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52.2009.119 • TCA TI 52.2009.119 Generato dall'IA

Neighbors' Appeal of Accessory Structure Permit for Grottino

Numero d'incarto 52.2009.119
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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Neighbors appealed a building permit granted to another party to construct a small, accessory structure (a "grottino") in their garden, arguing it was actually a principal building requiring greater setbacks. The court reasoned that for a structure to be deemed for habitation, it requires features like heating, insulation, and adequate enclosure to allow prolonged stays for rest and dining, which the proposed structure lacked, only offering protection from precipitation and containing a minimal WC and sink. Consequently, the court partially upheld the appeal, confirming the building permit but modifying it to require the structure be used only as storage instead of a WC, classifying it as an accessory building under local regulations.

Regesto Legislator

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Art. 46 legge, Art. 18 cpv. 1 LPamm, Art. 28 LPamm, Art. 31 LPamm, art. 9, 10 NAPR di Prato Leventina, art. 38 LE; Neighbors' Appeal of Accessory Structure Permit for Grottino: The court reasoned that for a structure to be deemed for habitation, it requires features like heating, insulation, and adequate enclosure to allow prolonged stays for rest and dining, which the proposed structure lacked, only offering protection from precipitation and containing a minimal WC and sink. Consequently, the court partially upheld the appeal, confirming the building permit but modifying it to require the structure be used only as storage instead of a WC, classifying it as an accessory building under local regulations.

Parole chiave

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effetto sospensivo della licenza edilizia norme per l'edilizia restrizioni di zona rapporti di vicinato diritto di superficie deposito dei piani Licenza edilizia. Costruzione accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 46 legge
Il ricorso, tempestivo (art. 46 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.
Art. 18 cpv. 1 LPamm
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Art. 28 LPamm
Applied in the dispositive for the allocation of the court fee (tassa di giustizia).
Art. 31 LPamm
Applied in the dispositive for imposing costs (ripetibili).
art. 9, 10 NAPR di Prato Leventina
These articles define accessory constructions and the conditions for their placement near the boundary, forming the substantive basis for partially accepting the appeal by modifying the building permit.
art. 38 LE
Cited in the preamble to the final orders, related to the law governing building permits.
art. 21 LE
Cited in the preamble to the final orders, related to the court's jurisdiction.
art. 60, 61, 65 LPamm
Cited in the preamble to the final orders, related to the procedure before the Administrative Court.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9, 10 NAPR di Prato Leventina

These articles define accessory constructions and the conditions for their placement near the boundary, forming the substantive basis for partially accepting the appeal by modifying the building permit.

art. 38 LE

Cited in the preamble to the final orders, related to the law governing building permits.

art. 21 LE

Cited in the preamble to the final orders, related to the court's jurisdiction.

art. 60, 61, 65 LPamm

Cited in the preamble to the final orders, related to the procedure before the Administrative Court.

art. 3, 18, 28, 31, 46 LPamm

Cited in the preamble to the final orders, related to general administrative procedure, decision-making without investigation, court fees, costs, and appeal deadlines, respectively.

art. 28 LPamm

Applied in the dispositive for the allocation of the court fee (tassa di giustizia).

art. 31 LPamm

Applied in the dispositive for imposing costs (ripetibili).

art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF

Cited in the dispositive to indicate the applicable rules for appealing to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 52.2009.119 · Lugano 12 gennaio 2010 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Raffaello Balerna, presidente Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria: · Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 aprile 2009 di

RI 1 patrocinati da: contro

la decisione 17 marzo 2009 del Consiglio di Stato (n. 1239) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 11 novembre 2008 rilasciata dal municipio di Prato Leventina ad CO 1 a costruire un manufatto adibito a grottino nel giardino della loro casa d'abitazione (part. 222);

viste le risposte:

- 21 aprile 2009 del municipio di Prato Leventina;

- 22 aprile 2009 del Consiglio di Stato;

- 30 aprile 2009 di CO 1;

preso atto della replica 11 maggio 2009 e delle dupliche:

- 19 maggio 2009 del Consiglio di Stato;

- 27 maggio 2009 del municipio di Prato Leventina;

- 28 maggio 2009 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 26 settembre 2008 CO 1, qui resistenti, hanno chiesto al municipio di Prato Leventina il permesso di costruire sul terreno annesso alla loro casa d'abitazione (part. 222), lungo il confine verso il fondo retrostante (part. 882), di proprietà dei ricorrenti RI 1, un manufatto di m 6 x 3.60, destinato a grottino. Il fabbricato, alto m 2.10 lungo il confine e coperto da un tetto ad una sola falda, risulterebbe chiuso su tre lati ed aperto sul quarto, rivolto verso il giardino. Sul lato est verrebbero realizzati un piccolo locale deposito ed un servizio igienico (WC). Nel vano principale verrebbero sistemati un tavolo munito di una panca e di tre sedie, nonché un lavello.

Alla domanda si sono opposti i vicini RI 1, contestando in sostanza la natura accessoria del fabbricato.

Esperito un tentativo di conciliazione, in seguito al quale è stata modificata l'apertura sulla facciata ovest, l'11 novembre 2008 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.

B. Con giudizio 17 marzo 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il manufatto, privo di riscaldamento, non si prestasse all'abitazione. Ha quindi condiviso la qualifica di costruzione accessoria attribuitagli dall'autorità comunale.

C. Contro il predetto giudizio, i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso 7 aprile 2009, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia.

Rievocati i fatti salienti, gli insorgenti ripropongono e sviluppano ulteriormente in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. La costruzione, ribadiscono, non potrebbe essere considerata accessoria, poiché sarebbe destinata a soddisfare esigenze tipiche della funzione residenziale. Si tratterebbe pertanto di una costruzione principale tenuta al rispetto delle distanze dal confine.

D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione sono pervenuti il municipio ed i beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti, che verranno discussi qui appresso.

E. In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa ed incontestata è la legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari del fondo contermine e già opponenti. Il ricorso, tempestivo (art. 46 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali. La visita in luogo sollecitata dai resistenti non appare atta a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2. 2.1. Giusta l'art. 9.6 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Prato Leventina, si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale, che non siano destinate all'abitazione o al lavoro, che non abbiano una funzione industriale, artigianale o commerciale (lett. a) e che non siano alte più di 3.00 m e non superino la lunghezza di 6.00 m per ogni facciata.

Se presentano queste caratteristiche, le costruzioni accessorie possono sorgere a confine se senza aperture o a una distanza di m 1.50 se con aperture (art. 10.3 NAPR). Per beneficiare di questa facilitazione, le costruzioni accessorie devono essere prive di una destinazione autonoma e porsi in un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla costruzione principale (RDAT I-2003 n. 24, II-1994 n. 51 e 52, 1986 n. 39; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 11 LE n. 849 seg.).

2.2. Un edificio è destinato all'abitazione quando permette alle persone di risiedervi, temporaneamente o in modo durevole, soggiornando al suo interno, al riparo dalle intemperie, per trascorrere il tempo libero da impegni di lavoro, per riposarsi e ristorarsi. La funzione residenziale si manifesta sotto molteplici aspetti e comprende diverse attività, tipiche della vita domestica. Per essere considerato idoneo all'abitazione l'edificio deve quindi essere convenientemente strutturato e disporre di un minimo di impianti di servizio, che permettano di far fronte alle esigenze primarie dei suoi utenti in fatto di riposo, di ristorazione (cucina) e di cura dell'igiene (bagno/WC). Gli spazi destinati al soddisfacimento di queste esigenze sono considerati abitabili e vanno conteggiati come superficie utile lorda (SUL) ai fini del calcolo dell'indice di sfruttamento (i.s.; STA 52.2001.329 del 17 luglio 2002 consid. 2.2. parz. pubblicata in RDAT I-2003 n. 24).

3. Nel caso concreto, la controversa costruzione si presenta essenzialmente come una tettoia chiusa su tre lati ed aperta sul quarto (sud), che guarda verso il giardino dei resistenti. A differenza del manufatto oggetto della sentenza sopra menzionata, la costruzione qui in esame non presenta soltanto alcune piccole aperture, facilmente chiudibili con serramenti, ma rimane direttamente collegata con l'esterno alla stregua di un portico aperto su un fronte di oltre

4 metri. Fatta astrazione del piccolo locale WC, del tutto simile al servizio igienico di un'abitazione, le caratteristiche funzionali del manufatto sono sostanzialmente diverse da quelle di un'abitazione. Esso offre protezione soltanto contro le precipitazioni. Privo di riscaldamento e di isolamento termico verso il suolo e nei muri perimetrali, non ripara dal freddo e protegge gli utenti soltanto parzialmente dal vento. Il vano in cui sono collocati il tavolo e le sedie è coperto, ma non sufficientemente chiuso da poterlo utilizzare per scopi riconducibili alla funzione abitativa. Gli utenti possono fruirne soltanto nella bella stagione e per tempi limitati. Non possono soggiornarvi a tempo indeterminato come in un'abitazione. La mancanza di una cucina o di un focolare suffraga questa conclusione, che la presenza di un semplice lavello e la disponibilità di acqua corrente non sono in grado di sovvertire. L'unico elemento che in parte la contraddice, in quanto tipico delle costruzioni abitabili, è il servizio igienico, al quale i resistenti, in sede di duplica, si sono tuttavia dichiarati disposti a rinunciare.

Tolto il locale WC, gli aspetti che escludono la possibilità di utilizzare il manufatto per soggiornarvi come in un'abitazione prevalgono abbondantemente sulle poche caratteristiche che lo apparentano ad un locale abitabile e quindi computabile nella SUL. Nemmeno i ricorrenti pretendono del resto che la sua superficie debba essere considerata tale e conteggiata nel calcolo dell'i.s. Va da sé che verso sud, il manufatto al quale va riconosciuta la qualifica di costruzione accessoria ai sensi dell'art. 9.6 NAPR, assimilabile in definitiva ad una semplice tettoia, dovrà rimanere aperto e privo di serramenti.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e riformando la licenza edilizia nel senso che la costruzione è autorizzata senza il locale WC, che va adibito a semplice ripostiglio.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza, mentre le ripetibili (art. 31 LPamm), nella misura in cui non sono compensate, sono poste a carico dei ricorrenti.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38 LE; 9, 10 NAPR di Prato Leventina; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 17 marzo 2009 del Consiglio di Stato (n. 1239) è annullata e riformata nel senso che:

1.2. la licenza edilizia 11 novembre 2008 rilasciata dal municipio di Prato Leventina ad CO 1 è confermata ad eccezione del locale WC, che va adibito a ripostiglio.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico dei ricorrenti RI 1 nella misura di fr. 1'000.- e dei resistenti CO 1 per la differenza (fr. 200.-).

3. I ricorrenti RI 1 rifonderanno fr. 1'000.- ai resistenti CO 1 a titolo di ripetibili.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria