Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.2010.11 • TCA TI 52.2010.11 Generato dall'IA

Public Works Contract Tender Exclusion for Missing Unit Price

Numero d'incarto 52.2010.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The administrative court reviewed an appeal against the rejection of an offer for a public works contract, where the appellant failed to specify the unit and total price for a particular item of materials as explicitly required by the tender documents, which stipulated exclusion for such formal deficiencies. The court reasoned that the tender rules bind both the contracting authority and the bidders, and the omission was not a mere calculation error that could be corrected, nor did enforcing the explicit exclusion clause constitute excessive formalism, as the bidder accepted the rules by participating, thus upholding the decision to exclude the offer and award the contract to another bidder.

Regesto Legislator

Ufficiale

Aggiudicazione dei lavori di pavimentazione per la manutenzione e conservazione delle strade cantonali. Ricorrente esclusa per aver omesso di indicare uno dei prezzi unitari richiesti dal capitolato

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame delle offerte esclusione dell'offerente contratto di diritto amministrativo lavori pubblici proposta di contratto poteri pubblici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 26 LCPubb

Article cited in the dispositive's preamble, forming the basis for upholding the exclusion decision regarding the failure to provide required information in the tender.

art. 37 LCPubb

Article cited in the dispositive's preamble, relating to the legitimacy of challenging the committent's decision.

art. 5 LCPubb

Article cited in the dispositive's preamble, relating to the principle of equal treatment, relevant to the decision on the merits.

art. 42 RLCPubb/CIAP

Article cited in the dispositive's preamble, mandating the exclusion of offers missing unit prices, thus supporting the decision to reject the appeal.

art. 40 RLCPubb/CIAP

Article cited in the dispositive's preamble, concerning the requirement for offers to be fully completed with unit prices.

art. 36 LCPubb

Article cited in the dispositive's preamble, establishing the Tribunal's jurisdiction.

art. 18 LPamm

Article cited in the dispositive's preamble, relating to the admissibility of examining the appeal based on the files.

art. 3 LPamm

Article cited in the dispositive's preamble, concerning the general procedural rules of the administrative court.

art. 60 LPamm

Article cited in the dispositive's preamble, concerning the general procedural rules of the administrative court.

art. 61 LPamm

Article cited in the dispositive's preamble, concerning the general procedural rules of the administrative court.

art. 83 lett. f LTF

Cited in the dispositive to specify the conditions under which an appeal to the Federal Tribunal is admissible.

art. 82 segg. LTF

Cited in the dispositive to indicate the relevant articles governing appeals to the Federal Tribunal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.2010.11 · Lugano 15 marzo 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Gabriele Fossati, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 gennaio 2010 della

RI 1, patrocinata da: PA 1, , contro

le decisioni 22 dicembre 2009 (n. 6686 e 6688) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso concernente i lavori di pavimentazione per la manutenzione e conservazione delle strade cantonali nel biennio 2010-2011, lotto MP-SC 7 10-11 __________, ha scartato l'offerta della RI 1 di __________ e aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________;

viste le risposte:

- 14 gennaio 2010 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);

- 18 gennaio 2010 della CO

2 __________;

- 25 gennaio 2010 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 12 agosto 2009 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, al fine di aggiudicare i lavori di pavimentazione per la manutenzione e conservazione delle strade cantonali, suddivise in 5 lotti, durante il biennio 2010-2011 (FU __________ pag. __________);

che nel lotto MP-SC 7 10-11 __________, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione 222/216.301, chiedeva ai concorrenti di specificare il prezzo unitario e totale per la fornitura di

20 pezzi di *RN 12R* (bordure, resistenti al gelo in presenza di sale);

che il foglio di correzione annesso al capitolato indicava a sua volta che *"correzioni e cancellature dei prezzi unitari come pure l'omissione dei prezzi unitari comportano l'esclusione dell'offerta"*;

che la ricorrente RI 1 ha partecipato alla gara con un'offerta di fr. 3'709'074.20;

che alla posizione 222/216.301 dell'elenco prezzi, la ricorrente ha omesso di esporre il costo unitario e complessivo delle bordure in gneiss tipo *RN 12R*;

che con decisioni del 22 dicembre 2009 il Consiglio di Stato ha escluso l'offerta della RI 1 dalla gara, aggiudicando i lavori messi a concorso alla ditta CO 1 di __________ per l'importo di fr. 3'730'556.-;

che la RI 1 ha impugnato entrambe le risoluzioni davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio della pratica al Consiglio di Stato per nuova decisione, previa adozione di misure provvisionali volte ad impedire atti di esecuzione da parte del committente;

che l'insorgente ha contestato in sostanza l'esclusione, giudicandola lesiva del divieto di formalismo eccessivo;

che a mente della ricorrente, la mancata indicazione del prezzo richiesto in una posizione di secondaria importanza del capitolato - dovuta ad un omesso riporto in sede di allestimento dell'offerta, ovvero ad una vera e propria svista - risulta trascurabile dal profilo sia qualitativo che quantitativo, trattandosi di 880.- fr. su un'offerta di ben 3'709'074.20 fr., somma peraltro comprensiva dell'importo formalmente tralasciato;

che il prezzo unitario era inoltre facilmente deducibile aggiungendo al costo del materiale (fr. 41.40, imposto dalla committenza) il supplemento finale del 5.04% indicato nella schema di calcolo che i concorrenti erano tenuti ad allestire a pag. 8 dell'offerta;

che l'autorità cantonale ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa; l'aggiudicataria è invece rimasta silente, mentre la CO

2 si è rimessa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, ricordando di essersi aggravata contro la delibera operata dal committente;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare la decisione del committente di estrometterla dalla gara (art. 37 lett. b LCPubb e

43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1); la qualità per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 potrà invece esserle riconosciuta soltanto in caso di annullamento del provvedimento di esclusione;

che con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 cpv. 1 LPamm);

che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, *gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo*. *Il committente*, soggiunge il capoverso seguente, *esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti*; la disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti pubblici del 16 dicembre 1994 (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere *dalla procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti*;

che l'offerta, dispone poi l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;

che le offerte mancanti di prezzi unitari o di prezzi a corpo devono essere escluse dall'aggiudicazione; solo i meri errori di calcolo possono essere rettificati (cfr. art. 42 lett. d RLCPubb/CIAP);

che, notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara, vincolando tanto il committente, quanto i concorrenti; decisioni di aggiudicazione rese in contrasto con le regole della gara violano il diritto, segnatamente sotto il profilo della parità di trattamento dei concorrenti e vanno di conseguenza annullate;

che nel caso in esame, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva chiaramente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;

che la ricorrente ha incontestabilmente omesso di indicare uno dei prezzi unitari richiesti dal capitolato;

che contrariamente a quanto assevera l'insorgente, il prezzo unitario in discussione non era desumibile in modo chiaro ed immediato dal complesso dell'offerta; per ottenere la somma unitaria (fr. 44.-) e totale (fr. 880.-) che la ricorrente ammette di aver omesso di inserire nell'offerta, il committente non solo avrebbe dovuto aggiungere al costo imposto (fr. 41.50) il supplemento finale emergente dallo schema di calcolo riportato a pag. 8 dell'offerta stessa (+ 5.04%), ma operare anche un arrotondamento per eccesso;

che simile modo di procedere costituisce in pratica una ricostruzione a posteriori del prezzo mancante e come tale risulta inammissibile;

che le offerte devono essere formulate in modo chiaro, completo ed univoco, tale insomma da permettere al committente di procedere all’aggiudicazione senza dover preventivamente sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all’offerta inoltrata; atto, questo, che si tradurrebbe, in ultima analisi, in una violazione del principio della parità di trattamento tra i concorrenti sancito dall’art. 5 lett. a LCPubb, rispettivamente in una disattenzione del divieto tassativo di modificare le offerte dopo la scadenza dei termini fissati dal bando di concorso;

che in ogni modo il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva tuttavia inderogabilmente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta;

che questa clausola vincolava il committente, precludendogli qualsiasi possibilità di considerare irrilevante la mancanza in cui è incorsa l'insorgente e di mantenerla in gara; la rilevanza dell'omissione era chiaramente prestabilita dalle prescrizioni del concorso;

che vi è eccesso di formalismo quando la stretta applicazione di regole di procedura non è giustificato da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a se stesso e complica in maniera insostenibile

la realizzazione del diritto materiale (DTF 121 I 177 consid. 2aa e rimandi; Adelio Scolari, Diritto amministrativo parte

generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 481);

che, nell'evenienza concreta, l'applicazione rigorosa della sanzione, chiaramente comminata dal capitolato d'appalto in caso di omessa indicazione dei prezzi unitari, non configura un eccesso di formalismo; partecipando senza riserve alla gara, la ricorrente ne ha invero accettato tutte le regole, compresa quella che sopprime qualsiasi facoltà del committente di considerare irrilevante la mancata indicazione di un prezzo unitario;

che, tollerando l'omissione e rinunciando ad escludere la ricorrente dalla gara, il Consiglio di Stato avrebbe disatteso una chiara ed inequivocabile regola di procedura; non solo, avrebbe violato un principio oggi chiaramente ancorato nella legge (art. 42 lett. d RLCPubb/CIAP);

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, confermando l'impugnata decisione di esclusione, siccome immune da violazioni del diritto;

che la tassa di giustizia, commisurata al dispendio lavorativo ed al valore della commessa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 26, 36, 37 LCPubb; 40, 42 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60 e 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario