Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.2008.39 • TCA TI 52.2008.39 Generato dall'IA

Patient Appeal Against Involuntary Lithium Pharmacotherapy Upheld

Numero d'incarto 52.2008.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant, suffering from bipolar disorder and subject to involuntary psychiatric treatment, appealed a decision upholding the prescribed pharmacotherapy, specifically lithium salts, which the appellant found overly sedating. The administrative court found the appeal admissible regarding the challenged treatment but inadmissible concerning new requests for a discharge plan and a halt to restraint measures. The court reasoned that the medication was necessary, proportionate, and legally supported to prevent dangerous relapses, as evidenced by the patient's history and recent clinical findings demonstrating the need for an increased dosage to maintain efficacy, thereby upholding the prior ruling and dismissing the appeal on the merits of the treatment challenge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 50 cpv. 2 LASP, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 5 LASP, Art. 31 cpv. 1 LASP, Art. 32 LASP, Art. 37 LASP; Patient Appeal Against Involuntary Lithium Pharmacotherapy Upheld: The administrative court found the appeal admissible regarding the challenged treatment but inadmissible concerning new requests for a discharge plan and a halt to restraint measures. The court reasoned that the medication was necessary, proportionate, and legally supported to prevent dangerous relapses, as evidenced by the patient's history and recent clinical findings demonstrating the need for an increased dosage to maintain efficacy, thereby upholding the prior ruling and dismissing the appeal on the merits of the treatment challenge.

Parole chiave

Generato dall'IA
disturbo affettivo bipolare somministrazione coatta di farmaci trattamento medico perizia psichiatrica impugnazione di decisioni amministrative decisione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 50 cpv. 4 LASP

Cited in the reasoning section preceding the final orders, which justifies not levying a judgment fee, and is implied in the rejection of the appeal where costs would normally apply.

art. 45 LASP

Cited in the reasoning section preceding the final orders regarding the conditions for release, although the appeal itself was rejected on other grounds.

art. 40 LASP

Cited in the reasoning section preceding the final orders regarding the conditions for restraint measures, although the appeal itself was rejected on other grounds.

art. 52 LASP

Cited in the consideration section to establish jurisdiction and active standing, relevant to the admissibility/rejection of the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.2008.39 · Lugano 22 febbraio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 febbraio 2008 di

RI 1 contro

la decisione 24 gennaio 2008 (n. 2008/1) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP), che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il trattamento farmacologico dispensatogli alla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC);

vista la risposta 14 febbraio 2008 della CPC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che da oltre un ventennio RI 1 soffre di disturbi e scompensi psichici, segnatamente di una sindrome bipolare, che hanno imposto numerosi internamenti alla CPC e in altre strutture psichiatriche svizzere ed estere;

che negli ultimi anni RI 1 è stato seguito regolarmente dal SPS di Lugano e, sotto trattamento, ha goduto di uno stato di relativo benessere, fino a quando, una volta sospesa completamente la farmacoterapia, ha presentato una fase di scompenso;

che in effetti, il 1° novembre 2007 il dr. __________

- interpellato dalla polizia - ha disposto il suo ricovero coatto presso la CPC a causa di un episodio maniacale con sintomi psicotici;

che in clinica RI 1 è stato sottoposto ad un’adeguata terapia psicofarmacologica per curare la malattia maniaco-de-pressiva di cui è affetto;

che la necessità del collocamento e l'adeguatezza della cura medicamentosa sono state confermate dalla CGASP con decisione 21 novembre 2007, preceduta da un accurato esame peritale;

che il 30 dicembre 2007 RI 1 ha nuovamente adito la CGASP, contestando in particolare la terapia a base di sali di litio che

gli viene dispensata;

che dopo l'udienza conciliativa preliminare tenutasi il 16 gennaio 2008 il ricorrente è stato sottoposto ad un nuovo esame specialistico da parte del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH; alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 24 gennaio 2008 la CGASP ha respinto il gravame;

che il 4 febbraio 2008 RI 1, con il supporto dell'associazione "Equilibrium", ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua avversione alla terapia psicofarmacologica in atto, a suo parere troppo incisiva; nel contempo, l'insorgente ha protestato contro le misure di contenzione a letto adottate nei suoi confronti e preteso l'allestimento di un piano terapeutico con previsione concordata delle dimissioni;

che la CGASP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è premurata di illustrare le ragioni che impongono il trattamento psicofarmacologico osteggiato dall'insorgente;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e

52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm; l'insorgente è infatti astretto ad un trattamento coattivo, ovvero ad un provvedimento restrittivo della sua libertà personale contro il quale gli è data facoltà di ricorso (art. 50 cpv. 2 LASP);

che il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che secondo il Tribunale federale, un trattamento medicamentoso coatto in una clinica psichiatrica tange in maniera importante la libertà personale e la dignità umana dell'interessato; le restrizioni a queste garanzie sancite a livello costituzionale (vedi art. 7 e 10 cpv. 2 Cost.) devono fondarsi su una chiara base legale, essere sorrette da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (DTF 130 I

16 consid. 3; 127 I 6 consid. 5);

che in particolare occorre procedere ad una ponderazione completa e globale degli interessi in gioco: interessi pubblici, necessità del trattamento, conseguenze dell'assenza di trattamento, esame di alternative, apprezzamento dell'esposizione a pericolo propria e altrui (DTF

130 I 16 consid. 5);

che giusta l'art. 5 LASP l'utente ha diritto a un'assistenza adeguata e in modo particolare all'applicazione di terapie proporzionali all'esigenza di cura, definite, se possibile, con la sua partecipazione;

che i trattamenti necessari vengono stabilite nell'ambito del piano terapeutico (art. 29 e 30 LASP), che deve essere discusso con l'utente (art. 31 cpv. 1 LASP); quest'ultimo deve formulare il proprio consenso per qualsiasi terapia (art. 32 LASP), in difetto di cui la stessa deve essere autorizzata dal Consiglio psicosociale cantonale (CPSC; art.

35 e 36 LASP);

che in caso di grave urgenza è possibile rinunciare all'intervento del CPSC, ma all'utente è dato ricorso alla CGASP, la quale verifica la legalità dell'intervento anche se esso è già stato attuato (art. 37 LASP);

che RI 1 soffre da anni di un grave sindrome bipolare, oltre che di un diabete mellito difficile da compensare, per i quali gli necessita senza soluzione di continuità un adeguato trattamento farmacologico; essendo impensabile un'interruzione della terapia di cui abbisogna, si può ammettere che in concreto i medici della CPC siano venuti a trovarsi in una situazione di urgenza per la quale potevano prescindere dall'intervento del CPSC;

che il diritto di opposizione alla terapia di cui fruisce ogni paziente è stato peraltro salvaguardato mediante il ricorso che RI 1 ha inoltrato alla CGASP il 30 dicembre 2007;

che in questa sede l'insorgente non contesta la terapia in quanto tale e la sua necessità, ma solo il dosaggio dei medicamenti che gli vengono somministrati, a suo parere troppo forte in quanto "gli ottundono la mente";

che su questo punto la decisione impugnata deve però essere senz'altro tutelata; essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che per il momento il ricorrente può essere convenientemente curato solo tramite la regolare somministrazione dei farmaci prescrittigli, in particolare del litio, notoriamente usato nella prevenzione a lungo termine della sindrome bipolare; la posologia di questo stabilizzatore dell'umore non può essere rimessa all'apprezzamento del paziente, ma va determinata da specialisti esperti, in modo da assicurare l'effetto terapeutico voluto;

che la provata relazione tra la sospensione delle cure ed il riacutizzarsi della malattia di cui è affetto, con conseguente ricollocamento alla CPC, giustificano senz'ombra di dubbio la misura terapeutica adottata, peraltro sorretta da un interesse pubblico inconfutabile;

che dal profilo della ponderazione degli interessi esatta dalla giurisprudenza, non si può fare a meno di annotare che i controlli della litiemia effettuati sul paziente hanno evidenziato l'esigenza di innalzare il dosaggio del medicamento per garantirne l'efficacia ed evitare all'interessato pericolose ricadute in scompensi di stampo maniacale o depressivo;

che il giudizio della CGASP resiste pertanto alle critiche ricorsuali anche in tema di proporzionalità;

che il ricorrente postula l'allestimento di un piano di dimissioni e domanda al tribunale di vietare la sua contenzione a letto; trattandosi di nuove domande, esse risultano inammissibili giusta l'art.

63 cpv. 2 PAmm;

che quand'anche tali richieste fossero proponibili, andrebbero comunque disattese; in effetti, gli utenti collocati coattivamente possono essere rilasciati solo quando il loro stato lo consente (art. 45 LASP) e nulla dimostra che i curanti della CPC abbiano fissato il ricorrente al letto senza una reale, grave necessità e oltre quanto indispensabile (art. 40 cpv. 2 LASP);

che sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame va respinto nella misura in cui è ricevibile; non si preleva tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Per questi motivi,

visti gli art. art. 397a ss. CC; 19 ss., 30 ss., 40, 45, 50 e 52 LASP;

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si preleva tassa di giudizio.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia civile, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione a: · .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario