Municipality Betterment Contribution Recalculation for Unequal Benefit Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants challenged a betterment contribution levied by a municipality for new neighborhood road construction and infrastructure, arguing only a portion of their property benefited and that a comparable neighboring property was treated differently, violating the principle of equal treatment. The court upheld the finding that the entire property benefited from the improved access, dismissing the equal treatment claim due to factual differences between the parcels, but partially accepted the appeal regarding the distance factor reduction, reasoning that the municipality's reduction did not adequately account for the possibility of a second access point being established on the lower, less desirable part of the property, thus ordering the case returned for recalculation of the contribution to accurately reflect the actual benefit derived.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 cpv. 1 LPamm, Art. 18 cpv. 1 LPamm, Art. 61 cpv. 1 LPamm, Art. 61 cpv. 2 LPamm, Art. 61 LPamm, Art. 4 LCM; Municipality Betterment Contribution Recalculation for Unequal Benefit Assessment: The court upheld the finding that the entire property benefited from the improved access, dismissing the equal treatment claim due to factual differences between the parcels, but partially accepted the appeal regarding the distance factor reduction, reasoning that the municipality's reduction did not adequately account for the possibility of a second access point being established on the lower, less desirable part of the property, thus ordering the case returned for recalculation of the contribution to accurately reflect the actual benefit derived.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAProvision governing the allocation of court fees and costs based on the degree of success in the appeal.
Provision governing the awarding of costs (restitutions/ripetibili) for legal representation.
Cited in the dispositive to inform parties of the right to appeal to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 52.2011.299 · Lugano 19 luglio 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretaria: · Paola Carcano, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 giugno 2011 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1 contro
la decisione 26 maggio 2011 del Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria avviata dal comune di __________ per le opere di urbanizzazione in zona __________ relativamente al mappale n. di __________;
viste le risposte:
- 5 luglio 2011 del Tribunale di espropriazione;
- 3 agosto 2011 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il Comune di __________ ha proceduto alla fine degli anni 2000 alla realizzazione, lungo il tracciato del sentiero comunale al mapp. n., di una nuova strada di quartiere dotata delle relative infrastrutture al fine di urbanizzare la zona residenziale in parte già edificata di __________. Il credito di costruzione complessivo per l'intervento è stato stanziato dall'assemblea comunale con risoluzione 23 gennaio 2006 che ha pure autorizzato il prelievo di contributi di miglioria fissandone l'aliquota al 70% della spesa determinante. Il progetto definitivo dell'opera è stato approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenza 1° marzo 2007. Ambedue le decisioni sono cresciute in giudicato incontestate. Il municipio ha quindi dato avvio alla procedura d'imposizione, pubblicando il prospetto dei contributi dal 25 gennaio al 23 febbraio 2010 ed inviando un avviso personale ai proprietari interessati. RI 1 e RI 2, comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno del mappale n., sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di fr. 75'869.21 per le opere stradali e di fr. 16'857.37 per l'acquedotto. Non condividendo il primo importo menzionato, il 24 marzo 2010 essi hanno presentato reclamo contro tale imposizione. Mediante risoluzione del 16 aprile 2010, il municipio ha in parte accolto l'impugnativa,
modificando uno dei parametri di calcolo, il fattore distanza, da 1 a 0.8 e così riducendo l'importo dovuto a fr. 72'940.60.
B. Con sentenza 26 maggio 2011 il Tribunale di espropriazione ha respinto il gravame inoltrato da RI 1 e RI 2 avverso quest'ultima decisione municipale. Dopo aver accertato che il mappale n. aveva tratto un vantaggio particolare dall'opera in oggetto nel suo complesso, ha ritenuto che esso presentava una situazione diversa e quindi non paragonabile a quella del vicino mappale n. (imposto solamente in parte). Dopo aver quindi escluso che fosse stato violato il principio della parità di trattamento, ha condiviso la riduzione del fattore distanza da 1 a 0.8 operata in sede di reclamo dall'autorità comunale per tenere conto della situazione specifica della particella in questione. In assenza di qualsivoglia censura contro il prospetto rispettivamente contro chiave di riparto, ha quindi confermato l'imposizione. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono state poste a carico dei ricorrenti in solido. Non sono state assegnate ripetibili.
