Property Owner v. Municipality Regarding Public Right of Passage and Supervisory Intervention Inadmissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner sought to compel a municipality, through a supervisory intervention request to the State Council, to establish a necessary public right of passage over neighboring communal land in the zoning plan to access their property, which the State Council rejected. The Administrative Court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant law governing supervisory proceedings, an appeal against the State Council's decision *not* to grant an intervention request is inadmissible because the rejection leaves the appellant's legal situation unchanged and therefore does not constitute an injury to a legitimate interest required for an appeal against the supervisory authority's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 194 cpv. della legge, Art. 195 cpv. 1 LOC, Art. 196 cpv. 1 LOC, Art. 196a cpv. 1 LOC, Art. 196c cpv. 1 LOC, Art. 207 cpv. 1 LOC; Property Owner v. Municipality Regarding Public Right of Passage and Supervisory Intervention Inadmissibility: The Administrative Court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant law governing supervisory proceedings, an appeal against the State Council's decision *not* to grant an intervention request is inadmissible because the rejection leaves the appellant's legal situation unchanged and therefore does not constitute an injury to a legitimate interest required for an appeal against the supervisory authority's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision, this article regulates the right of appeal against decisions made by the Council of State as the supervisory authority, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited in the preamble and applied in the dispositive concerning the reimbursement of legal costs (repetition fees).
Cited in the preamble and applied in the dispositive concerning the imposition of court fees.
Testo completo
Incarto n. 52.2008.361 · Lugano 16 gennaio 2009 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretaria: · Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 settembre 2008 della
RI 1 patrocinata da: PA 1 contro
la decisione 10 settembre 2008 del Consiglio di Stato (n. 4631) che respinge l'istanza d'intervento inoltrata dall'insorgente allo scopo di ingiungere al comune di __________ di predisporre nel piano regolatore un diritto di passo necessario di natura pubblica a favore della part. 4650 attraverso la part. 4649 del patriziato di __________;
viste le risposte:
- 13 ottobre 2008 del comune di __________;
- 13 ottobre 2008 del patriziato di __________;
- 14 ottobre 2008 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La RI 1 (__________), qui ricorrente, è proprietaria dal 2002 di un terreno (part. 4650) situato a __________, fuori della zona edificabile e ricoperto per la maggior parte da bosco, ad eccezione di una superficie di circa 2'000 mq di roccia granitica pregiata.
L'accesso al fondo era dato, di fatto, attraverso la sottostante part. 4649, di proprietà del locale patriziato, che la ricorrente ha avuto in locazione sino alla fine del 2002, dopo che aveva cessato l'attività.
B. Il 15 ottobre 2007 la RI 1ha inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza d'intervento nei confronti del comune di __________, chiedente che fosse fatto ordine al municipio di predisporre nel piano regolatore un diritto di passo necessario di natura pubblica a favore del suo fondo attraverso il terreno del patriziato.
C. Con decisione 10 settembre 2008 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza, ritenendo che non fossero dati i presupposti né dell'art. 19 della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), né degli art.
41 e 19 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).
D. Contro la predetta decisione, la ditta RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che gli atti siano ritornati al Consiglio di Stato affinché in qualità di autorità di vigilanza ordini al municipio di predisporre nel piano regolatore un diritto di passo necessario a carico del fondo del patriziato per accedere alla sua particella.
Dei motivi addotti dall'insorgente si dirà par quanto necessario nei considerandi di diritto.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il patriziato e il comune, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno semmai discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. Giusta l’art. 194 cpv. della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), i comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato.
La vigilanza sui comuni, soggiunge l’art.
195 cpv. 1 LOC, ha per oggetto:
a) il controllo di legalità sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei comuni e dei loro organi;
b) il controllo di opportunità, limitato all’arbitrio;
c) la sorveglianza sull’amministrazione in genere;
d) i provvedimenti adottati dal presidente dell’assemblea o del consiglio comunale nell’ambito delle sue competenze.
I procedimenti di vigilanza sono aperti, d'ufficio o su istanza privata, a carico degli organi comunali e dei loro membri, quando sussista indizio o sospetto di cattiva amministrazione (art. 196 cpv. 1 LOC). L’istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura di ricorso (art. 196a cpv. 1 LOC). L’introdu-zione dell’istanza d'intervento non dà diritto all’apertura di un procedimento di vigilanza (art. 196a cpv. 2).
L’autorità di vigilanza, dispone ancora l’art. 196c cpv. 1 LOC, annulla le risoluzioni degli organi comunali o ordina l’adozione di provvedimenti particolari, allorquando, cumulativamente:
a) l’agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
b) lo impongano interessi collettivi preponderanti.
2. A norma dell'art. 207 cpv. 1 LOC, le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione degli art. da 194 a 206 sono inappellabili. Chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, ha tuttavia diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2).
La lesione di legittimi interessi presuppone un intervento dell'autorità di vigilanza. Soltanto la modifica di decisioni prese dall'autorità comunale o l'adozione di particolari provvedimenti a carico di singoli amministrati è atta a ledere legittimi interessi. La lesione dei legittimi interessi deve scaturire dalla decisione dell'autorità di vigilanza. Non basta che il ricorrente che ha sollecitato l'intervento dell'autorità di vigilanza versi in una situazione pregiudizievole per i suoi legittimi interessi.
L'autorità di vigilanza non è obbligata a dar seguito alle denunce ed alle domande d'intervento. Il rifiuto dell'autorità di vigilanza di dar seguito ad una richiesta d'intervento non è quindi atto a pregiudicare gli interessi del denunciante. Contro la decisione del Consiglio di Stato di non dar seguito ad una richiesta d'intervento non è quindi dato ricorso (DTF 111 Ia 280 consid. 2a e rif. ivi citati; RDAT II-2003 n. 10 consid. 1.1).
3. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato si è rifiutato di dar seguito alla domanda inoltratagli dalla ditta RI 1 affinché intervenisse quale autorità di vigilanza nei confronti del comune di __________ per imporgli di pianificare una strada d'accesso al suo fondo attraverso la proprietà del patriziato.
La decisione del Governo ha lasciato immutata la situazione della richiedente. Non ha leso alcun interesse legittimo dell'istante.
Il ricorso va dunque dichiarato irricevibile poiché la decisione non è impugnabile.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28, 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 194, 195, 196a e 196c, 207 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.- al patriziato di __________ a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110 LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a: · ; ; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria