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52.2011.223 • TCA TI 52.2011.223 Generato dall'IA

Probationary Driving License Revocation Upheld After Multiple Serious Traffic Offenses

Numero d'incarto 52.2011.223
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court dismissed an appeal against the indefinite revocation of a probationary driving license, which was based on two separate incidents during the probationary period: first, driving under the influence of drugs and alcohol (cocaine, cannabis, and 0.90-1.50 g/kg alcohol) leading to an initial license withdrawal and subsequent reinstatement after conditions were met, and second, a later incident of driving with an extremely high blood alcohol content (2.05-2.54 g/kg) resulting in an accident and the final revocation. The court reasoned that under the relevant statute, the license must be revoked upon a second offense resulting in license withdrawal during the probationary period, regardless of the severity of the infraction (even minor ones count) or any positive personal assessments or professional driving necessity claimed by the appellant, thereby upholding the previous decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Annullamento della licenza di condurre in prova in forza dell'art. 15a cpv. 4 LCStr. Bastano due infrazioni anche lievi comportanti la revoca commesse durante il periodo di prova per adottare tale misura

Parole chiave

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revoca della licenza condurre revoca della decisione amministrativa incidente stradale periodo di tirocinio guida recidiva in stato di ebbrezza contravvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 16 cpv. 1 LCStr
Informata di questi accadimenti, il 10 febbraio 2010 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato sulla scorta degli art. 16 cpv. 1 LCStr, nonché 11b cpv.
Art. 15 cpv. 4 LCStr
Donde la legittimità della controversa risoluzione emanata dalla Sezione della circolazione, che in forza dell'art. 15 cpv. 4 LCStr ha rettamente annullato la licenza di condurre dell'insorgente in conseguenza della seconda violazione comportante una revoca commessa durante il periodo di prova.
Art. 16 cpv. 3 LCStr
136 I 345 e 136 II 447) a prescindere dalla sussistenza di eventuali circostanze favorevoli ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr.
Art. 43 legge
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Art. 10 cpv. 3 LALCStr
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art.
Art. 46 cpv. 1 LPamm
3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art.
Art. 18 cpv. 1 LPamm
2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Art. 26 LPamm
Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 15a cpv. 4 LCStr

This provision was the primary legal basis for annulling the appellant's probationary driving license due to two infractions resulting in license withdrawal during the probationary period.

art. 35a OAC

Cited alongside Art. 15a cpv. 4 LCStr as a basis for annulling the probationary driving license.

art. 56 LPamm

Cited in the reasoning section to affirm the appellate authority's full power to review the facts and law of the challenged decision.

art. 28 LPamm

Applied in the dispositive to determine that court costs follow the losing party (the appellant).

art. 82 segg. LTF

Cited to inform the appellant about the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2011.223 · Lugano 28 luglio 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito dalla segretaria: · Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 16 maggio 2011 di

RI 1 patrocinato da: PA 1 contro

la decisione 20 aprile 2011 (n. 2406) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 febbraio 2011 con cui la Sezione della circolazione gli ha annullato la licenza di condurre in prova di cui era titolare;

viste le risposte:

- 26 maggio 2011 della Sezione della circolazione;

- 31 maggio 2011 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è nato il 6 ottobre 1980 e dal dicembre 2007 è titolare di una licenza di condurre in prova ai sensi dell'art. 15*a* cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01).

B. a. Il 20 dicembre 2009 RI 1 è stato fermato da una pattuglia di polizia in servizio nel comune di __________ mentre si trovava alla guida dell'autovettura Audi A3 targata TI __________. Sottoposto ad esame tossicologico e dell'alcolemia, è risultato largamente positivo al consumo di stupefacenti (cocaina + cannabis) e di alcol (0.90 - 1.50 g/kg). Gli agenti gli hanno pertanto ritirato immediatamente la licenza di condurre per aver guidato in stato di ebbrezza qualificata e sotto l'influsso di droga. Lo hanno inoltre denunciato alla competente autorità penale per violazione dell'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr, così come per detenzione e consumo di sostanze stupefacenti, atteso che nel suo veicolo avevano anche scoperto una porzione di cocaina e di marijuana.

b. Informata di questi accadimenti, il 10 febbraio 2010 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato sulla scorta degli art. 16 cpv. 1 LCStr, nonché 11b cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), subordinando la riammissione alla guida a controlli settimanali delle urine per un periodo di quattro mesi ed alla susseguente presentazione di un certificato medico attestante l'esito degli esami, da un lato, e la sua idoneità medica alla guida, dall'altro.

c. Superate con successo le prove impostegli, il 6 agosto 2010 RI 1 ha riottenuto la patente sequestratagli il 20 dicembre 2009. In pratica, l'interessato ha quindi scontato una revoca di sette mesi e mezzo per motivi di sicurezza.

C. a. Il 26 settembre 2010, verso le ore 20.45, RI 1 stava viaggiando in territorio di __________ allorquando è incorso in un incidente della circolazione (collisione di striscio con un veicolo proveniente in senso inverso). Dopo averlo sottoposto al test dell'alito con esito positivo (1.91 g/kg), gli agenti l'hanno accompagnato all'Ospedale __________ di __________ per un prelievo del sangue, dal quale è emersa un'alcolemia di 2.05 - 2,54 g/kg che il 3 ottobre 2010 ha indotto le forze dell'ordine a sequestrargli la licenza di condurre.

b. Avviata una procedura amministrativa e sentita la parte in causa, il 6 dicembre 2010 la Sezione della circolazione ha risolto, in via preventiva e cautelativa, di revocare la licenza di condurre di RI 1 per una durata indeterminata a causa di una sua sospetta dedizione al bere, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una valutazione medico-internistica e ad una perizia presso Ingrado Servizi per le dipendenze.

Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 12 febbraio 2011 stilato

dallo specialista __________, il 23 febbraio 2011 l'autorità cantonale ha deciso per finire di annullare con effetto immediato la licenza di

condurre in prova di RI 1RI 1La misura è stata adottata sulla scorta degli art. 15*a* cpv. 4 e 16*c* cpv. 1 lett. b LCStr (guida in stato di ebrietà qualificata).

D. Con giudizio 20 aprile 2011 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo il gravame contro di esso inoltrato da RI 1.

Ricordati i fatti occorsi a __________ che avevano indotto la Sezione della circolazione a revocare la patente del ricorrente a tempo indeterminato, l'autorità di ricorso di prime cure ha rilevato che il 26 settembre 2010 RI 1 aveva indubbiamente guidato in stato di ebrietà e provocato un incidente, commettendo una infrazione grave. Donde la legittimità della controversa risoluzione emanata dalla Sezione della circolazione, che in forza dell'art. 15 cpv. 4 LCStr ha rettamente annullato la licenza di condurre dell'insorgente in conseguenza della seconda violazione comportante una revoca commessa durante il periodo di prova.

E. Contro la predetta decisione governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

Narrati i fatti, il ricorrente ha eccepito una violazione del suo diritto di essere sentito, rilevando che la decisione governativa - contrariamente a quella dipartimentale - considera gli accadimenti di __________ come infrazioni gravi, senza avergli preventivamente dato facoltà di determinarsi in merito a questo nuovo apprezzamento.

Nel merito, l'insorgente ha annotato che gli eventi occorsi il 20 dicembre 2009 non si configurano alla stregua di un'infrazione grave, la sola che per importanza avrebbe potuto giustificare il provvedimento attualmente dedotto in giudizio. Il Governo - ha soggiunto l'insorgente - non ha d'altronde tenuto conto delle valutazioni positive contenute nella perizia __________, né ha preso in considerazione la sua necessità professionale di condurre, violando di conseguenza il principio della proporzionalità racchiuso nell'obbligo di soppesare tutte le circostanze del caso concreto di cui all'art. 16 cpv. 3 LCStr.

F. Il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione hanno proposto di respingere il ricorso, riconfermandosi nelle proprie decisioni senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2. A mente del ricorrente, la querelata decisione governativa deve essere annullata, poiché lesiva del suo diritto di essere sentito nella misura in cui ha motivato la revoca valutando diversamente dalla Sezione della circolazione i fatti accaduti a __________ il 20 dicembre 2009.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 26 LPamm). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 121 I 54 consid. 2c).

2.2. Nel caso di specie, sia la Sezione della circolazione che il Consiglio di Stato hanno esaminato con sufficiente attenzione la tematica sulla quale dovevano statuire. Anche se non hanno affrontato tutte le critiche addotte dall'insorgente, entrambe le decisioni hanno comunque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito della controversia, tenendo in debita considerazione gli argomenti significativi allegati nelle memorie di RI 1. In particolare, la motivazione esposta dall'autorità di ricorso di prime cure è sufficiente per comprendere le ragioni della reiezione dell'impugnativa. La spiegazione succinta con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso sottopostogli non integra affatto gli estremi di un diniego di giustizia censurabile con successo davanti a questo Tribunale. Tanto più che il soccombente ha riproposto le sue argomentazioni, in modo congruo e completo, davanti ad un'autorità superiore di ricorso dotata di pieno potere cognitivo, dimostrando di aver perfettamente compreso i fondamenti del giudizio impugnato e di non aver subito alcuna offesa ai propri diritti di difesa. Le censure in tal senso implicitamente sollevate nel gravame risultano quindi infondate.

Laddove il ricorrente intravede una violazione del suo diritto di essere sentito nella valutazione operata dal Consiglio di Stato circa i fatti di __________, qualificati alla stregua di un'infrazione grave, egli dimentica che in materia amministrativa vige il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (art. 18 cpv. 1 LPamm) e che il Governo - quale autorità di ricorso - esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata (art. 56 LPamm; cfr., sull'argomento, Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., n. 1 alla predetta norma di legge). Nulla gli impediva pertanto di respingere il gravame ed avallare la risoluzione impugnata con motivazioni in parte diverse da quelle riportate dalla Sezione della circolazione.

3. 3.1. Giusta l'art. 15*a* cpv. 1 LCStr, la licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova. Il periodo di prova è di tre anni ed è prorogato di un anno se il titolare commette un'infrazione da cui consegue la revoca della licenza (cpv. 3). La licenza di condurre in prova scade con la seconda infrazione che comporta la revoca della licenza (cpv. 4).

Secondo il tenore letterale e la sistematica della legge, laddove richiama *"un'infrazione da cui consegue la revoca della licenza"* questa disposizione si riferisce ai casi di revoca di ammonimento della licenza di condurre ai sensi degli art. 16*a*, 16*b* e 16*c* LCStr. L'art. 15*a* LCStr è infatti stato adottato contemporaneamente alla modifica del 14 dicembre 2001 delle norme sulla revoca della licenza, che non disciplinano in modo specifico il provvedimento per il caso del titolare di una licenza di condurre in prova (cfr. André Demierre/Cédric Mizel/Luc Mouron, Les mesures administratives liées au nouveau permis de conduire à l'essai, in AJP 6/2007, pag. 733). Per annullare una licenza sulla scorta dell'art. 15*a* cpv. 4 LCStr basta dunque che la seconda revoca adottata durante il periodo di prova sia dovuta ad un'infrazione lieve ai sensi dell'art. 16*a* LCStr (STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 4.2; Andres A. Roth, Entwicklungen im Strassenverkehrsrecht, in SJZ 2010 pag. 243; André Demierre/Cédric Mizel/Luc Mouron, op. cit., pag. 736). Quanto alla prima revoca, valgono gli stessi principi, con la precisazione - vista la particolarità del caso di specie - che anche una misura di sicurezza può contare ai fini dell'applicazione dell'art. 15*a* cpv. 4 LCStr. Basta che il provvedimento, ancorché di sicurezza, sia stato adottato a seguito di un'infrazione o comunque in relazione ad un comportamento che avrebbe potuto dar adito all'inflizione di una revoca di ammonimento. Le mere revoche di sicurezza adottate in base all'art. 16*d* LCStr - ovvero quelle che indipendentemente dalla commissione di un reato mirano ad escludere dalla circolazione i conducenti che per motivi medici e psichici, per dipendenza da alcol o da altre sostanze o per motivi caratteriali non sono in grado di guidare con sicurezza un veicolo a

motore - non contano invece ai fini dell'annullamento di una licenza in prova (André Demierre/Cédric Mizel/Luc Mouron,

op. cit., pag. 733).

3.2. Durante il periodo di prova RI 1 si è reso autore di due infrazioni gravissime. Il 20 dicembre 2009 ha guidato in stato di ebrietà qualificata e sotto l'influsso

di stupefacenti. Il 26 settembre 2010 ha nuovamente circolato ubriaco fradicio, incorrendo in un incidente. In simili evenienze vi erano tutte le premesse

per annullargli la licenza di condurre in virtù degli art. 15*a* cpv. 4 LCStr e 35*a* OAC. Il fatto che a suo tempo il perito __________ abbia operato valutazioni positive sulla sua persona e che egli possa vantare un bisogno professionale di condurre non hanno rilevanza alcuna. Bastano infatti due infrazioni anche lievi comportanti la revoca commesse durante il periodo di prova per adottare la predetta misura (cfr. DTF

136 I 345 e 136 II 447) a prescindere dalla sussistenza di eventuali circostanze favorevoli ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr.

4. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a: · .

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo La segretaria