C. Il 28 giugno 2011 i comproprietari del mappale n. sono insorti contro il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo. In sunto, ribadiscono anche in questa sede la tesi secondo cui solo la parte a monte del loro fondo avrebbe tratto un vantaggio particolare dall'opera e chiedono quindi che unicamente quella porzione sia computata ai fini del calcolo del contributo. Lamentano nuovamente una violazione del principio della parità di trattamento poichè il mappale n., che presenterebbe caratteristiche analoghe alla loro proprietà, è stato inserito solo parzialmente nel comprensorio di imposizione. Postulano una riduzione del contributo di miglioria a fr. 37'934.60.
D. Chiamato ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Dal canto suo, il municipio di __________ ha avversato il gravame con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
13 cpv. 4 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1). Certa è la legittimazione dei ricorrenti (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; RL 3.3.1.1.). L'impugnativa,
tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 LPamm).
2.2.1. Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle spese per oneri o impianti eseguiti dallo Stato o dai comuni o consorzi di comuni ecc. nell'interesse generale (pubblica utilità), che viene imposta alle persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. È uno dei mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico dispone per l'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione tempestiva dei fondi di cui lo stesso è responsabile. È imposto al diritto cantonale da disposizioni federali imperative direttamente applicabili anche in assenza di norme d'esecuzione e prevalenti su di esso (art.
19 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 in vigore dal 1° gennaio 1980; LPT; RS 700; art. 6 della legge federale che promuove la
costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975; LCAP; RS 843; art. 1 della relativa ordinanza del 30 novembre
1981; OLCAP; RS 843.1; Messaggio n. 2826 del 13 giugno 1984 concernente una nuova legge sui contributi di miglioria, pag. 6, 7 e 9; DTF 108 Ib 71).
2.2. Nel Cantone Ticino la legge sui contributi di miglioria stabilisce, tra l'altro, che i comuni sono tenuti a prelevare contributi siffatti per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1). Danno luogo a contributo, segnatamente, le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a). Per urbanizzazione generale s'intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2).
L'urbanizzazione particolare comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (art. 4 cpv. 1 lett.
a) rispettivamente quando la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione sono migliorate in modo evidente (art. 4 cpv. 1 lett. b). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spese determinante (art. 7 cpv. 1); la quota è stabilita nel piano di finanziamento (art. 7 cpv.
3) ed è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1). La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi e tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8 cpv. 3). Posto che l'entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii).
I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9). La legge prevede poi che il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del preventivo o del consuntivo dell'opera (art. 11 cpv.
1) e che esso comprende l'elenco dei contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di calcolo dei contributi, il loro ammontare e i termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2 lett. a-e).
2.3. Come già rilevato in più occasioni dal Tribunale federale, i comuni ticinesi dispongono di grande libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi di miglioria, segnatamente nella determinazione del perimetro d'imposizione e nel riparto dell'onere complessivo tra le varie proprietà. In tale ambito essi godono pertanto di autonomia
protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2 e rinvii). Perciò, in caso di contestazioni il Tribunale d'espropriazione
deve limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità di prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del
diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del
diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del
diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a. ed., Zurigo 2010, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.).
3.Dagli atti di causa emerge inequivocabilmente che la nuova strada di quartiere è stata realizzata ricalcando il tracciato di un precedente sentiero comunale sterrato (mappale n.) per una lunghezza di ca. 365 ml e con un calibro di 3.50 ml. Nella parte terminale della stessa è ora presente anche una piazza
di giro. Sono state inoltre posate svariate infrastrutture quali l'acquedotto, le canalizzazioni e le condotte della corrente
elettrica, delle reti televisiva e telefonica e del gas. Orbene, si tratta d'interventi che hanno indubbiamente migliorato
sia il livello d'urbanizzazione dell'area, sia l'accesso ai fondi asserviti dalla strada e che hanno creato le premesse necessarie per una circolazione più sicura e per un'agevole edificazione dei fondi ivi situati. Essi costituiscono quindi una vera e propria miglioria dell'opera esistente, suscettibile di far aumentare il valore delle singole proprietà circostanti e, pertanto, di dar luogo al prelievo di contributi di miglioria. Indubbi appaiono quindi i vantaggi particolari tratti dai fondi serviti (art. 4 LCM), come peraltro rettamente rilevato dal Tribunale di espropriazione nella decisione avversata.
4.I ricorrenti ribadiscono in questa sede la tesi giusta la quale solo la parte a monte del loro fondo avrebbe tratto un beneficio dall'opera in quanto direttamente servita dalla strada in questione mentre quella a valle - che all'occorrenza potrebbe beneficiare di un accesso autonomo dalla strada comunale al mappale n. - andrebbe esclusa dal perimetro. Per questo motivo, ritengono che la loro particella beneficerebbe di un reale vantaggio solo nella misura del 50% e, quindi, che il contributo dovuto andrebbe calcolato in base ad una superficie edificabile di 1'258.50 mq ed essere così ridotto a fr. 37'934.60. A torto, quindi il Tribunale di espropriazione avrebbe confermato il contributo ridotto in sede di reclamo dal municipio a fr. 72'940.60.
La censura è destituita di ogni buon fondamento. La precedente istanza di giudizio ha constatato che la parte bassa del terreno in questione è caratterizzato da una superficie aspra, rocciosa, complessivamente meno attrattiva sotto tutti i punti di vista e che oltretutto
presenta una differenza di quota di ben 16 metri ca. rispetto alla quota del terzo terrazzamento. Tale area è già ora raggiungibile dalla
nuova strada per il tramite di una pista agibile e di un adito separato chiuso con un cancello formati a lato dell'abitazione esistente al momento della sua costruzione. Ciò che peraltro risulta inequivocabilmente dagli atti di causa. Essa presenta un calibro di ca. 3 ml che consente senz'altro il transito con veicoli. Invano quindi i ricorrenti sostengono in questa sede che in realtà tale passaggio è stato realizzato e viene utilizzato unicamente per il robot che taglia l'erba con scopo esclusivo di caricare legna dalla legnaia o dopo il taglio dalle piante. Il Tribunale di espropriazione ha costatato che i proprietari godono di una certa libertà progettuale potendo scegliere a loro discrezione dove collocare un eventuale secondo accesso. È così giunto alla conclusione che la possibilità tutt'altro che teorica di usufruire dell'opera bastasse in ogni caso per ammettere che tutto il mappale n. avesse tratto un
vantaggio particolare (RDAT II-2008 no. 31 c. 4.4. infine). Ora, dette considerazioni vanno di principio condivise posto che allo
stato attuale delle cose è indiscussa la possibilità di utilizzare la strada a monte per accedere alla porzione di terreno a valle della proprietà degli insorgenti. Fatto quest'ultimo che risulta determinante ai fini del presente giudizio alla luce dell'ormai consolidata prassi giurisprudenziale del Tribunale federale correttamente richiamata dall'autorità di prime cure alla quale si rinvia. Sulla scorta delle considerazioni che precedono è dunque a giusta ragione che la precedente istanza, contrariamente a quanto auspicato dai ricorrenti, ha ammesso l'esistenza di un vantaggio particolare per tutto il fondo in questione. Motivo per il quale ha correttamente confermato altresì il principio dell'assoggettamento della proprietà degli insorgenti nel suo complesso.
5.I ricorrenti ribadiscono in questa sede la tesi giusta la quale la situazione della loro proprietà è analoga a quella del mappale n. che è stato inserito solo parzialmente nel comprensorio perchè servito a monte anche dalla strada al mappale n.. Motivo per il quale, non tenendone conto, è stato violato il principio della parità di trattamento. Anche questa censura è votata all'insuccesso.
Il Tribunale di prima istanza ha costatato altresì che il mappale n., rispetto alla proprietà degli insorgenti, presenta una superficie più ampia (4'228 mq) ma meno regolare e ad ovest è a contatto con un'area boschiva ed un avvallamento impervio verso il riale. A ciò aggiungasi che la parte alta del fondo (quella esclusa dal perimetro) è costituita da superficie erbosa in leggero declivio che ha accesso dalla strada al mappale n. ed è facilmente costruibile. Inoltre, risulterebbe impossibile realizzare dalla nuova strada di quartiere un accesso interno carrozzabile che consenta di raggiungere anche la porzione settentrionale qualora fosse edificata la parte meridionale del sedime per svariati motivi (conformazione del terreno, la sua pendenza, le distanze minime da tenere dal bosco e dal confine opposto). Ciò che peraltro risulta inequivocabilmente dagli atti di causa. È così giunto alla conclusione che la situazione del mappale n. fosse diversa e dunque non paragonabile a quella della proprietà degli insorgenti. Ora, dette
considerazioni vanno di principio condivise. Di modo che, a giusta ragione la precedente istanza, contrariamente a quanto auspicato dai
ricorrenti, ha ritenuto che il municipio non fosse incorso in una disparità di trattamento valutando differentemente i due mappali in questione.
6.I ricorrenti ritengono altresì che la riduzione del fattore di distanza da 1.00 a 0.8 operata dal municipio in sede di reclamo non tiene debitamente conto della situazione specifica della loro proprietà. A questo proposito dev'essere osservato quanto segue.
L'imposizione deve sostanzialmente rispecchiare l'effettivo vantaggio particolare arrecato a ciascun singolo proprietario. In concreto, si deve considerare che gli insorgenti potranno decidere liberamente, indipendentemente dai relativi costi di realizzazione, dove collocare un secondo accesso in caso di ulteriore sfruttamento edilizio della proprietà. Ora, al riguardo non ci si può esimere dal rilevare che, allo stato attuale, l'eventuale realizzazione dello stesso a monte piuttosto che a valle è tutt'altro che scontata, contrariamente a quanto sostanzialmente ritenuto dal Tribunale di prima istanza, ma neppure può essere esclusa a priori come ventilato dai ricorrenti. Ferme queste premesse, il municipio ha ridotto
in sede di reclamo il fattore distanza da 1 a 0.8 per tenere debitamente conto della necessità di creare un raccordo interno nel caso in cui il secondo accesso
venisse realizzato a monte. Tale riduzione è condivisibile nella misura in cui tiene conto degli eventuali costi di realizzazione, ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non deve essere proporzionale rispetto a questi ultimi. L'autorità comunale non ha tuttavia considerato la possibilità, tutt'altro che teorica, per gli insorgenti di realizzare un secondo accesso a valle anziché a monte. Sotto questo profilo il controverso contributo non riflette dunque l'effettivo vantaggio particolare tratto dagli insorgenti. Pur tenendo conto dell'ampio potere discrezionale di cui l'ente pubblico dispone in questi casi, il contributo fissato risulta quindi lesivo del diritto e la decisione di imposizione viziata. In simili circostanze - conformemente alla giurisprudenza in materia (cfr. STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 6.4.3) - gli atti devono pertanto essere ritornati all'autorità comunale affinchè ricalcoli il contributo litigioso dovuto dai ricorrenti tenendo conto di quanto poc'anzi detto.Il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto ed il giudizio avversato annullato e riformato ai sensi del presente considerando.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti e del comune di __________, che è intervenuto in causa a difesa dei propri interessi finanziari, in ragione di 1/3 e 2/3 proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Il comune di __________ è tenuto a versare un importo ridotto a titolo di ripetibili ai ricorrenti in quanto assistiti da un legale (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 26 maggio 2011 del Tribunale di espropriazione è annullata e riformata, come segue: "1.1. *Gli atti sono retrocessi al comune affinchè proceda a ricalcolare
ai sensi del considerando n. 6 il contributo di miglioria dovuto da RI 1 e RI 2relativamente al mappale n. di __________ per la nuova strada di quartiere realizzata nella zona __________
";
1.2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono poste a carico dei ricorrenti e del comune di __________ in ragione di un mezzo ciascuno. Il comune rifonderà a controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili*".
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'200.-, sono
poste per 1/3 a carico dei ricorrenti e per 2/3 del comune di __________, tenuto a versare a controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria