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52.2011.131 • TCA TI 52.2011.131 Generato dall'IA

Engineering Firm v. Municipality on Procurement Procedure

Numero d'incarto 52.2011.131
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An engineering firm challenged a municipality's decision to solicit three offers for the electrical design of fire prevention work across 25 municipal buildings, divided into three lots, alleging this was an attempt to circumvent public tender procedures by dividing a commission potentially exceeding the threshold for direct assignment. The administrative court declared the appeal inadmissible because the challenged resolution—authorizing the request for offers—was merely a preparatory step and not one of the explicitly enumerated appealable decisions under the public procurement law, meaning the firm could only challenge the final award decision once made.

Regesto Legislator

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Art. 6 cpv. 1 LCPubb, Art. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 43 legge, Art. 37 LCPubb, Art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb, Art. 28 LPamm; Engineering Firm v. Municipality on Procurement Procedure: The administrative court declared the appeal inadmissible because the challenged resolution—authorizing the request for offers—was merely a preparatory step and not one of the explicitly enumerated appealable decisions under the public procurement law, meaning the firm could only challenge the final award decision once made.

Parole chiave

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bando di concorso per appalti pubblici impugnazione di decisioni amministrative lavori pubblici procedura per incarico diretto aggiudicazione di appalto comunale contratto d'ingegnere

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28 LPamm

The cost of justice was imposed on the appellant based on this procedural provision.

art. 83 lett. f LTF

Cited as a condition for appealing to the Federal Tribunal against this decision.

art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF

Cited regarding the possibility of filing an appeal in public law with the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2011.131 · Lugano 3 maggio 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito dalla segretaria: · Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 11 marzo 2011 della

RI 1 contro

la decisione 7 febbraio 2011 con cui il municipio di CO 1 ha risolto di chiedere delle offerte in vista del conferimento di incarichi diretti per la progettazione elettrotecnica degli interventi di prevenzione antincendio da effettuare in 25 stabili comunali suddivisi in tre lotti;

viste le risposte:

- 24 marzo 2011 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);

- 1° aprile 2011 del municipio di CO 1;

preso atto della replica 19 aprile 2011 della ricorrente e della duplica 27 aprile 2011 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il municipio di CO 1 si è riproposto di far eseguire degli interventi di prevenzione antincendio in 25 stabili comunali;

che intenzionati ad aggiudicare correttamente i necessari mandati di progettazione, il 27 gennaio 2011 i Servizi urbani comunali hanno chiesto all'ULSA se era possibile suddividere gli edifici in tre blocchi comportanti ognuno onorari d'ingegneria inferiori a 150'000.- fr., sollecitare tre offerte per lotto e procedere poi all'assegnazione delle commesse tramite incarichi diretti;

che il 1° febbraio 2011 l'ULSA ha risposto che era lecito ripartire gli stabili in tre blocchi, ma che per conferire degli incarichi diretti nel rispetto della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) occorreva richiedere una sola offerta per lotto;

che alla

luce di questa presa di posizione, il 7 febbraio 2011 il municipio di CO 1 ha risolto di autorizzare i Servizi urbani comunali a chiedere a tre studi della regione un'offerta

di onorario per la progettazione elettrotecnica degli interventi di prevenzione antincendio previsti nei 25 stabili da risanare; ogni studio ha ricevuto il capitolato relativo al lotto destinatogli;

che ritenendo che il municipio avesse assegnato mandati per oltre 500'000.- fr. in esito ad una procedura ad invito, l'11 marzo 2011 la RI 1 - società attiva nel campo dell'ingegneria - è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'aggiudicazione siccome lesiva dell'art. 6 cpv. 1 LCPubb;

che a mente della ricorrente, disattendendo la predetta norma di legge il municipio avrebbe indebitamente suddiviso la commessa in tre lotti al fine di eludere la procedura di pubblico concorso;

che l'autorità comunale si è opposta all'accoglimento dell'impugnativa, rilevando di aver agito sulla scorta delle indicazioni fornitele dall'ULSA e di non aver ancora operato alcuna delibera;

che dal canto suo l'ULSA ha confermato di

aver preavvisato favorevolmente la procedura scelta dal municipio di CO 1 in quanto conforme alla legislazione sulle commesse pubbliche;

che con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; la materia del contendere, con riserva di quanto si dirà in appresso, si concentra infatti sulla controversa, corretta applicazione di questa specifica legge;

che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) il gravame può essere evaso da un giudice unico;

che in quanto operante professionalmente nel campo specifico di attività oggetto della commessa di servizio in discussione, la RI 1 è direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato; è quindi legittimata a ricorrere (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che la tempestività del gravame si avvera per contro assai dubbia; nulla prova infatti che la ricorrente abbia agito nel termine di 10 giorni previsto dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che non occorre tuttavia accertare puntualmente la sussistenza di quest'ultimo presupposto processuale, poiché il ricorso va comunque dichiarato irricevibile per le ragioni seguenti;

che giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili:

- gli elementi del bando;

- l'esclusione dell'offerente;

- la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;

- l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che il 7 febbraio 2011 il municipio di CO 1 ha autorizzato i Servizi urbani a chiedere a tre studi d'ingegneria della regione un'offerta di

onorario per la progettazione elettrotecnica degli interventi di prevenzione antincendio previsti nei tre lotti di stabili comunali destinati ad essere risanati;

che implicitamente l'esecutivo comunale ha stabilito di procedere all'aggiudicazione delle commesse mediante incarico diretto;

che ciò non toglie che una simile determinazione - a prescindere dalla sua valenza meramente preparatoria e strumentale rispetto all'aggiudicazione - non rientra nel novero di quelle deferibili per giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo in base all'art.

37 LCPubb (STA 52.2005.111 del 2 maggio 2005);

che il ricorso proposto dall'insorgente va quindi dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo l'ordinamento delle commesse pubbliche;

che resta inteso che la ricorrente potrà riproporre le sue censure non appena la committenza avrà reso pubblica la sua decisione - qualora venisse

effettivamente adottata - di assegnare le tre commesse agli studi prescelti (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas

Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 207 e 277);

che il municipio stesso ha infatti anticipato che i mandati di progettazione saranno assegnati solo se il valore soglia di fr. 150'000.- previsto dalla legge (art.

13 cpv. 1 lett. a LCPubb) non sarà superato ed il consiglio comunale avrà stanziato i crediti necessari;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

viste le norme di legge citate,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione a:

Il giudice delegato La segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo