Appeal Against Building Permit Annulment Due to Setback Violation Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court reviewed an appeal challenging a decision that annulled a building permit for two single-family homes on the same property, which had been granted by the municipality but overturned by the State Council following an opposition based on setback regulations. The court dismissed the appeal, reasoning that the two proposed buildings violated the mandatory minimum distance of 6.00 meters between buildings on the same parcel as required by the regulatory norms, as they were only 2.85 meters apart along a segment of their facades, and this violation could not be remedied by suggesting a simple merger of the structures or by finding exceptional circumstances justifying a deviation. Furthermore, only the original permit applicant had standing to appeal the State Council's decision, rendering the appeal inadmissible for the other registered parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 cpv. 1 legge, Art. 46 cpv. 1 LPamm, Art. 18 cpv. 1 LPamm, Art. 14 NAPR, Art. 58 NAPR, Art. 3 NAPR; Appeal Against Building Permit Annulment Due to Setback Violation Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that the two proposed buildings violated the mandatory minimum distance of 6.00 meters between buildings on the same parcel as required by the regulatory norms, as they were only 2.85 meters apart along a segment of their facades, and this violation could not be remedied by suggesting a simple merger of the structures or by finding exceptional circumstances justifying a deviation. Furthermore, only the original permit applicant had standing to appeal the State Council's decision, rendering the appeal inadmissible for the other registered parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to indicate the legal basis and deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Applied to order the appellants to reimburse respondent CO 1 for costs.
Applied to impose the court fee on the appellants.
Testo completo
Incarto n. 52.2012.333 · Lugano 27 novembre 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria: · Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 agosto 2012 di
RI 1 RI 2 RI 3 rappresentati da: RA 1 contro
la decisione 11 luglio 2012 del Consiglio di Stato (n. 4045) che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1 avverso la decisione 21 dicembre 2011 con cui il municipio di Lugano ha concesso a RI 1 il permesso di costruire due case unifamiliari a Barbengo (part. __________);
ritenuto, in fatto
che con domanda di costruzione 21 settembre 2011, RI 1, qui ricorrente, ha chiesto al municipio di Lugano il permes-so di edificare due case unifamiliari (A e B) su un terreno (part.
__________) situato a Barbengo, a valle di una strada comunale, all'interno della zona residenziale R2;
che i due stabili, articolati su due livelli (PT e 1P), non sono allineati; le loro facciate [sud-est (A) rispettivamente nord-ovest (B)] si fronteggiano, al piano superiore, limitatamente ad un tratto lungo ca. m 1.80, ad una distanza di m 2.85; al livello inferiore, alla facciata sud-est dello stabile A è addossato un corpo largo m 1.65 (adibito a vano cantina e collegato ad una lavanderia); tra questo e lo stabile B, è incuneato un terrapieno (L = m 1.65) di pari altezza, sorretto da un muro;
che nel termine di pubblicazione alla domanda di costruzione si è opposta CO 1, qui resistente, comproprietaria di un edificio (part. __________) situato a monte della citata strada;
che, raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio (n. 77402), il 21 dicembre 2011 il municipio ha rilasciato all'insorgente il permesso richiesto, respingendo l'opposizione
della vicina;
che con giudizio 11 luglio 2012, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata da CO 1 avverso la suddetta decisione, che ha annullato;
che, disattesa una censura di natura formale, il Governo ha respinto le eccezioni riferite alle distanze da confine e
quelle tra edifici su fondi vicini, mentre ha stabilito che i due stabili progettati non rispettano la distanza minima tra
edifici sullo stesso fondo (6.00 m) prescritta dagli art. 14 cpv. 2 e 58 delle norme d'attuazione del piano regolatore
(NAPR); fondo che era frattanto divenuto di comproprietà dell'insorgente RI 2 e RI 3, pure qui ricorrenti;
che avverso la predetta risoluzione governativa, con ricorso 27 agosto 2012
questi ultimi si aggravano ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e sia ripristinata
la licenza edilizia rilasciata dal municipio;
che gli insorgenti sostengono che la disattenzione della distanza minima tra edifici sarebbe di lieve entità: il diniego del permesso non sarebbe pertanto giustificato, così come deciso dal municipio; al difetto, aggiungono, potrebbe essere posto rimedio *mediantesemplice unione dei due fabbricati*;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; ad opposta conclusione perviene il municipio, mentre CO 1 chiede che il ricorso venga respinto; delle loro argomentazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso;
considerato, in dirittoche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1);
che legittimato a ricorrere è unicamente RI 1, quale istante in licenza (cfr. art. 21 cpv. 1 LE), personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato (art. 43 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1); RI 3 e RI 2 - i quali, stando agli atti, hanno presenziato al sopralluogo disposto dal Governo nella veste di comproprietari del fondo (che peraltro risulta ora appartenere unicamente ad RI 2, a seguito del recente scioglimento della comproprietà; cfr. estratto RF) - non sono per contro abilitati ad agire in giudizio; la decisione governativa - intimata solo a RI 1 - non li grava in alcun modo;
che del resto l'art. 21 cpv. 2 LE conferisce il diritto di impugnare le decisioni del municipio soltanto all'istante in licenza, agli opponenti, al Dipartimento ed in seconda istanza al Comune; non lo conferisce anche al proprietario (cfr. STA 52.2002.344 del 9 gennaio 2002 consid. 1.1., con distinzione
del caso di una procedura di rilascio del permesso a posteriori); di riflesso, quest'ul-timo non viene di regola neppure coinvolto
nell'ambito di una procedura di ricorso promossa da un vicino opponente;
che, con questa riserva, l'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evasa
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm); non occorre assumere le prove (audizione delle parti, ecc.) genericamente richieste dalla resistente;
che secondo l'art. 14 NAPR la distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine; tra edifici sullo stesso fondo, soggiunge la norma, è da considerare un confine ideale;
che nella zona R2, per lunghezza di facciata fino a 16.00 metri, la distanza minima da confine è pari a 3.00 m (cfr. art. 58 NAPR); quella minima tra edifici è dunque pari a 6.00 m;
che nel caso concreto, è certo che i due edifici (A e B), in corrispondenza delle facciate sud-est e nord-ovest, al livello superiore, disattendono di gran lunga la distanza minima (6.00 m) tra edifici esatta dall'art. 14 NAPR, essendo staccati solo m 2.85 l'una dall'altra (cfr. pianta 1P);
che, contrariamente a quanto sostiene il municipio, il fatto che la distanza mancante sia limitata ad un tratto di facciata lungo ca. m 1.80 non permette di prescindere dal rispetto di questo requisito;
che nella situazione concreta del fondo non è inoltre ravvisabile alcunché di
particolare, segnatamente dal profilo di una sua edificazione razionale, tale da giustificare - eccezionalmente - la
concessione di una deroga ai sensi dell'art. 3 NAPR a questo parametro; deroga che non è comunque stata richiesta, né concessa;
che, come concluso dal Governo, una *deroga*giusta l'art. 15 NAPR (titolo: *convenzioni fra privati*)non entra invece in considerazione, poiché riferita alla distanza tra edifici; solo le distanze da confine possono formare l'oggetto di un accordo fra privati, ri-servato il rispetto delle distanze tra edifici; neppure il ricorrente RI 2 lo contesta;
che, contrariamente a quanto sostiene lo stesso insorgente, al difetto non può essere posto rimedio *mediante semplice unione dei due fabbricati*; di principio, la rimozione di difetti del permesso di costruzione mediante l'imposizione di clausole accessorie è infatti esclusa quando la correzione - come in concreto - deve essere ulteriormente definita mediante un'adeguata progettazione (cfr. STA 52.2012.137/142/161 del 13 novembre 2012, consid. 2.3);
che verosimilmente la modifica auspicata non sarebbe peraltro suscettibile di porre rimedio alla lacuna del progetto; l'inserimento di un corpo intermedio fra i due stabili, alto quanto questi ultimi (+ 5.85 m), andrebbe assimilato ad una costruzione principale, che non rispetterebbe tuttavia la distanza minima (6.00 m) tra edifici dall'ala sporgente a valle (lato nord-ovest) dello stabile B (cfr. anche Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf, Zürcher Planungsund Baurecht, 5. ed., Zurigo 2011, pag. 867 seg.);
che già per questo motivo, il progetto non può essere autorizzato, in quanto non conforme alle normative concretamente applicabili;
che a pian terreno, il corpo stretto m 1.65 (adibito a vano cantina e collegato ad una lavanderia) addossato alla facciata sud-est dello stabile A, nella misura in cui non superi l'altezza
di 3.00 m - ovvero eliminando il muro (parapetto; h: +3.40) che lo sormonta e rendendo inaccessibile il suo tetto sistemato a
giardino - potrebbe invece essere assimilato ad una costruzione accessoria che può sorgere in contiguità con il terrapieno (L = m 1.65) di pari altezza, sorretto da un muro, a lato dello stabile B;
che dal profilo degli ingombri, l'edificazione rientrerebbe nei parametri esatti dall'art. 26 NAPR per le costruzioni accessorie, che possono sorgere a confine, se contigue;
che considerato che la licenza edilizia non può comunque essere rilasciata non occorre soffermarsi ulteriormente su tale aspetto;
che, sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve dunque essere respinto;
che la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico degli insorgenti secondo soccombenza, i quali rifonderanno inoltre ad RI 2, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di RI 1, RI 2 e RI 3, in solido, i quali rifonderanno inoltre a CO 1, complessivamente, un identico importo a titolo di
ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria