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52.2010.202 • TCA TI 52.2010.202 Generato dall'IA

Municipality v. State Council on Public Area Regulation Competence

Numero d'incarto 52.2010.202
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A municipality challenged a State Council decision that annulled the municipality's ordinance regulating the occupation of public areas by commercial establishments, as the Council believed the municipality lacked the competence to issue such regulations based on the existing municipal rules. The Administrative Tribunal found that, due to recent legislative changes aligning cantonal procedure with federal judicial review requirements, the court possessed jurisdiction to review the State Council's decision, and furthermore, the municipality was indeed competent to issue the general normative act regulating public area use pursuant to cantonal law provisions concerning local police powers over communal property. Consequently, the court annulled the State Council's decision for erroneously ruling on competence and remitted the case for the Council to rule on the substantive challenges originally raised against the municipal ordinance.

Regesto Legislator

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Art. 74 dell, Art. 48 cpv. 1 RC, Art. 86 cpv. 2 LTF, Art. 192 cpv. 2 LOC, Art. 209 lett. b LOC, Art. 213 cpv. 2 LOC; Municipality v. State Council on Public Area Regulation Competence: The Administrative Tribunal found that, due to recent legislative changes aligning cantonal procedure with federal judicial review requirements, the court possessed jurisdiction to review the State Council's decision, and furthermore, the municipality was indeed competent to issue the general normative act regulating public area use pursuant to cantonal law provisions concerning local police powers over communal property. Consequently, the court annulled the State Council's decision for erroneously ruling on competence and remitted the case for the Council to rule on the substantive challenges originally raised against the municipal ordinance.

Parole chiave

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ordinanza comunale competenza legislativa diritto processuale beni statali referendum chiesto dall'autorità regolamento interno Competenze del municipio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 60 LPamm

Cited in the final orders as the procedural basis for referring the case back to the Council of State (implied through the citation in order 1.2 and the reasoning section).

art. 192 LOC

Cited in the final orders and relevant to the decision on jurisdiction and referral process.

art. 28 LPamm

Applied in the dispositive to determine the allocation of costs.

art. 82 segg. legge sul Tribunale federale; LTF

Cited in order 3 to specify the procedure and deadline for appealing to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2010.202 · Lugano 17 giugno 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Matteo Cassina, vicepresidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi;

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 maggio 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1 contro

la decisione 4 maggio 2010 (n. 2241) del Consiglio di Stato che, accogliendo il gravame inoltrato da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, annulla l'ordinanza concernente il disciplinamento dell'occupazione di area pubblica da parte di esercizi pubblici e negozi in genere adottata il 1° settembre 2009 dal municipio di RA 1;

viste le risposte:

- 1° giugno 2010 del Consiglio di Stato;

- 9 giugno 2010 di CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con risoluzione n. 1291 del 1° settembre 2009 il municipio di RA 1 ha adottato l'ordinanza concernente il disciplinamento dell'occupazione di area pubblica da parte di esercizi pubblici e negozi in genere;

che contro la medesima CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, titolari di vari esercizi pubblici situati in questo comune, sono insorti davanti al Consiglio di Stato criticandone su più punti il contenuto;

che con giudizio del 4 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame ritenendo che il municipio di RA 1 non disponeva della competenza ad emanare disposizioni volte a disciplinare l'occupazione dell'area pubblica da parte degli esercizi pubblici, visto che l'art. 74 dell'allora vigente regolamento comunale del 15 ottobre 2007 (RC), richiamato nella querelata ordinanza, non contemplava alcuna delega in tal senso a favore dell'esecutivo comunale;

che avverso quest'ultima decisione il comune di RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che la querelata ordinanza sia confermata; sostiene che la competenza del municipio a disciplinare la materia in questione derivi dall'art. 48 cpv. 1 RC, norma che, riprendendo quanto disposto dagli art. 25 e 26 del regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 2.1.1.3), attribuisce a quest'ultima autorità il potere di adottare misure per la gestione nonché per l'uso comune e particolare dei beni comunali;

che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, che CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

considerato, in

diritto

che in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha sempre ritenuto che nella misura in cui l'impugnazione (diretta) di atti normativi comunali aveva luogo secondo specifiche disposizioni che non prevedevano il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 187 lett. a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL 2.1.1.2] per i regolamenti e 192 cpv. 2 LOC e 44 RALOC per le ordinanze), le decisioni rese su ricorso in questo ambito dal Consiglio di Stato fossero definitive (RDAT II-1994 n. 11, I-1993 n. 10; STA 16 dicembre 2004 n. 52.2004.389, STA 23 ottobre 1996 n. 52.1996.194);

che, come già rilevato da questa Corte (cfr. STA del 31 luglio 2009 n. 52.2009.151), tale prassi non può però più essere confermata alla luce dei più recenti sviluppi legislativi intervenuti a livello federale e, di riflesso, anche sul piano cantonale;

che sebbene gli art. 187 lett. a e 192 cpv. 2 LOC si limitino tuttora a prevedere unicamente la facoltà di impugnare i regolamenti comunali e le ordinanze municipali davanti al Governo cantonale nei termini della loro pubblicazione all'albo, si deve considerare che a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2007, della nuova legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e dell'art. 29*a* della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), a partire dal 1° gennaio 2009 vige il principio secondo il quale laddove il

diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi cantonali

– ivi compresi anche quelli comunali (cfr. Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florance Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 3 ad art. 87) - allora i Cantoni sono tenuti a garantire alle parti la possibilità di sottoporre la contestazione ad un'autorità giudiziaria di rango superiore, prima di eventualmente

adire il Tribunale federale (cfr. art. 87 cpv. 2 in relazione con l'art. 86 cpv. 2 LTF; STF 1C_140/2008 del 17 marzo 2009, consid. 1.1);

che ciò significa che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad entrare nel merito dell'impugnativa inoltrata dal ricorrente deve essere ammessa in virtù di quanto appena esposto, nonché più concretamente in applicazione dei combinati art. 192 cpv. 2 LOC e 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), norma quest'ultima che è stata introdotta il 2 dicembre 2008 al fine di adeguare la procedura amministrativa cantonale alle nuove esigenze poste dal diritto federale e che istituisce in linea generale la facoltà di dedurre in giudizio davanti a questo Tribunale tutte le decisioni del Consiglio di Stato che, come in concreto, non sono dichiarate definitive dalla legge, né risultano impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso;

che la legittimazione attiva del comune è certa (art. 209 lett. b LOC), ragione per la quale il gravame, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC), è dunque in linea di principio ricevibile e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che, giusta l'art. 9 cpv. 1 LOC, gli organi del comune sono l'assemblea (lett. a), il consiglio comunale dove è stato costituito (lett. b) e il municipio (lett. c); essi – soggiunge il cpv. 2 di questa stessa norma – amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge, ritenuto che il regolamento comunale, stabilendone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate nonché ai relativi funzionari, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio (cpv. 4);

che gli art. 106 e segg. LOC definiscono le competenze attribuite all'esecutivo comunale;

che l'art. 107 cpv. 1 LOC prevede che il municipio esercita le funzioni di polizia locale; per quanto qui più interessa, il cpv. 2 lett. c di questa disposizione stabilisce che le medesime hanno per oggetto anche le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, nonché a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo;

che per quanto attiene specificatamente all'uso particolare dei beni comunali, l'art. 26 RALOC prevede che, riservate le competenze delegate, il municipio ha la facoltà di adottare misure per disciplinare l'occupazione stabile o provvisoria dell'area pubblica, per disciplinare le sporgenze sulla stessa, le affissioni, la pubblicità luminosa e in genere le esposizioni pubblicitarie, nonché per disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo delle attività commerciali o d'altro genere che si svolgono sulle strade e piazze pubbliche;

che tale competenza, ribadita anche dall'art. 48 cpv. 1 RC, non riguarda soltanto la facoltà per l'esecutivo di intervenire laddove le circostanze lo richiedono con degli atti concreti volti a regolare la singola fattispecie, ma comprende pure la possibilità per quest'ultimo organismo di emanare degli atti normativi di carattere generale ed astratto;

che i medesimi sono costituiti dalle ordinanze che, stante quanto stabilito dall'art. 192 cpv. 1 LOC, il municipio può emanare per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti comunali;

che, in quanto volta a disciplinare l'uso accresciuto o esclusivo dell'area pubblica da parte degli esercizi pubblici e dei negozi per l'esercizio della loro attività commerciale, la querelata ordinanza rientra chiaramente tra quelle regolamentazioni che l'esecutivo di __________ è legittimato ad emanare in virtù delle competenze che le suddette disposizioni cantonali, e segnatamente degli art. 107 cpv. 2 lett. c LOC e 26 RALOC, attribuiscono a questo organo comunale (cfr. anche: Eros Ratti, Il comune, vol. III, Losone 1990, pag. 1711 e 1721);

che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, esso non necessitava di alcuna ulteriore delega legislativa da parte del consiglio comunale per poter legiferare in tale materia;

che, di conseguenza, la decisione impugnata non può essere tutelata e come tale va annullata;

che non tocca comunque a questo Tribunale statuire nella presente sede sul contenuto dell'ordinanza litigiosa, cosi come richiesto dal comune ricorrente; in effetti, al fine di rispettare il doppio grado di giudizio previsto dai combinati art. 192 cpv. 2 LOC e 60 cpv. 2 LPamm, si giustifica di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci sulle censure che gli erano state sottoposte da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 nel loro gravame e che tale autorità aveva tralasciato di evadere, ritenendo - erroneamente - l'esecutivo comunale di RA 1 incompetente ad emanare detta regolamentazione;

che, visto quanto appena esposto, il ricorso in esame dev'essere quindi parzialmente accolto;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia e le spese, seppur ridotte, sono poste in parti uguali a carico dei resistenti, con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 107, 192, 209, 213 LOC; 26 RALOC; 48 e 74 RC di __________; 3, 18, 28, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 4 maggio 2010 (n. 2241) del Consiglio di Stato è annullata.

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- sono poste in parti uguali a carico di CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, in solido.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario