricorrente (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del comune di RI 1.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Il giudice delegato Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo