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52.2009.255 • TCA TI 52.2009.255 Generato dall'IA

Solar Panel Permit in Historic Zone Overridden by Federal Law Mandate

Numero d'incarto 52.2009.255
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the refusal to grant a building permit for installing thermal solar panels on the roof of a residential building located in a historic village core, where a municipal regulation explicitly prohibited solar panels on roofs in that zone to preserve traditional architectural features. The court ruled that the municipal bylaw was inapplicable because it directly contradicted the directly applicable federal law mandating authorization for accurately integrated solar installations on roofs in building zones, provided they do not harm nationally or cantonal culturally important monuments. Consequently, the court annulled the prior decision and remanded the case for the relevant authority to re-evaluate the permit application based on the federal standard of "accurate integration," considering the panel's characteristics and site context, as the lower authorities had failed to apply this controlling federal provision.

Regesto Legislator

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Art. 27 cpv. 5 delle, Art. 43 legge, Art. 46 cpv. 1 LPamm, Art. 18 cpv. 1 LPamm, Art. 27 cpv. 5 lett. a NAPR, Art. 27 NAPR; Solar Panel Permit in Historic Zone Overridden by Federal Law Mandate: The court ruled that the municipal bylaw was inapplicable because it directly contradicted the directly applicable federal law mandating authorization for accurately integrated solar installations on roofs in building zones, provided they do not harm nationally or cantonal culturally important monuments. Consequently, the court annulled the prior decision and remanded the case for the relevant authority to re-evaluate the permit application based on the federal standard of "accurate integration," considering the panel's characteristics and site context, as the lower authorities had failed to apply this controlling federal provision.

Parole chiave

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licenza edilizia zona edificabile autorità amministrativa controllo della procedura restrizioni di zona divieto di costruzione di diritto pubblico Licenza edilizia. Pannelli solari

Disposizioni normative citate

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Art. 27 cpv. 5 delle
Con decisione 20 aprile 2009 il municipio ha rilasciato la licenza per l'intervento, ma non per la posa del pannello solare, ritenuto contrario all'art. 27 cpv. 5 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Vaglio.
Art. 43 legge
2 LE e art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Art. 46 cpv. 1 LPamm
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
Art. 18 cpv. 1 LPamm
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Art. 27 cpv. 5 lett. a NAPR
Secondo l'art. 27 cpv. 5 lett. a NAPR di Vaglio, nella zona del nucleo, per la copertura dei tetti dispone la norma dovranno essere usati materiali tradizionali, in particolare tegole rosse o coppi.
Art. 27 NAPR
In quanto fondato sull'art. 27 NAPR, il diniego della licenza non può dunque essere confermato perché lesivo del
art. 18*a* LPT
This federal law provision, concerning the authorization for solar installations integrated into roofs, is the main ground for annulling the previous decision, as the lower authorities failed to properly apply its requirement for 'accurate integration'.
art. 27 NAPR di Vaglio
This municipal regulation was cited as the basis for the rejected permit, but it was deemed inapplicable because it contradicted the superior federal law (Art. 18a LPT).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 18*a* LPT

This federal law provision, concerning the authorization for solar installations integrated into roofs, is the main ground for annulling the previous decision, as the lower authorities failed to properly apply its requirement for 'accurate integration'.

art. 27 NAPR di Vaglio

This municipal regulation was cited as the basis for the rejected permit, but it was deemed inapplicable because it contradicted the superior federal law (Art. 18a LPT).

art. 21 LE

Cited as the basis for the Administrative Tribunal's jurisdiction regarding building matters.

art. 43 LPamm

Cited to confirm the active legal standing (legittimazione attiva) of the appellants.

art. 46 LPamm

Cited to confirm the appeal was filed within the prescribed deadline (tempestivo).

art. 60 LPamm

Cited in the final pronouncements section, relating to the procedural conduct of the appeal.

art. 61 LPamm

Cited in the final pronouncements section, relating to the procedural conduct of the appeal.

art. 65 LPamm

Cited in the final pronouncements section, relating to the procedural conduct of the appeal.

art. 3 LPamm

Cited in the final pronouncements section, relating to the procedural conduct of the appeal.

art. 18 LPamm

Cited in the final pronouncements section, relating to the procedural conduct of the appeal.

art. 28 LPamm

Cited in the final pronouncements section, relating to the procedural conduct of the appeal.

art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF

Cited to establish the deadline and basis for appealing the current decision to the Federal Tribunal.

art. 60 LPamm

The decision dispenses with the collection of court fees (tassa di giustizia) according to the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 52.2009.255 · Lugano 12 novembre 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Raffaello Balerna, presidente Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria: · Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 giugno 2009 di

RI 1 contro

la decisione 9 giugno 2009 del Consiglio di Stato (n. 2845) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 20 aprile 2009 con cui il municipio di Capriasca ha negato loro la licenza edilizia per posare dei pannelli solari termici sul tetto della loro casa d'abitazione, situata nel nucleo di Vaglio (part. 22);

viste le risposte:

- 8 luglio 2009 del Consiglio di Stato;

- 10 luglio 2009 del municipio di Capriasca;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 23 novembre 2008, RI 1, qui ricorrenti, hanno chiesto al municipio di Vaglio il permesso di riattare il loro rustico (part. 22), situato nel nucleo di Vaglio all’intersezione tra un vicolo e la strada cantonale che attraversa il paese. Il progetto prevedeva fra l'altro di posare un pannello termico di mq 7.50 sulla falda del tetto orientata verso sud.

I Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente la domanda, facendo proprio l'avviso dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), che non ha ravvisato motivi deducibili dal decreto legislativo sulle bellezze naturali e del paesaggio del

16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) per opporsi all’impianto fotovoltaico.

Con decisione 20 aprile 2009 il municipio ha rilasciato la licenza per l'intervento, ma non per la posa del pannello solare, ritenuto contrario all'art. 27 cpv. 5 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Vaglio.

B. Con giudizio 9 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il divieto di posare pannelli solari sui tetti degli edifici del nucleo di Vaglio fosse chiaro e non ammettesse deroghe.

C. Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza edilizia anche per il pannello solare.

Con lunghe argomentazioni i ricorrenti sottolineano come l'esigenza generale di far capo ad energie rinnovabili stia modificando anche le sensibilità di tutela estetica dei nuclei. Osservano inoltre che il municipio ha recentemente rilasciato una licenza edilizia per la posa di pannelli solari su un edificio del nucleo.

D. Il Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando succintamente le tesi degli insorgenti con argomenti che, per quanto necessario, saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è pacifica (art. 21 cpv. 2 LE e art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Le prove sollecitate dai ricorrenti (edizione documenti dal municipio e dall'UNP) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il presente giudizio.

2. 2.1. Giusta l'art. 18*a* della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), nelle zone edificabili e nelle zone agricole è accordata l'autorizzazione per l'installa-zione di impianti solari accuratamente integrati nei tetti e nelle facciate, sempre che non ne risultino pregiudicati monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale.

L'art. 18*a* LPT, in vigore dal 1. gennaio 2008, costituisce una norma d'autorizzazione direttamente applicabile qualora risultino cumulativamente soddisfatte le tre condizioni che pone: (a) connessione ad un edificio principale, (b) accurata integrazione nel tetto o nelle facciate, (c) assenza di pregiudizi per monumenti culturali d'importanza nazionale o cantonale (Cristoph Jäger, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 2009, ad art. 18*a* LPT, n. 21 segg.).

Per il principio della preminenza del

diritto federale, sancito dall'art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale del

18 aprile 1999 (Cost. fed.; RS 101), l'art. 18*a* LPT prevale sul diritto cantonale contrario. Inapplicabili sono anche le disposizioni del diritto comunale che contraddicono il precetto sancito dalla norma di diritto federale. Il

diritto cantonale e comunale può soltanto precisare il quadro normativo definito dal diritto federale. Non può vanificarlo od eluderlo (Jäger, op. cit., n. 20).

2.2. Secondo l'art. 27 cpv. 5 lett. a NAPR di Vaglio, nella zona del nucleo, per la copertura dei tetti dispone la norma dovranno essere usati materiali tradizionali, in particolare tegole rosse o coppi. È vietata la formazione di squarci ed aperture nelle falde del tetto e la posa di pannelli solari non è ammessa.

Nella misura in cui vieta tassativamente la posa di questo genere di impianti, la norma di diritto comunale, volta a preservare le caratteristiche architettoniche e l'aspetto tradizionale degli

edifici del nucleo, non è applicabile, poiché palesemente contraria all'art. 18*a* LPT. Le ulteriori prescrizioni estetiche possono comunque servire

a valutare il grado d'integrazione degli impianti solari nei tetti.

In quanto fondato sull'art. 27 NAPR, il diniego della licenza non può dunque essere confermato perché lesivo del

diritto federale.

Resta da verificare se il controverso impianto sia conforme all'art. 18*a* LPT.

3. 3.1. L'impianto solare in esame verrebbe posato sulla falda sud del tetto di tegole rosse che ricopre un piccolo edificio rustico, privo di particolari pregi architettonici, situato nel nucleo di Vaglio all'intersezione di due strade, che verrebbe riattato. I piani indicano che la superficie dei pannelli termici ammonterebbe a mq 7.50, pari a circa un quarto (25%) della superficie della falda del tetto (ca. m 7.50 x 4).

L'impianto è connesso ad uno stabile principale e non pregiudica alcun monumento culturale d'importanza nazionale o cantonale. Il nucleo di Vaglio, sito pittoresco ai sensi del DLBN, non è dichiarato bene culturale ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1). Due delle tre condizioni poste dall'art. 18*a* LPT, una positiva, l'altra negativa, sono dunque soddisfatte. Controverso, in concreto, può essere unicamente l'adempimento della terza, positiva, relativa all'accurata integrazione nel tetto.

3.2. I Servizi generali del Dipartimento del territorio, ai quali compete l'applicazione della LPT nell'ambito del rilascio di permessi di costruzione (allegato 1 al regolamento d'applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1), su preavviso dell'UNP, hanno ritenuto che la licenza potesse essere rilasciata. Essi non hanno fondato la loro valutazione sull'art. 18*a* LPT, che richiede un'accurata integrazione dell'impianto nel tetto, ma sul DLBN, che si limita a vietare l'alterazione dei siti pittoreschi (art. 1 lett. c e 2 cpv. 1 DLBN). L'art. 18*a* LPT è stato semplicemente ignorato. Nemmeno il municipio o il Consiglio di Stato si sono confrontati con questa norma.

3.3. In tali circostanze, non avendo l'autorità cantonale fatto uso della latitudine di giudizio che l'art. 18*a* LPT le riserva in ordine all'individuazione del contenuto normativo della nozione indeterminata di accurata integrazione, la decisione impugnata non può essere confermata.

È ben vero che questo Tribunale controlla con pieno potere di cognizione – da esercitare comunque con riserbo e semmai nei limiti posti dall'autonomia comunale – l'interpretazione data dalle istanze inferiori alle nozioni giuridiche indeterminate. In assenza di qualsiasi interpretazione della nozione giuridica applicabile, che le precedenti istanze hanno ignorato, questo Tribunale non può sopperire al difetto, sostituendosi all'UNP in una valutazione che non deve limitarsi ad escludere che l'impianto non alteri il sito pittoresco, ma deve concretamente verificare, raccogliendo semmai le informazioni mancanti, se si inserisce in modo adeguato nello spiovente del tetto, tenendo presenti sia le caratteristiche del sito (visibilità, esposizione, ecc.) sia dell'impianto progettato (dimensioni e colori dell'impianto, superficie occupata, assenza di riflessi, ecc.; cfr. Jäger, op. cit., n. 25; sentenza del Tribunale amministrativo di Zurigo, VB n. 2008.00322 del 29 ottobre 2008 consid. 3.1).

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché – acquisito un nuovo preavviso dell'UNP, fondato sull'art. 18*a* LPT – si pronunci nuovamente, stabilendo se i pannelli solari in questione, tenuto conto delle loro caratteristiche (dimensioni, posizione, colore, lucentezza, ecc.) e di quelle del sito, rispondono al requisito dell'accurata integrazione nel tetto.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 18*a* LPT; 21 LE; 27 NAPR di Vaglio; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 9 giugno 2009 del Consiglio di Stato (n. 2845) è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come al considerando n. 4.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria