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52.2011.467 • TCA TI 52.2011.467 Generato dall'IA

Appeal Regarding Revocation of School Bread Supply Contract Jurisdiction

Numero d'incarto 52.2011.467
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed the administrative decision by the school meal and transport office that immediately revoked the award of a contract for supplying bread to school restaurants, which had been granted following a public tender, due to numerous complaints regarding the poor quality of the supplied products. The administrative court declared the appeal inadmissible because the matter concerning the revocation of the contract and subsequent supply disputes is governed by private law, falling under the jurisdiction of the civil courts, as the contractual relationship arose after the award decision, and no public law provision granted the administrative court jurisdiction over such disputes or contract terminations, even when conditions of the tender mentioned civil law aspects.

Regesto Legislator

Ufficiale

Una volta aggiudicata una commessa, la susseguente stipulazione del relativo contratto e tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla sua applicazione soggiacciono al diritto civile. Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di competenza del TRAM

Parole chiave

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revoca della decisione amministrativa contratto di diritto amministrativo scuola privata diritto dei trasporti surrogazione dell'ente pubblico competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28 LPamm

The court imposed court costs on the appellant based on this provision due to their losing status.

art. 82 segg. LTF

This provision outlines the rules for appealing the decision to the Federal Tribunal, as stated in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 52.2011.467 · Lugano 9 novembre 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 settembre 2011 della

RI 1 contro

la decisione 8 settembre 2011 dell'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici (URTS), che ha annullato con effetto immediato "la delibera per la fornitura ai ristoranti e mescite scolastiche __________ nonché ai ristoranti e scolastici delle Scuole medie __________ e __________ " assegnata alla ricorrente;

vista la risposta 7 novembre della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educa-zione, della cultura e dello sport;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 5 aprile 2011 il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di generi alimentari ai ristoranti scolastici e alle mescite scolastiche e amministrative a gestione statale relativamente al periodo 22 agosto 2011 - 24 agosto 2012 (FU n. __________ pag. __________);

che il 12 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha deliberato alla RI 1 di __________ la fornitura di diversi tipi di pane ai ristoranti e mescite scolastiche __________, nonché ai ristoranti scolastici SM di __________ e __________;

che il 28 luglio 2011 l'URTS ha comunicato alla RI 1 l'avvenuta aggiudicazione della commessa, ricordandole talune condizioni contenute nel capitolato d'appalto, in particolare quella riferita alla possibilità di annullare la delibera dopo due richiami scritti in caso di prodotti forniti non conformi alle condizioni di gara (cifra 4.6 condizioni generali di concorso);

che per quanto è dato di sapere, a seguito dell'aggiudicazione le parti non hanno tuttavia sottoscritto alcun specifico contratto di compravendita;

che il 29 agosto 2011 la RI 1 ha iniziato a fornire i suoi prodotti alle strutture scolastiche attribuitele;

che pochi

giorni dopo, segnatamente l'8 settembre 2011, l'URTS ha scritto alla panetteria di aver ricevuto diverse reclamazioni in merito alla fornitura del pane __________

rustico da 250 gr (asciutto, poco lievitato, qualità scarsa); nella stessa missiva gli ha quindi notificato l'annullamento della delibera con effetto immediato;

che con lettera raccomandata 19 settembre 2011 indirizzata all'URTS la RI 1

considerato, in

diritto

che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) il gravame può essere evaso da un giudice unico;

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 LPamm);

che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 LPamm) o contro le decisioni del Consiglio di Stato non dichiarate definitive dalla legge e non impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso (art. 60 cpv. 2 LPamm);

che in concreto, a prescindere dalla questione di sapere se lo scritto 8 settembre 2011 inviato all'insorgente possa essere configurato alla stregua di una decisione impugnabile ai sensi dell'art.

5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), il ricorso risulta di primo acchito irricevibile;

che nessuna norma di legge prevede infatti la possibilità di dedurre direttamente davanti a questo Tribunale le risoluzioni emanate dall'URTS nell'ambito di controversie nate in relazione alla fornitura di generi alimentari a beneficio di ristoranti o mescite a gestione statale;

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non trova base legale nemmeno nel vigente ordinamento sulle commesse pubbliche;

che giusta l'art. 15 cpv. 1 bis CIAP, sono considerate decisioni impugnabili:

- gli elementi del bando;

- l'inserimento di un offerente in una cosiddetta lista permanente;

- la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;

- l'esclusione dell'offerente;

- l'aggiudicazione, la relativa revoca, nonché l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che analoga disciplina è contemplata dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1); in effetti, l'art. 37 di tale legge configura alla stregua di decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando, l'esclusione dell'offerente, la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva, così come l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che in realtà, una volta aggiudicata una commessa, la susseguente stipulazione del relativo contratto e tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla sua applicazione soggiacciono al diritto civile (Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, pag.496 segg.; TA VS 19.5/3.61992; RVJ 1992 pag. 348; BR 1994 n. 206 pag. 104);

che in difetto di precipue norme di diritto pubblico di segno opposto, nulla in concreto permette di dedurre che il contratto di compravendita sorto tra le parti verosimilmente per soli atti concludenti non sia governato in modo esclusivo dal diritto privato, segnatamente dagli art. 184 segg. della legge federale di complemento del codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911 (CO; RS 220);

che, di riflesso, anche la rescissione di un tale contratto (erroneamente definito dall'URTS come *annullamento della delibera,* atto del tutto diverso; vedi art. 55 regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) non attiene al diritto pubblico, ma rientra nel novero delle questioni di diritto privato che all'insorgere di una contestazione vanno sottoposte al giudice civile;

che eventuali mancanze nell'esecuzione del contratto di fornitura tra la Stato e la RI 1 e la controversa legittimità della sua disdetta esulano dunque dalla sfera cognitiva del Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2011.457 del 7 ottobre 2011);

che non permettono di giungere a conclusione

diversa le atipiche clausole (cifra 4 in particolare) contenute nelle condizioni generali di concorso, che nell'ambito di pertinenti prescrizioni di

diritto pubblico disciplinanti la procedura di appalto contemplano avulse disposizioni di stampo civilistico regolanti tra l'altro le modalità di esecuzione delle forniture e le relative sanzioni in caso di adempimento difettoso;

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza del Tribunale adito, rispettivamente per mancanza di giurisdizione amministrativa;

che tassa e spese di giustizia sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo Il segretario