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52.2008.268 • TCA TI 52.2008.268 Generato dall'IA

Driver's License Revocation Upheld for Dangerous Traffic Violation

Numero d'incarto 52.2008.268
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court dismissed an appeal against a three-month driver's license revocation, which was imposed following a final criminal conviction for dangerous traffic violations, specifically passing three vehicles on the right side of the highway. The court reasoned that the administrative authority was bound by the criminal ruling classifying the act as a serious offense under relevant traffic laws, which mandated a minimum three-month revocation, thereby precluding the requested reduction to one month, and further determined that the appellant's right to be heard was adequately satisfied through written submissions.

Regesto Legislator

Ufficiale

Revoca della licenza di condurre di 3 mesi per infrazione grave (sorpasso sulla destra in autostrada). La durata minima della revoca e del periodo di prova è fissata inderogabilmente dalla legge e non può quindi essere ridotta

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione ritiro della concessione applicazione delle leggi sanzione amministrativa guida in stato di inattitudine diritto legale

Disposizioni normative citate

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Art. 33 cpv. 1 dell
a LCStr, così come dell'art. 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
Art. 90 cifra
L'insorgente è stato condannato con sentenza cresciuta in giudicato per violazione aggravata alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr, per cui non si poteva fare a meno di revocargli la patente durante 3 mesi, minimo imposto dalla legge in caso di infrazione grave.
Art. 10 LALCStr
Cited in the reasoning for the court's jurisdiction (Art. 10 cpv. 2 LALCStr) and timely filing (Art. 10 LALCStr), but not explicitly named in the dispositive orders (only referenced generally in the 'visti gli art.' section).
Art. 18 cpv. 1 LPamm
1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv.
Art. 63 cpv. 2 LPamm
Trattasi tuttavia di una nuova domanda, mai avanzata e decisa in precedenza, che in quanto tale risulta improponibile in questa sede (vedi art. 63 cpv. 2 LPamm).
Art. 28 LPamm
Applied in the final order to impose the costs of the proceedings on the appellant due to the rejection of the appeal.
art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr
The court rejected the appeal, implicitly confirming the application of the statutory minimum sanction for a serious traffic offense based on this provision.
art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr
The court rejected the appeal, implicitly confirming the application of the statutory minimum sanction for a serious traffic offense based on this provision.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr

The court rejected the appeal, implicitly confirming the application of the statutory minimum sanction for a serious traffic offense based on this provision.

art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr

The court rejected the appeal, implicitly confirming the application of the statutory minimum sanction for a serious traffic offense based on this provision.

art. 90 LCStr

While cited in the preamble to the decision, this article defines the underlying criminal offense that necessitated the administrative measure, which was upheld.

art. 10 LALCStr

Cited in the reasoning for the court's jurisdiction (Art. 10 cpv. 2 LALCStr) and timely filing (Art. 10 LALCStr), but not explicitly named in the dispositive orders (only referenced generally in the 'visti gli art.' section).

art. 43 LPamm

Cited in the reasoning regarding the appellant's standing (legitimation active) but not explicitly named in the dispositive orders (only referenced generally in the 'visti gli art.' section).

art. 28 LPamm

Applied in the final order to impose the costs of the proceedings on the appellant due to the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2008.268 · Lugano 22 ottobre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Damiano Bozzini

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 luglio 2008 di

RI 1 contro

la decisione 24 giugno 2008 (n. 3412) del Consiglio di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 20 maggio 2008 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

viste le risposte:

- 2 settembre 2008 del Consiglio di Stato;

- 9 settembre 2008 della Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, cittadino tedesco domiciliato a __________, è nato il 3 marzo 1950 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nell’aprile del 1970. Al casellario della circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico.

B. L’8 ottobre 2005, verso le ore 12.20, RI 1 stava viaggiando sulla A1 in direzione di Berna, allorquando è stato fermato a __________ da una pattuglia della polizia cantonale di __________ che l'ha posto in contravvenzione per aver superato sulla destra tre automobili. La manovra è stata effettuata in territorio di __________ alla guida della vettura “Mercedes” targata __________, con uno spostamento dalla corsia di sorpasso a quella normale di marcia.

C. A seguito dell'accaduto, il 23 gennaio 2006 il Bezirksamt di __________ ha condannato RI 1 al pagamento di una multa di fr. 500.-, oltre a spese e a tassa di giustizia, per violazione degli art. 35 cpv. 1 e 90 cifra 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 36 cpv. 5 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11).

Il Bezirksgericht di __________, con giudizio 27 aprile 2007, e in seguito l’Obergericht del canton __________, con sentenza 30 gennaio 2008, hanno confermato la pena irrogata, respingendo i gravami contro di essa presentati dal multato. La decisione dell'ultima istanza di ricorso cantonale è regolarmente passata in giudicato.

D. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, in data 20 maggio 2008 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di 3 mesi (dal 23 giugno 2008 al 22 settembre 2008), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16*c* cpv. 1 lett. a e 16*c* cpv. 2 lett. a LCStr, così come dell'art. 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

E. Il 4 giugno 2008 il legale di RI 1 ha impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato onde ottenerne l'annullamento, lamentando in particolare una violazione del diritto di essere sentito ed una valutazione errata dell’infrazione dal profilo della sua gravità.

Lo stesso giorno il ricorrente ha tuttavia inviato la sua licenza di condurre alla Sezione della circolazione, in modo da scontare i 3 mesi di revoca inflittigli. Conseguentemente al deposito della patente, con risoluzione 10 giugno 2008 la Sezione della circolazione ha modificato il periodo di revoca, fissandolo dal 5 giugno 2008 al 4 settembre 2008. Questa decisione non è stata oggetto di alcuna rimostranza.

F. Con giudizio 24 giugno 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento originario di revoca.

L'autorità di ricorso di prime cure ha escluso che il diritto di essere sentito del ricorrente fosse stato violato, dato che la Sezione della circolazione gli aveva dato la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e che l'interessato aveva fatto ampio uso di questa prerogativa.

Quanto all'importanza del reato commesso, il Governo ha ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata agli esiti della procedura penale. L'insorgente è stato condannato con sentenza cresciuta in giudicato per violazione aggravata alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr, per cui non si poteva fare a meno di revocargli la patente durante 3 mesi, minimo imposto dalla legge in caso di infrazione grave.

G. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'applicazione di una misura ragionevole, ovvero una revoca della licenza di condurre di un mese ed un periodo di prova limitato a 6 o 12 mesi.

Il ricorrente ripropone in sostanza le tesi sollevate innanzi all'istanza inferiore, ribadendo in particolare che l’autorità cantonale ha violato il suo diritto di essere sentito ed avrebbe dovuto rivedere autonomamente la fattispecie. Il che le avrebbe permesso di stabilire che non vi è stata una messa in pericolo concreta del traffico e un'infrazione grave suscettibili di giustificare una revoca della patente di 3 mesi.

H. All'accoglimento del ricorso si oppone il CO 2, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Ad identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei considerandi seguenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

1.2. La legittimazione attiva del ricorrente è data dall'art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Secondo la giurisprudenza federale, l'insorgente conserva infatti un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata nonostante abbia già scontato la revoca, poiché la sanzione e la sua iscrizione nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) creano un precedente che in caso di recidiva può far scattare il cosiddetto sistema a cascata istituito dal nuovo diritto entrato in vigore il 1° gennaio 2005 e incidere pesantemente sulla commisurazione del provvedimento conseguente all'ultima infrazione commessa (STF 1C_74/2007 del 10 settembre 2007).

1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv.

1 LPamm).

2. A torto RI

1 si duole di una violazione del suo diritto di essere sentito per non esser stato convocato di persona presso l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (UGC) prima che fosse emanata la controversa decisione di revoca.

Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) garantisce la partecipazione del singolo ad una procedura amministrativa o giudiziaria che lo concerne (DTF 117 Ib consid. 4b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 483), ma non comporta l'obbligo per l'autorità di ascoltare oralmente le parti, essendo sufficiente che esse possano far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF

125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Scolari, op. cit., n. 494).

Nel caso di specie, l'8 maggio 2008 l'UGC ha avvisato il ricorrente della possibile adozione di una misura amministrativa, invitandolo a prendere posizione in merito. RI 1 ha risposto per iscritto il 14 maggio seguente, annotando tra l'altro di non aver messo concretamente in pericolo la sicurezza stradale, di avere un'ottima reputazione quale conducente di veicoli a motore e di aver bisogno della patente sia per lavoro, sia per visitare la madre ormai anziana. Il ricorrente ha insomma potuto difendersi al meglio ed il suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato.

3. Nelle sue conclusioni RI 1 ha postulato innanzi tutto la riduzione ad un mese del periodo di revoca. In secondo luogo, ha chiesto di abbreviargli il periodo di prova a 6-12 mesi, ovvero di modificare la durata del lasso di tempo entro il quale in veste di conducente deve comportarsi correttamente per non incorrere nelle penalità del sistema a cascata istituito dal nuovo diritto. Trattasi tuttavia di una nuova domanda, mai avanzata e decisa in precedenza, che in quanto tale risulta improponibile in questa sede (vedi art. 63 cpv. 2 LPamm).

Quand'anche questo Tribunale la potesse ammettere, il ricorrente non ne trarrebbe comunque alcun giovamento. L'8 ottobre 2005 RI 1 ha infatti sorpassato tre veicoli in corsa usufruendo della corsia destra dell'autostrada, manovra considerata dalla giurisprudenza come gravemente lesiva della sicurezza del traffico anche in assenza di una messa in pericolo concreta (DTF 126 IV consid. 3 e rimandi). Non per nulla l’Obergericht del canton __________, accertata la sussistenza del reato, lo ha qualificato alla stregua di un'infrazione grave alle norme della circolazione giusta l'art.

90 cifra 2 LCStr e la Sezione della circolazione, vincolata agli esiti della procedura penale (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II

214 consid. 3a), ha inflitto all'insorgente una revoca della licenza di condurre di tre mesi (il minimo previsto dalla legge) in applicazione degli art. 16*c* cpv. 1 lett. a e 16*c* cpv. 2 lett. a LCStr. Ne segue che una riduzione della revoca ad un mese non entra in linea di conto. Nei casi previsti dall'art. 16*c* LCStr come quello all'esame non è infatti possibile revocare la licenza di condurre per una durata inferiore ai minimi legali fissati da detta disposizione, nemmeno in presenza di circostanze particolari (DTF 132 II 234, consid. 2).

Stante la gravità del reato commesso, qualora dovesse incappare in ulteriori trasgressioni alla guida di un veicolo a motore il ricorrente rischia le seguenti sanzioni amministrative:

· *revoca della licenza di condurre di almeno un mese in caso di infrazione lieve commessa entro due anni dalla scadenza della revoca appena scontata;*

· *revoca della licenza di condurre di almeno 4 mesi in caso di infrazione medio grave commessa entro due anni dalla scadenza della revoca appena scontata;*

· *revoca della licenza di condurre di almeno 12 mesi in caso di nuova infrazione grave commessa entro 5 anni dalla scadenza della revoca appena scontata.*

Questi provvedimenti e i termini che li accompagnano sono fissati inderogabilmente dalla legge e non possono essere modificate a discrezione dell'autorità amministrativa (vedi art. 16*a* cpv. 2, 16*b* cpv. 2 lett. b e 16*c* cpv. 2 lett. c LCStr).

4. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16*a*, 16*b*, 16*c*, 17, 90 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione a: · .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario