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52.2012.453 • TCA TI 52.2012.453 Generato dall'IA

Foreign National's Appeal of Residence Permit Denial Based on Reliance on Social Assistance

Numero d'incarto 52.2012.453
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A foreign national, married to a Swiss citizen but separated without cohabitation, appealed the denial of a residence permit, arguing she met integration requirements after five years of continuous temporary permits despite relying on disability benefits and supplementary family allowances, which authorities deemed as public assistance barring issuance under applicable law. The court upheld the denial because the appellant did not qualify for a domicile permit based on marriage to a citizen due to lack of cohabitation, and discretionary relief under the integration provision was denied because her reliance on social welfare payments, coupled with minor traffic and work permit violations, indicated she was not sufficiently integrated or financially independent to warrant the permit's early issuance, although her current temporary permit was renewed, mitigating the proportionality concern.

Regesto Legislator

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Art. 43 LPamm, Art. 18 cpv. 1 LPamm, Art. 42 LStr, Art. 42 cpv. 3 LStr, Art. 34 LStr, Art. 62 lett. e LStr; Foreign National's Appeal of Residence Permit Denial Based on Reliance on Social Assistance: The court upheld the denial because the appellant did not qualify for a domicile permit based on marriage to a citizen due to lack of cohabitation, and discretionary relief under the integration provision was denied because her reliance on social welfare payments, coupled with minor traffic and work permit violations, indicated she was not sufficiently integrated or financially independent to warrant the permit's early issuance, although her current temporary permit was renewed, mitigating the proportionality concern.

Parole chiave

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rinnovo del permesso di dimora permesso di dimora cittadini stranieri prestazioni dell'assistenza sociale permessi di lavoro prestazione temporanea Permesso di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 43 LPamm
Cited to confirm the appellant had standing to appeal (admissibility check mentioned in reasoning, but included here as it relates to procedural acceptance for the ruling).
Art. 18 cpv. 1 LPamm
Cited to justify proceeding with the decision based on the case files without further investigation.
Art. 42 LStr
L'art. 42 LStr dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabita con lui (cpv.
Art. 42 cpv. 3 LStr
diritto al rilascio di un permesso di domicilio sulla base dell'art. 42 cpv. 3 LStr.
Art. 34 LStr
La decisione è stata resa sulla base degli art. 34 cpv.
Art. 62 lett. e LStr
È motivo di revoca, giusta l'art. 62 lett. e LStr, se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale.
Art. 60 OASA
L'art. 60 OASA dispone che prima del rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d'integrazione.
Art. 62 cpv. 1 OASA
L'art. 62 cpv. 1 OASA precisa che il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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DTF 112 Ib 478
censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110

Cited as the procedural basis for the possibility of an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 28 LPamm

Applied to take the applicant's precarious financial situation into account when assessing costs.

Art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1)

Cited to confirm the appeal was filed in time (admissibility check mentioned in reasoning, but included here as it relates to procedural acceptance for the ruling).

Art. 43 LPamm

Cited to confirm the appellant had standing to appeal (admissibility check mentioned in reasoning, but included here as it relates to procedural acceptance for the ruling).

Art. 18 cpv. 1 LPamm

Cited to justify proceeding with the decision based on the case files without further investigation.

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Testo completo

Incarto n. 52.2012.453 · Lugano 25 giugno 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 novembre 2012 di

RI 1 rappresentato da: RA 1 contro

la risoluzione 24 ottobre 2012 (n. 6093) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 marzo 2012 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di domicilio;

viste le risposte:

- 19 novembre 2012 della Sezione della popolazione;

- 28 novembre 2012 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. La cittadina brasiliana RI 1 (1962) si è sposata il 1° giugno 2006 nel proprio Paese d'origine con il cittadino elvetico M__________ (1958). Il 31 ottobre 2006, essa è entrata in Svizzera unitamente alle loro figlie __________ (2003) e __________ (2005), entrambe titolari della nazionalità elvetica e brasiliana, per poi essere posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 30 dicembre 2012.

Il 1° marzo 2008, i coniugi __________ hanno cessato la comunione domestica. Il 2 giugno 2008, nell'ambito dell'udienza di discussione dell'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, il Pretore __________ li ha autorizzati a vivere separati ed ha affidato le figlie alla madre.

A causa di gravi problemi di salute, dal 2009 l'insorgente non ha più potuto svolgere un'attività lucrativa regolare che le permettesse di

rendersi autosufficiente. Essa beneficia attualmente di una rendita di invalidità AI e delle relative prestazioni complementari,

nonché degli assegni integrativi AFI.

B. Il 21 marzo 2012, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere il rilascio di un'autorizzazione di domicilio, rinnovandole comunque nel contempo il permesso di dimora annuale.

L'autorità dipartimentale ha rilevato che l'interessata non dispone di sufficienti mezzi finanziari e beneficia di aiuti da parte dello Stato. La decisione è stata resa sulla base degli art. 34 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 62 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con giudizio 24 ottobre 2012, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere rilevato che la ricorrente non dispone di un diritto all'ottenimento del permesso richiesto, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciarle un'autorizzazione di domicilio in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, nonché per il fatto che essa aveva interessato le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio anticipato.

La ricorrente sostiene di adempiere tutte le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta, ponendo in evidenza di risiedere ininterrottamente in Svizzera da almeno 5 anni e di essere ben integrata nel nostro Paese, dove ha raggiunto il livello A2 della lingua italiana ed ha sempre lavorato quando la salute glielo permetteva. Contesta che gli assegni integrativi di cui beneficia attualmente rientrino nella definizione di aiuto sociale previsto dalla legge e suscettibile di comportare il diniego del permesso richiesto.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, nell'ambito dei considerandi di diritto.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto,

tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2. L'art. 42 LStr dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabita con lui (cpv. 1) e che dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio (cpv. 3).

Come accennato in narrativa, RI 1 è entrata in Svizzera il 31 ottobre 2006 ed ha ottenuto un permesso di dimora annuale per

vivere con il marito e le figlie, titolari della nazionalità elvetica. Dall'inserto di causa risulta che i coniugi __________

hanno cessato la comunione domestica già alla fine di febbraio 2007 e che da allora non hanno più ripreso la vita in comune.

Il fatto che in seguito l'interessata sia stata autorizzata a soggiornare nel nostro Paese è dovuto a gravi motivi personali che non è necessario evocare in questa sede.

Ne discende che essa non dispone di un

diritto al rilascio di un permesso di domicilio sulla base dell'art. 42 cpv. 3 LStr.

Del resto, nemmeno l'insorgente lo pretende.

3. 3.1. L'art. 34 LStr, norma di natura potestativa, dispone che il permesso di domicilio può essere rilasciato: allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv. 2 lett. b); dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo giustificano (cpv. 3); dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale (cpv. 4). È motivo di revoca, giusta l'art. 62 lett. e LStr, se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale.

L'art. 60 OASA dispone che prima del rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d'integrazione. L'art. 62 cpv. 1 OASA precisa che il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LStr, segnatamente se lo straniero rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale (lett. a), ha raggiunto, nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa, in casi debitamente motivati può essere tenuto conto anche delle conoscenze di un'altra lingua nazionale (lett. b), manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (lett. c).

3.2. Nella presente fattispecie non esiste alcuna convenzione multilaterale o un accordo tra la Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile, da cui potrebbe scaturire un diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio in favore dell'insorgente.

Ne discende dunque che le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di questa

disposizione di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto,

nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni

personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere

censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).

4. La ricorrente chiede il rilascio anticipato del permesso di domicilio sulla base dell'art. 34 cpv. 4 LStr. Come detto dianzi, prima di rilasciare un permesso di domicilio, occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d'integrazione.

RI 1, entrata in Svizzera il 31 ottobre 2006, è stata posta al beneficio di un permesso di dimora il 3 gennaio 2007. Tuttavia, a causa di gravi problemi di salute, dal 2009 non ha più potuto svolgere un'attività lucrativa regolare che le permettesse di rendersi autosufficiente. Infatti, dagli atti risulta che dall'agosto 2008 fino al novembre 2009 è stata a carico dell'assistenza pubblica per un importo complessivo di fr. 5'153.05, che non è ancora stata in grado di rimborsare (estratto conto 10 ottobre 2012 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), e beneficia attualmente

- oltre ad una rendita di invalidità AI ed alle relative prestazioni complementari - di assegni integrativi AFI (ricorso ad 5). Ora, bisogna considerare che quest'ultimo genere di sussidio, riconosciuto per i figli che non hanno ancora compiuto i quindici anni (art. 48 legge

sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; Laf; RL 6.4.1.1), è una prestazione temporanea destinata proprio alle famiglie in indigenza (v. art. 2 lett. f legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000; Laps; RL 6.4.1.2; cfr. anche STF 2C_346/08 del 24 ottobre 2008, consid. 5.2 in fine). In Svizzera, soltanto in Ticino è previsto tale genere di prestazione sociale. Infatti, negli altri Cantoni, la situazione è regolata dalle rispettive leggi sull'assistenza pubblica. Come ha indicato il Consiglio di Stato, chi non ha figli non ha la possibilità di ottenere tale genere di sussidio e deve pertanto ricorrere all'ausilio dello Stato. Non è quindi dato di vedere come la prestazione AFI non vada considerata quale "aiuto sociale" ai sensi dell'art. 62 lett. e LStr.

Oltre a non disporre della necessaria indipendenza economica, bisogna anche considerare che durante il suo soggiorno nel nostro Paese la ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie e amministrative. Con

mandato penale per contravvenzioni 6 aprile 2010, l'Ufficio di circolo di Mesocco l'ha condannata a una multa di fr. 300.– per violazione delle

norme sulla circolazione stradale, per avere messo a disposizione il proprio veicolo a motore a un conducente, del quale sapeva o doveva sapere che non era titolare della licenza di condurre. Con Strafbefehl 17 maggio 2011 dello Staatsanwaltschaft del Canton Lucerna, le è stata inflitta una multa di fr. 260.–, per avere superato di 21-25 km/h il limite di velocità su un'autostrada. Inoltre, il 9 novembre 2007, è stata multata dal Dipartimento per avere lavorato senza il necessario permesso.

Certo, l'insorgente pone in evidenza di

avere raggiunto il Livello A 2 in italiano - benché non dimostri il conseguimento del relativo certificato dopo il suo

corso intensivo di due mesi (doc. 5) -, di seguire le lezioni per il Master in scienza, filosofia e teologia delle religioni presso la Facoltà di teologia di Lugano (doc. 6), di avere frequentato il corso per mediatori interculturali dell'agenzia __________ nonché quello biblico-teologico della Chiesa evangelica riformata per l'insegnamento della religione nelle scuole elementari (doc. 8), e di avere raccolto le testimonianze di diverse persone (prodotte dinnanzi al Consiglio di Stato) che attestano come essa sia ben voluta. Tuttavia, pur comprendendo la sua situazione dal lato umano e riconoscendo gli sforzi intrapresi durante quest'ultimo periodo, tali argomenti non permettono ancora di sovvertire quanto precede.

Tenuto conto di quanto testé esposto, non si può infatti ritenere - perlomeno attualmente - che l'insorgente sia pienamente integrata

in Svizzera in maniera tale da ottenere il rilascio anticipato del permesso di domicilio sulla base degli art. 34 cpv.

4 LStr e 60 OASA, ritenuto pure che tali disposizioni non le conferiscono un diritto in tal senso.

In sostanza, la sua domanda si rivela prematura.

5. In siffatte circostanze, si deve quindi concludere che la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza del querelato diniego. Essa non disattende nemmeno il

principio della proporzionalità, ritenuto che l'autorità dipartimentale le ha già rinnovato il permesso di dimora,

ciò che le permette di continuare a soggiornare in Svizzera e di beneficiare delle medesime condizioni di cui gode attualmente.

6. Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese, secondo soccombenza, sono poste a carico della ricorrente, ma tengono comunque conto della sua precaria situazione finanziaria (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 400.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario