Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.2011.457 • TCA TI 52.2011.457 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible: Challenge to Water Courses Office Communication on Contract Execution

Numero d'incarto 52.2011.457
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a notice from the Water Courses Office that upheld prior governmental positions, effectively denying the appellant's request to ascertain irregularities and seek damages under the Public Contracts Act concerning the supply of rock blocks for a torrent correction project, despite a prior final judgment confirming the original contract award. The court declared the appeal inadmissible because the administrative law governing appeals does not permit direct recourse to the Administrative Tribunal for communications from the Water Courses Office related to the execution of a contract, as the challenge is limited by law to specific pre-award decisions, and post-award execution disputes fall outside the Tribunal's jurisdiction, especially since the initial award decision had already been confirmed in a prior judgment.

Regesto Legislator

Ufficiale

Controversia nata in relazione alle modalità di esecuzione di una commessa. Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di competenza del TRAM

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnazione di decisioni amministrative annunci pubblici parte contraente distribuzione idrica impugnabilità di decisioni incidentali progetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48 LPamm

Used to justify the simplified procedure for dismissing the appeal as inadmissible.

art. 28 LPamm

Basis for ordering the appellant to bear the costs of the proceedings due to lack of success.

art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF

Cited as the legal basis for the right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.2011.457 · Lugano 7 ottobre 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito dalla segretaria: · Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 ottobre 2011 della

RI 1, patrocinata da: contro

lo scritto 22 settembre 2011 dell'Ufficio dei corsi d'acqua, Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, in tema di richiesta di accertamenti in vista dell'introduzione di una domanda di risarcimento danni ex art. 42 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1);

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con sentenza 7 maggio 2010 (n. 52.2010.123) cresciuta regolarmente in giudicato, questo Tribunale ha confermato la decisione con cui il Consorzio correzione CO

2 (in seguito: CO 2) ha aggiudicato alla CO 1 di __________ la fornitura di ca. 10'000 t di blocchi spaccati da cava per la sistemazione del fondo e degli argini del torrente __________;

che a seguito di uno scambio di corrispondenza con il committente e l'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA), di cui non occorre evocare nel dettaglio i contenuti, il 20 maggio 2011 la RI 1 ha reso attento il Consiglio di Stato circa presunte irregolarità nell'esecuzione della commessa e chiesto, in applicazione dell'art. 42 LCPubb, di accertare l'illiceità della decisione di aggiudicazione, notificandogli nel contempo causale e ammontare dei danni subiti;

che in una risposta del 22 settembre 2011 l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA) ha confermato quanto scritto in precedenti prese di posizione del Governo e dello stesso Ufficio (cfr. lettere del 18 gennaio 2011 e 5 settembre 2011), ribadendo in sostanza alla richiedente che gli accertamenti effettuati dall'ULSA avevano permesso di escludere qualsiasi violazione della LCPubb da parte della deliberataria; l'UCA non è invece entrato nel merito della richiesta di messa a disposizione della documentazione nel frattempo raccolta;

che contro questa comunicazione del 22 settembre 2011 la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza che sia annullata, che venga ordinata l'assunzione delle prove necessarie ad accertare le scorrettezze (subappalto dei trasporti) commesse dalla deliberataria durante l'esecuzione della commessa e le sia data facoltà di consultare ogni atto utile in vista dell'inoltro di una domanda di risarcimento danni nei confronti della committenza;

che non sono state chieste osservazioni alle controparti stante la manifesta irricevibilità del gravame (art. 48 LPamm);

considerato, in

diritto

che giusta l'art. 48 LPamm l'autorità di ricorso - rispettivamente il giudice delegato sussistendo i presupposti dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) - può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il gravame se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 LPamm);

che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 LPamm) o contro le decisioni del Consiglio di Stato non dichiarate definitive dalla legge e non impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso (art. 60 cpv. 2 LPamm);

che in concreto, a prescindere dalla questione di sapere se lo scritto inviato all'insorgente possa essere configurato alla stregua di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), il ricorso risulta di primo acchito irricevibile;

che nessuna norma di legge prevede infatti la possibilità di dedurre direttamente davanti a questo Tribunale le risoluzioni emanate dall'Ufficio dei corsi d'acqua nell'ambito di controversie nate in relazione alle modalità di esecuzione di forniture di massi a beneficio di un consorzio che si occupa di sistemazioni fluviali;

che quand'anche fosse una decisione, la presa di posizione 22 settembre 2011 dell'UCA non sarebbe in ogni modo

impugnabile stante la sua natura chiaramente confermativa di precedenti risoluzioni rimaste inimpugnate (RDAT I-1998 n. 40);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non trova base legale nemmeno nel vigente ordinamento cantonale sulle commesse pubbliche;

che giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili:

- gli elementi del bando;

- l'esclusione dell'offerente;

- la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;

- l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che tali provvedimenti devono essere adottati dal committente (art. 36 cpv. 1 LCPubb);

che tra le decisioni impugnabili definite come tali dalla LCPubb non figurano comunicazioni come quella che l'UCA, al di fuori di una procedura di concorso, ha trasmesso alla ricorrente il 22 settembre 2011;

che, d'altra parte, l'art. 42 LCPubb sul quale l'insorgente fonda esplicitamente le proprie rivendicazioni va letto esclusivamente in connessione con l'art. 41 cpv. 2 LCPubb (cfr. messaggio 28 ottobre 1998, n. 4806, del Consiglio di Stato concernente l'adozione della legge sulle commesse pubbliche, commento all'art. 38 M); la sua applicabilità - con tanto di rinvio al foro civile - presuppone che il Tribunale cantonale amministrativo, quale autorità di ricorso, abbia constatato l'illiceità di una mera decisione di aggiudicazione (tale è il caso, di norma, allorquando il ricorso proposto contro la delibera si avvera fondato e il contratto è già stato concluso);

che nel caso di specie, il 7 maggio 2010 questo Tribunale ha giudicato corretta la delibera pronunciata dal Consorzio il

12 marzo 2010; eventuali, scorrette modalità di esecuzione del contratto di fornitura che il Consorzio ha sottoscritto con la ditta CO 1 una volta passata in giudicato l'aggiudicazione esulano dalla sfera cognitiva del Tribunale cantonale amministrativo;

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza del Tribunale adito;

che tassa e spese di giustizia sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La segretaria