Property Owners v. Municipality Regarding Bicycle Route Through Pedestrian Zone
Sintesi Legislator
Generato dall'IAProperty owners and business holders challenged municipal traffic regulations establishing a new bicycle route, which included allowing bicycle transit through a pedestrian zone previously restricted by local planning documents. The administrative court initially upheld the municipal decision, but the Federal Supreme Court later ruled that permitting bicycle transit through an area designated as purely pedestrian by local planning requires a modification of that planning instrument, not just new signage. Consequently, the administrative court accepted the appeal by the initial objectors, annulling the relevant parts of the prior governmental decision concerning the signage for those specific streets and awarding them legal costs, in compliance with the binding ruling from the higher court.
Regesto Legislator
UfficialeRealizzazione di un percorso ciclabile. Il transito delle biciclette lungo un'area dichiarata dal PR zona pedonale non può essere introdotto dalla sola posa di un'apposita segnaletica, ma deve essere preceduto da un intervento pianificatorio volto a modificare la destinazione viaria esistente
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to dispense with the collection of a judicial fee due to the outcome of the decision.
Applied to order the municipality to pay costs (repetition costs) to the successful appellants.
Cited as the procedural basis allowing an appeal in public law matters against the present decision.
Testo completo
Incarto n. 52.2009.299 · Lugano 18 settembre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2007 di
RI 1 RI 2 RI 3, arch., __________, RI 4 tutti patrocinati da: avv. RI 1, __________, contro
la decisione 16 gennaio 2007 (n. 318) del Consiglio di Stato, che respinge le impugnative presentate dai ricorrenti avverso le prescrizioni locali concernenti il traffico pubblicate dal municipio di __________ sul FU n. 70/2006 del 1. settembre 2006 (pp. 5710-5714);
viste le risposte:
- 12 febbraio 2007 del Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento;
- 13 febbraio 2007 del Consiglio di Stato;
- 9 marzo 2007 del municipio di __________;
richiamata la sentenza 28 luglio 2009 (1C_558/2008) del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il 1° settembre 2006 il municipio di __________ ha pubblicato sul FU n. 70/2006 una serie di prescrizioni locali concernenti il traffico, finalizzate a realizzare un percorso ciclabile tra __________ ed il Piano __________, che interessava, fra l'altro, anche le seguenti strade:
Via C__________
da __________ a via __________ altezza intersezione con __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"
da via __________ a __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02 "Divieto di accesso"
da via __________ a via __________ altezza intersezione con via __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione di ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"
da via __________ a via __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02 "Divieto di accesso"
da via __________ a via degli __________ altezza entrata Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00 biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00"
da via __________ a P.za __________ altezza intersezione con via __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione con autorizzazione speciale scritta fornitori con autoveicoli leggeri LU-VE 06.00/10.30 SA 06.00/09.00 biciclette"
Via __________
da Piazzetta __________ a Piazza __________ altezza Piazzetta __________ segn. 4.08.1 "Senso unico con circolazione ciclisti in senso inverso" annullamento segn. 4.08 "Senso unico"
da Piazza __________ a Piazzetta __________ altezza Piazza __________ segn. 2.02 "Divieto di accesso" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.02 "Divieto di accesso"
da Piazza __________ a Piazza __________ altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale"
da Piazza __________ a Piazza __________ altezza Piazza __________ segn. 2.59.3 "Zona pedonale" con tavola complementare "Eccezione biciclette" annullamento segn. 2.59.3 "Zona pedonale"
Riva __________
da Piazza __________ alla passeggiata lungolago altezza Piazza __________ segn. 2.05 "Divieto di circolazione per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare "Spingere i velocipedi per 40 metri"
dalla passeggiata del lungolago a Piazza __________ altezza passaggio pedonale passeggiata lungolago segn. 2.05 "Divieto di circolazione per velocipedi e ciclomotori" con tavola complementare "Spingere i velocipedi per 40 metri"
che queste prescrizioni sono state ritenute
legittime dal Consiglio di Stato, che con giudizio 16 gennaio 2007 ha respinto o dichiarato irricevibili, le diverse
impugnative presentate contro la nuova segnaletica;
che contro la predetta decisione governativa, nella misura in cui ha confermato le prescrizioni relative a via __________, via __________ e riva __________, sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, proprietari di particelle o titolari di attività commerciali toccate dai nuovi segnali;
che con sentenza del 30 ottobre 2008 (n. 52.2007.43) questo Tribunale ha respinto le impugnative, ritenendo in particolare che il passaggio delle biciclette attraverso la zona pedonale del centro di __________, definita pedonale, dal piano regolatore potesse essere ammesso mediante la posa di una specifica segnaletica, senza modificare lo strumento pianificatorio;
che con sentenza 28 luglio 2007 (1C_558/2008) il Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da RI 1 e RI 4 contro il predetto giudizio di questo Tribunale, che ha annullato rinviandogli gli atti per nuova decisione;
che secondo l'Alta Corte, il transito delle biciclette attraverso la zona dichiarata pedonale del centro di __________ presuppone una modifica della funzione fissata dalla pianificazione locale;
che per i motivi indicati dal Tribunale federale, vincolanti per questo Tribunale, le controverse prescrizioni locali concernenti il traffico vanno di conseguenza annullate;
che, in quanto proposto da RI 1 e RI 4, il ricorso va dunque accolto, annullando la controversa decisione del Consiglio di Stato nella misura in cui conferma la segnaletica riguardante via __________, via __________ e riva __________ e condanna i due ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 LPamm), mentre le ripetibili di questa sede sono a carico del comune (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3 LCStr; 107 OSStr; 3 LPT; 2-3 OPT; 28 LALPT; 10 LALCStr; 41 NAPR di ____________________ __________; 3 OZP di __________;
48 CPC; 3, 10, 18, 24, 28, 31, 43, 46, 60-61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto proposto da RI 1 e RI 4, il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 16 gennaio 2007 del Consiglio di Stato (n. 318) è annullata nella misura in cui conferma la segnaletica riguardante via __________, via __________ e riva __________ e condanna i due ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ verserà a RI 1 e RI 4 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).
4. Intimazione a: · , , ; ; 0 ; ; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario