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52.2010.158 • TCA TI 52.2010.158 Generato dall'IA

Police Officer Training Reimbursement Dispute Under Invalid Resolution

Numero d'incarto 52.2010.158
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court dismissed an appeal seeking reimbursement of training costs from a former police officer who resigned within five years, a period established by a unilateral municipal resolution and a signed commitment, overriding the existing municipal ordinance which set a four-year repayment schedule. The court reasoned that the municipal resolution and the employee's commitment lacked a valid legal basis as they sought to derogate from the specific repayment terms established in the formally adopted municipal ordinance, violating the constitutional principle of legality, and therefore the prior decision annulling the reimbursement claim was correctly upheld, regardless of the employee's initial agreement or reliance interests.

Regesto Legislator

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Art. 213 LOC, Art. 209 lett. b LOC, Art. 18 cpv. 1 LPamm, Art. 192 LOC, Art. 6 dell, Art. 28 LPamm; Police Officer Training Reimbursement Dispute Under Invalid Resolution: The court reasoned that the municipal resolution and the employee's commitment lacked a valid legal basis as they sought to derogate from the specific repayment terms established in the formally adopted municipal ordinance, violating the constitutional principle of legality, and therefore the prior decision annulling the reimbursement claim was correctly upheld, regardless of the employee's initial agreement or reliance interests.

Parole chiave

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agente di polizia rimborso delle spese mancato rinnovo del contratto ordinanza comunale decisione motivata fine del processo Dimissioni e conseguenze accessorie

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28 LPamm

The court imposed the judicial fee on the appellant based on this provision due to the rejection of the appeal.

art. 31 LPamm

The court ordered the appellant to reimburse the respondent for legal costs based on this provision.

art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110

This provision regulates the right to appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

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Testo completo

Incarto n. 52.2010.158 · Lugano 21 febbraio 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretaria: · Paola Carcano, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 aprile 2010 del

RI 1 rappr. dal suo RA 1 contro

la decisione 24 marzo 2010 (n. 1407) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di CO 1 avverso la risoluzione municipale 20 gennaio 2010 con cui gli è stata richiesta la rifusione di parte dei costi di formazione e di equipaggiamento;

viste le risposte:

-

4 maggio 2010 del Consiglio di Stato;

- 10 maggio 2010 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. CO 1 è entrato alle dipendenze del comune di __________ quale aspirante agente di polizia a far tempo dal 1° gennaio 2006. Precedentemente, in vista della sua assunzione, il 18 agosto 2005, egli si era impegnato nei confronti del datore di lavoro a rimborsare i costi della sua formazione proporzionalmente alla durata del servizio prestato, qualora avesse abbandonato il corpo di polizia entro 5 anni dalla sua assunzione, conformemente a quanto deciso dall'esecutivo comunale con risoluzione 30 dicembre 2004. CO 1 ha rassegnato le sue dimissioni con effetto al 30 novembre 2009. Dopo vicissitudini che qui non occorre rievocare, con decisione 20 gennaio 2010 il RA 1 gli ha chiesto la rifusione della quota parte delle spese sostenute per la sua formazione fissata in complessivi fr. 12'223.20 e poi corretta e ridotta a fr. 11'494.--, calcolata sulla base della dichiarazione sottoscritta dal gendarme il 18 agosto 2005.

B. Con giudizio 24 marzo 2010 (n. 1407), il Consiglio di Stato ha accolto il gravame presentato da CO 1 avverso la predetta risoluzione municipale, che è stata annullata in quanto ritenuta sprovvista di una valida base legale.

C. Con ricorso 26 aprile 2010, il RI 1 si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo avverso la decisione governativa postulandone l'annullamento e la contestuale conferma della propria risoluzione. A sua mente, infatti, la pronunzia governativa avversata sarebbe, per un verso, contraria al principio della buona fede e, per altro verso, pregiudizievole degli interessi dell'ex agente comunale.

D. All'accoglimento del ricorso si sono opposti sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, sia CO 1, con motivi che verranno ripresi all'occorrenza nei considerandi che seguono.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (208 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2). Il ricorso è tempestivo (art. 213 LOC e 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.2.1. Il principio della legalità, sancito dall'art. 5 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), prevede che un atto amministrativo debba fondarsi su una base legale materiale, sufficientemente determinata e adottata dall'autorità competente secondo le regole del diritto costituzionale. Ciò serve, da una parte, a garantire dal punto di vista democratico, il rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze e, dall'altra parte, ad assicurare la prevedibilità e l'uguaglianza di trattamento dell'azione statale (DTF 128 I 113, consid. 3c; DTF 123 I 1, consid. 2b e rinvii). La violazione del principio della legalità può essere invocato in relazione con la violazione del principio della separazione dei poteri (DTF 121 I 22, consid. 3/a).

2.2. Giusta l'art. 192 LOC il municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti (cpv. 1). Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute (cpv. 2). Esse possono essere impugnate in via di ricorso sia durante il periodo di pubblicazione sia per ogni caso di applicazione (art. 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987; RALOC; RL 2.1.1.3). L'art. 105 del Regolamento comunale

della città di __________ del 14 marzo 1989 (di seguito: RCCL) ricalca sostanzialmente - per quanto concerne le ordinanze - quanto

prescritto dalla LOC.

2.3. Giusta l'art. 78 del Regolamento organico dei dipendenti del RI 1 del 19 maggio 1998 (di seguito: ROD) il municipio promuove la formazione e il perfezionamento professionale dei dipendenti in considerazione delle esigenze dell'amministrazione; le relative modalità sono disciplinate da un'ordinanza (cpv. 1); al municipio è riservata la facoltà, seconda apposita regolamentazione, di recuperare le spese e lo stipendio corrisposti durante il periodo di formazione o per la frequenza di corsi nel caso di successivo scioglimento del rapporto d'impiego a richiesta o per colpa del dipendente (cpv. 2).

Il 3 aprile 2000 il municipio di __________ ha adottato la relativa ordinanza sulla formazione e il perfezionamento professionale dei dipendenti. In particolare, l'art. 6 cpv. 2 prevede in caso di scioglimento del rapporto di impiego con l'Amministrazione comunale, il recupero delle spese e degli stipendi percepiti durante i congedi pagati nel seguente modo: entro 1 anno dalla fine di un corso, rifusione di 4/4; entro 2 anni dalla fine di un corso, rifusione di ¾; entro 3 anni dalla fine di un corso, rifusione di 2/4 ed entro

4 anni dalla fine di un corso, rifusione di ¼.

3.Come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata, l'art. 6 dell'ordinanza municipale in questione costituisce senz'altro una valida base legale per il recupero proporzionale dei costi di formazione in caso di partenza anticipata dei dipendenti comunali entro 4 anni dalla fine di un corso. Per contro, l'adozione di una semplice risoluzione municipale, che peraltro fissa unicamente il lasso temporale entro il quale è data facoltà al municipio di recuperare le spese di formazione degli agenti di polizia, e la sussistenza di una mera dichiarazione impegnativa sottoscritta solo dall'agente, come nel caso di specie, non possono costituire una valida base legale per derogare al contenuto dell'ordinanza municipale e, quindi, per posticipare a 5 anni il periodo di recupero delle relative spese di formazione. Tale modo di agire da parte del municipio è indubbiamente irrito e non può essere protetto. In ossequio al principio di legalità, infatti, l’esecutivo di __________

- che a questo proposito nel gravame non spende una sola parola, limitandosi ad invocare la violazione del principio della buona fede e a ribadire di aver optato per la soluzione più favorevole al dipendente - avrebbe dovuto previamente

modificare la propria ordinanza del 3 aprile 2000, in conformità con quanto stabilito dall'art. 192 LOC. Solo una volta divenuta definitiva questa

avrebbe poi costituito una valida base legale per richiedere al dipendente la rifusione delle spese di formazione, nella misura richiesta nella fattispecie dall'autorità comunale. In quanto sprovvista di una valida base legale, quindi, a giusta ragione il Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione municipale avversata. Invano pertanto il RA 1 si richiama all'affidamento da lui riposto nella dichiarazione sottoscritta dall'insorgente per esigere il rispetto del principio della buona fede. In effetti, anche nel diritto pubblico il fatto che il dipendente abbia accettato un rapporto d'impiego lesivo di norme imperative e insorga ad eccepirne l'illegittimità soltanto in un secondo momento, magari quando entra in conflitto con il datore di lavoro, non è contrario alle regole della buona fede. Considerata la soverchiante posizione del datore di lavoro, la passività del dipendente non costituisce d'altro canto un valido motivo per ritenere che il trascorrere del tempo possa sanare il difetto (STA 53.2008.8 dell'11 novembre 2008, consid. 2.2., 53.2008.2 del 19 luglio 2008, consid. 3.3., 53.2000.38 del 12 febbraio 2001 consid. 2.2.). Pure irrilevante, ai fini del presente giudizio, la censura ricorsuale inerente l'asserito carattere pregiudizievole degli interessi dell'ex agente comunale della decisione governativa avversata. Stante quanto precede, la pronunzia dell'Esecutivo cantonale merita dunque di essere tutelata in questa sede con reiezione del ricorso.

4.La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Esso è tenuto a rifondere al resistente, patrocinato da un legale, un importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

viste le norme ricordate sopra,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà al resistente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La segretaria