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52.2012.350 • TCA TI 52.2012.350 Generato dall'IA

Municipal Building Demolition: Executive Power, Public Work, and Unadjudicated Claims

Numero d'incarto 52.2012.350
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A municipal executive decided to demolish a municipal building, a decision subsequently nullified by the State Council which ruled the matter belonged to the municipal legislative body because demolishing a municipal asset did not fit within the executive's delegated powers, specifically finding that the demolition did not constitute an alienation of property under the relevant statute. The Administrative Court partially accepted the appeal by the municipality, reasoning that the demolition qualified as the execution of a public work under a different statutory provision, which allowed for delegation to the executive, provided the associated cost was within the established delegation limit, but because the State Council failed to rule on the appellants' further claims regarding the executive's alleged violation of its duty to protect municipal interests and manage assets correctly, the Court annulled the State Council's decision and remanded the case for a new ruling on those remaining substantive points.

Regesto Legislator

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Art. 208 cpv. 1 legge, Art. 43 legge, Art. 46 LPamm, Art. 18 cpv. 1 LPamm, Art. 65 cpv. 2 LPamm, Art. 13 cpv. 1 lett. r LOC; Municipal Building Demolition: Executive Power, Public Work, and Unadjudicated Claims: The Administrative Court partially accepted the appeal by the municipality, reasoning that the demolition qualified as the execution of a public work under a different statutory provision, which allowed for delegation to the executive, provided the associated cost was within the established delegation limit, but because the State Council failed to rule on the appellants' further claims regarding the executive's alleged violation of its duty to protect municipal interests and manage assets correctly, the Court annulled the State Council's decision and remanded the case for a new ruling on those remaining substantive points.

Parole chiave

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edificio pubblico lavori pubblici esecutivo patrimonio amministrativo proprietà immobiliare beni statali Limiti di competenza del municipio

Disposizioni normative citate

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Art. 208 cpv. 1 legge
considerato, in dirittoche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2) così come la legittimazione attiva del comune in questa sede (art.
Art. 43 legge
1 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2) così come la legittimazione attiva del comune in questa sede (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1); il ricorso, tempestivo (art.
Art. 46 LPamm
43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1); il ricorso, tempestivo (art. 46 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
Art. 18 cpv. 1 LPamm
46 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
Art. 65 cpv. 2 LPamm
Used to order the annulment of the appealed decision and the remittance of the case back to the State Council for a new decision, as the latter had not ruled on all points raised.
Art. 13 cpv. 1 lett. r LOC
che il Consiglio di Stato adito dai resistenti ha dichiarato nulla la decisione del municipio di demolire l'edificio in parola, poiché ha ritenuto che la competenza di questa decisione rientrasse nel novero di quelle previste dall'art. 13 cpv.
Art. 13 cpv. 1 lett. h LOC
che il Governo ha in particolare ritenuto non applicabile l'art. 13 cpv. 1 lett. h LOC, e di conseguenza impossibile un'eventuale delega in favore del municipio ai sensi del cpv.
Art. 13 cpv. 2 LOC
e, g e h LOC, pertanto sarebbe possibile una delega in applicazione combinata degli art. 13 cpv. 2 LOC, 5a del regolamento di applicazione della LOC del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 2.1.1.3) e
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 65 cpv. 2 LPamm

Used to order the annulment of the appealed decision and the remittance of the case back to the State Council for a new decision, as the latter had not ruled on all points raised.

art. 28 LPamm

Used to decide not to levy court fees and costs.

art. 31 LPamm

Used to decide not to award costs/indemnities.

art. 82 segg. LTF

Cited as the legal basis for filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2012.350 · Lugano 11 marzo 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi e Giovan Maria Tattarletti

segretario: · Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 14 settembre 2012 del

RI 1 rappresentato dal suo municipio, contro

la decisione 29 agosto 2012 (n. 4531) del Consiglio di Stato che, accogliendo l'impugnativa presentata dai consiglieri comunali CO 1, __________, CO 2 e __________, ha dichiarato nulla la risoluzione __________ maggio 2011 con cui il municipio di RA 1 ha deciso di demolire l'edificio "Casa __________ ";

viste le risposte:

- 26 settembre 2012 del Consiglio di Stato;

- 1° ottobre 2012 della Sezione degli enti locali;

- 9 ottobre 2012 dei consiglieri comunali CO 1 e CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fattoche con risoluzione 23 maggio 2011 (n. 545) il municipio di RA 1 ha deciso di procedere alla demolizione dello stabile "Casa __________ ", ponendo la

spesa preventivata in fr. 30'000.- a carico del conto __________ "Stabili amministrativi e diversi - Manutenzione stabili e strutture";

che la domanda di costruzione (procedura di notifica) è stata pubblicata all'albo comunale dal 27 luglio al 10 agosto 2011;

che contro la risoluzione municipale descritta in precedenza, il 28 agosto 2011 CO 1, __________, CO 2 e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse annullata, poiché ritenevano che la decisione di demolizione spettasse al consiglio comunale, rispettivamente perché violava gli obblighi di tutela degli interessi comunali e di corretta gestione dei beni comunali che incombevano al municipio;

che con la decisione 29 agosto 2012 (n. 4531) qui impugnata il Governo ha accolto il ricorso e dichiarato nulla quella del municipio, poiché ha ritenuto che essa sarebbe stata effettivamente di competenza del legislativo comunale;

che contro la risoluzione appena descritta il comune, qui ricorrente, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia riformata nel senso che il ricorso di prima istanza sia respinto;

che il Consiglio di Stato, CO 1 e CO 2 resistono al ricorso, mentre la Sezione degli enti locali si è rimessa al giudizio del Tribunale; dei loro argomenti si dirà in seguito, nella misura del necessario;

considerato, in dirittoche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2) così come la legittimazione attiva del comune in questa sede (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1); il ricorso, tempestivo (art. 46 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm); a eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 LPamm);

che il Consiglio di Stato adito dai resistenti ha dichiarato nulla la decisione del municipio di demolire l'edificio in parola, poiché ha ritenuto che la competenza di questa decisione rientrasse nel novero di quelle previste dall'art. 13 cpv. 1 lett. r LOC, secondo il quale il legislativo comunale esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale;

che il Governo ha in particolare ritenuto non applicabile l'art. 13 cpv. 1 lett. h LOC, e di conseguenza impossibile un'eventuale delega in favore del municipio ai sensi del cpv. 2 della medesima norma, poiché la soppressione di un bene comunale non poteva rientrare nell'elenco esaustivo degli oggetti contemplati da quella disposizione;

che il comune ritiene invece che la demolizione dell'abitazione rientri negli oggetti previsti dall'art. 13 cpv. 1 lett. e, g e h LOC, pertanto sarebbe possibile una delega in applicazione combinata degli art. 13 cpv. 2 LOC, 5a del regolamento di applicazione della LOC del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 2.1.1.3) e

9 cpv. 1 lett. g e h e cpv. 2 del regolamento comunale di RA 1 del 14 ottobre 1991 (regolamento comunale di RA 1);

che le decisioni in materia comunale emanate da un organo incompetente sono nulle e di nessun effetto (art. 210 LOC), sono invece annullabili quando risultano sostanzialmente contrarie a norme della costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett. a LOC), oppure quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b-e LOC);

che il consiglio comunale esercita gli attributi dell'assemblea previsti dall'art. 13 LOC, riservato il diritto di referendum e di iniziativa (art. 42 cpv. 2 LOC);

che il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e, f, h ed l dell'art. 13 cpv. 1 LOC e per le convenzioni la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal RALOC (art. 13 cpv. 2 LOC);

che innanzitutto, contrariamente a quanto ritiene il Consiglio di Stato, i casi enumerati alla lett. h dell'art. 13 cpv. 1 LOC non costituiscono affatto un "elenco esaustivo", come emerge dalla semplice lettura del testo di legge che indica "segnatamente" e come confermano i materiali legislativi (cfr. Messaggio concernente la revisione parziale della legge organica comunale del 27 agosto 1997 [n. 4671], in: RVGC anno parlamentare 1998-1999, vol. 5, pag. 3633 segg, 3658);

che, tuttavia, l'elenco di cui all'art. 13 cpv.

1 lett. h LOC riguarda i rapporti di proprietà (acquisizione, donazione, successione, permuta, alienazione) o di possesso e utilizzo (affitto, locazione e cambiamento di destinazione) dei beni comunali; la demolizione di uno stabile non può rientrare in nessuna di queste categorie;

che, secondariamente, non è dato di vedere come la demolizione della costruzione in parola possa costituire una spesa d'investimento ai sensi dell'art.

13 cpv. 1 lett. e LOC; del resto il comune ricorrente nemmeno lo spiega;

che l'intervento in questione può, per contro, essere qualificato quale esecuzione di un'opera pubblica ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC: difatti, al pari della costruzione di un manufatto, anche la sua demolizione può rientrare in questa categoria, trattandosi comunque sempre di eseguire un lavoro interessante un bene comunale;

che l'art. 5a cpv. 1 RALOC fissa per i comuni che hanno da 10'000 a 20'000 abitanti, com'è il caso di RA 1 a fr. 150'000.- il limite di delega per le competenze di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. e, g, h ed l LOC;

che l'art. 9 del regolamento comunale di RA 1 prevede la delega per l'esecuzione delle opere pubbliche a favore del municipio sino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalle disposizione dell'autorità cantonale (cpv. 1 lett. g e cpv. 2);

che nel caso della demolizione di un'opera, determinante è l'importo stabilito dal preventivo relativo ai costi di questa operazione, non essendo per contro determinante il valore di stima (ufficiale o peritale) dell'immobile; difatti, non vi è motivo per trattare differentemente la demolizione di un'opera dalla sua costruzione;

che, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, il municipio era competente per adottare la decisione di demolire lo stabile "Casa __________ ";

che nel ricorso di prima istanza i consiglieri comunali insorgenti avevano sostenuto che il municipio avesse violato il suo compito di "*tutela degli interessi comunali*" che deducevano dagli art. 106 lett. a e 110 lett. h LOC e di "*corretta gestione dei beni comunali*" di cui all'art. 107 lett. c LOC;

che dunque i già ricorrenti, qui resistenti, non mettono solo in discussione l'opportunità della scelta adottata dal municipio, che di per sé sfuggirebbe all'esame del Tribunale (cfr. STA 52.2009.46 del 22 settembre 2009 consid. 2), ma fanno valere una violazione del diritto secondo l'art. 212 lett. a LOC;

che il Consiglio di Stato non si è pronunciato su queste censure e, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti retrocessi al Governo perché si esprima in merito, se necessario previa istruttoria (art. 65 cpv. 2 LPamm);

che il Tribunale rinuncia a prelevare la tassa di giustizia e le spese (art. 28 LPamm), mentre non si giustifica l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 29 agosto 2012 (n. 4531) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano la tassa di giustizia e le spese; non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario