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52.2008.237 • TCA TI 52.2008.237 Generato dall'IA

Petitioner v. State Council (Building Permit Rejection for Bar-Cafeteria Conversion in Agricultural Zone)

Numero d'incarto 52.2008.237
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The petitioner sought a building permit to convert part of an existing shop, located on a property with a gas station in an agricultural zone (authorized in 1972), into a bar-cafeteria with seating. The administrative court upheld the prior rejection by the State Council, reasoning that the proposed change of use falls exclusively under the scope of the federal law concerning the planning of territory for non-conforming commercial facilities (art. 37*a* LPT) and is prohibited because establishing a public eating/drinking establishment would create new and significant environmental and spatial repercussions, specifically increased traffic, noise, water/electricity consumption, and waste generation, as stipulated by the relevant ordinance (art. 43 para. 1 lit. b OPT), regardless of the existing heavy traffic on the adjacent cantonal road.

Regesto Legislator

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Art. 43 OPT, Art. 43 cpv. 1 lett. b OPT, Art. 18 cpv. 1 LPamm, Art. 43 cpv. 1 OPT, Art. 28 LPamm, art. 37a LPT; Petitioner v. State Council (Building Permit Rejection for Bar-Cafeteria Conversion in Agricultural Zone): The administrative court upheld the prior rejection by the State Council, reasoning that the proposed change of use falls exclusively under the scope of the federal law concerning the planning of territory for non-conforming commercial facilities (art. 37*a* LPT) and is prohibited because establishing a public eating/drinking establishment would create new and significant environmental and spatial repercussions, specifically increased traffic, noise, water/electricity consumption, and waste generation, as stipulated by the relevant ordinance (art. 43 para. 1 lit. b OPT), regardless of the existing heavy traffic on the adjacent cantonal road.

Parole chiave

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diritto agrario portata della legge del contratto licenza edilizia zona edificabile stabilimento commerciale beni statali Trasformazione di un negozio in esercizio pubblico fuori delle zone edificabili

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 37a LPT

Cited as the applicable substantive law provision justifying the rejection of the appeal regarding the change of use outside the development zone.

art. 43 OPT

Cited as the implementing provision of Art. 37a LPT, specifically paragraph 1 letter b, used to reject the appeal based on environmental impact.

art. 28 LPamm

Cited in the final orders to determine the allocation of costs following the rejection of the appeal.

art. 18 cpv. 1 LPamm

Cited as the procedural basis allowing the decision to be made based on the case file without further investigation.

art. 21 LE

Cited in the final orders regarding the authority's competence, although the final decision relies on planning law provisions.

art. 82 segg. LTF

Cited to specify the procedural rules for filing an appeal to the Federal Supreme Court against the decision.

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Testo completo

Incarto n. 52.2008.237 · Lugano 7 luglio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 febbraio 2008 dell'

RI 1 patrocinata da: PA 1 contro

la risoluzione 12 febbraio 2008 (n. 736) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente contro la decisione 31 gennaio 2007 con cui il municipio di Genestrerio le ha negato la licenza edilizia per il cambiamento di destinazione di una parte di della stazione di rifornimento di carburante, con annesso un negozio, al mapp. 97 di quel comune, in bar-caffetteria-paninoteca;

viste le risposte:

- 6 marzo 2008 del municipio di Genestrerio;

- 11 marzo 2008 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. La RI 1 è proprietaria del mapp. 97 di Genestrerio, dove gestisce una stazione di benzina ed un negozio. Il fondo, di complessivi 1'822 mq, è posto lungo la strada cantonale che dall'incrocio __________conduce verso i valichi di __________ e __________ ed è così censito a RF:

A) distributore benzina mq 186

B) autorimessa mq 40

C) lavaggio mq 21

G) pensilina mq 207

K) fabbricato mq 28

d) piazzale mq 790

e) piazzale mq 550

Il mapp. 97 è ubicato nella zona agricola del piano regolatore.

B. a. Il 16 dicembre 2004, la ricorrente ha chiesto al CO 2 il permesso di utilizzare all'interno del fabbricato sub A una superficie di circa 40 mq del negozio (di complessivi circa 125 mq) per ricavare un bar-caffetteria-paninotecadotato di ventiquattro posti a sedere (sei tavoli) e di un'entrata separata. Al progetto si sono tempestivamente opposti CO 1 ed il Dipartimento del territorio; quest'ultimo lo ha segnatamente ritenuto contrario agli art. 37*a* della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e 43 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), in quanto generante delle nuove implicazioni rilevanti su territorio ed ambiente, soprattutto maggior traffico e maggiori emissioni foniche.

b. Preso atto dell'avviso negativo espresso dall'autorità cantonale, con risoluzione 10 marzo 2005 il municipio ha negato all'insorgente la licenza edilizia.

C. Con giudizio 17 agosto 2005, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dalla ricorrente contro la suddetta decisione municipale. Anche il Governo ha negato che il controverso intervento edilizio potesse beneficiare di un'autorizzazione giusta gli art. 37*a* LPT e art. 43 OPT.

D. Adito dall'__________, con sentenza 20 marzo 2006 questo Tribunale ha annullato il giudizio governativo, per mancanza di accertamenti in merito al momento della costruzione della stazione di distribuzione di carburante, determinante per decidere in merito all'applicabilità della pertinente normativa federale. Gli atti sono quindi stati retrocessi al Consiglio di Stato, affinché completasse l'istruttoria ed emettesse un nuova decisione.

E. Dopo aver accertato che la stazione di rifornimento era stata autorizzata il 2 maggio 1972, con risoluzione 26 settembre 2006 il Governo ha a sua volta annullato la decisione municipale di diniego della licenza 10 marzo 2005, retrocedendo gli atti al Dipartimento del territorio per la riformulazione dell'avviso cantonale.

F. Esperite le necessarie verifiche, il 23 gennaio 2007 il dipartimento ha indi riconfermato la propria opposizione al rilascio del permesso per motivo di contrasto sia con gli art. 37*a* LPT e 43 OPT che con gli art. 24*c* LPT e 42 OPT. Il municipio ha indi nuovamente negato il permesso di costruzione con decisione 31 gennaio 2007.

G. Adito dall__________, con risoluzione 12 febbraio 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso. Rilevata la sola applicabilità del solo art. 37*a* LPT, in quanto lex specialis rispetto all'art. 24*c* LPT, esso ha condiviso i motivi addotti dal dipartimento nell'avviso cantonale: l'intervento edile procurava implicazioni rilevanti su territorio ed ambiente e si poneva pertanto in contrasto con l'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT.

H. Contro il predetto giudizio governativo la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio della licenza edilizia richiesta in virtù degli art. 24*c* e 37*a* LPT. Sostiene, in particolare, che a fronte dell'intenso traffico lungo la strada cantonale, quello indotto dal nuovo esercizio pubblico, che verrebbe chiuso insieme con la stazione di distribuzione dei carburanti (22.00), sarebbe del tutto trascurabile e quindi insuscettibile di far insorgere nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT. Il nuovo bar avrebbe altresì un effetto deterrente nei confronti di potenziali rapinatori. Il giudicato governativo, arbitrario, violerebbe di conseguenza la garanzia della proprietà e la libertà economica dell'insorgente. La ricorrente chiede inoltre al Tribunale di accertare preliminarmente la carenza *"di legittimazione"* (recte: della qualità di parte) di __________ e, di conseguenza, di non intimargli il ricorso e di estromettere dall'incarto quanto prodotto dallo stesso.

I. Il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa. Il municipio di Genestrerio rileva che l'avviso cantonale negativo è vincolante per il comune. __________, cui è stata intimata l'impugnativa, non ha formulato osservazioni.

L. Con sentenza 4 luglio 2008 il Tribunale ha accolto, parzialmente, la domanda processuale della ricorrente, ed ha escluso __________ dalla procedura.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, LE; RL 7.1.2.1), il ricorso è tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE, 43 LPamm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2. 2.1. Al mapp. 97 di Genestrerio, ubicato nella zona agricola del piano regolatore, insiste una stazione di distribuzione di carburante con annesso un negozio. Com'è stato accertato dal Consiglio di Stato, la costruzione è stata autorizzata il 2 maggio 1972, quando ancora non esisteva un piano d'utilizzazione comunale. La ricorrente intende ora trasformare 40 mq del negozio (attualmente di complessivi mq 125) in un esercizio pubblico; più precisamente in un bar-caffetteria-paninoteca con 24 posti a sedere. Nel giudizio impugnato il Governo ha preliminarmente stabilito che la domanda doveva esse esaminata alla luce del solo art. 37*a* LPT in quanto lex specialis rispetto all'art. 24*c* LPT. Ha in seguito negato che l'intervento in parola potesse però beneficiare di un'autorizzazione giusta la predetta disposizione e l'art. 43 OPT. La realizzazione del bar avrebbe comportato un aumento del traffico con nuove ed importanti ripercussioni foniche e atmosferiche su territorio e ambiente ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT. Poco importava che non si rendeva necessaria la creazione di nuovi posteggi.

2.2. Il Tribunale condivide anzitutto l'opinione del Governo in merito al diritto applicabile. Fuori dalla zona edificabile, i cambiamenti di destinazione di edifici e impianti utilizzati a scopo commerciale, eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani di utilizzazione, ricadono nel campo di applicazione del (solo) art. 37*a* LPT, in quanto lex specialis rispetto all'art. 24*c* LPT (cfr. STA nell'inc. 52.2000.212 consid. 6; USTE, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, Autorizzazioni in virtù dell'art. 24*c* LPT, Berna 2001, cifra 5.7.1).

2.3. Attraverso l'art. 37*a* LPT il legislatore federale ha delegato al Consiglio federale il compito di stabilire a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d’utilizzazione. In ossequio al mandato conferitogli, il Consiglio federale ha stabilito all'art.

43 cpv. 1 OPT, che cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale e divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se, cumulativamente: l’edificio o l’impianto è stato legalmente costruito o modificato (lett. a); non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente (lett. b); la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale (lett. c); è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente (lett. d) ; tutti i costi d’infrastruttura, causati dal cambiamento di destinazione degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario (lett. e); non vi si oppongono interessi importanti della pianificazione del territorio (lett. f).

2.4. Nel caso in esame, è in discussione la trasformazione di una parte di 40 mq dell'esistente negozio in esercizio pubblico; più precisamente in un bar-caffetteria-paninoteca con 24 posti a sedere. A giudizio dell'autorità inferiore questa modifica comporta delle nuove implicazioni rilevanti su territorio ed ambiente, per cui disattende l'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT. Anche su questo punto il giudizio governativo merita di essere condiviso. In effetti, la creazione di un esercizio pubblico richiama indubbiamente un significativo, ulteriore flusso di veicoli verso la struttura esistente; dunque anche un numero maggiore di persone, che si fermano alla stazione per periodi più prolungati, provocando un impatto sull'ambiente maggiore rispetto a quello cagionato da un negozio. A parte l'aumento del traffico (e del relativo inquinamento) e delle necessità di parcheggio, la trasformazione concretizza difatti anche un maggior consumo di acqua ed elettricità, una maggiore produzione di rifiuti, delle nuove esalazioni di cucina, una maggior produzione di acque luride da smaltire. Trattasi, pertanto, di nuove, accresciute ripercussioni sul territorio e sull'ambiente, per nulla trascurabili, direttamente dipendenti dal mutamento della prospettata modalità di utilizzazione di questa parte dell'edificio esistente: per la stessa la clientela, essenzialmente di transito, che effettua brevi soste per acquisti di merce da asporto, viene sostituita da una clientela che viene a sostare durevolmente ed a mangiare e bere sul posto (cfr. nello stesso senso, per il caso della trasformazione di uno spaccio in grotto, STA 52.2000.212 del 16 ottobre 2001 consid. 6). La creazione di un nuovo esercizio pubblico al mapp.

97 si rivela dunque incompatibile con l'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT.

2.5. Invano la ricorrente sostiene la tesi contraria, adducendo che la strada su cui si affaccia la stazione di distribuzione di carburanti presta un traffico intenso: le ripercussioni determinanti per l'applicazione dell'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT sono quelle prodotte dall'edificio interessato dal cambiamento di destinazione, non quelle esistenti nelle adiacenze. Del pari, nemmeno il fatto che l'esercizio pubblico ossequierebbe gli orari di chiusura serali (22'00) della stazione di distribuzione dei carburanti (allegazione che non corrisponde però alle indicazioni fornite in sede di presentazione della domanda di costruzione) permette di mutare questa conclusione. Irrilevante appare infine, sotto l'aspetto del diritto pianificatorio che si tratta di applicare, il motivo secondo cui l'apertura di un esercizio pubblico permette di migliorare la lotta alle rapine ai distributori.

Non sembra, da ultimo, inutile rammentare - a fronte della tendenza della ricorrente a minimizzare le ripercussioni prodotte dal prospettato esercio pubblico - che le autorizzazioni in virtù dell'art.

43 OPT non possono essere semplicemente rilasciate secondo il principio *"commercio rimane commercio"*; al contrario esse devono tener conto delle ripercussioni provocate dall'attività concretamente prospettata le quali, a dipendenza del genere di commercio, possono essere differenti risp. molto differenti in confronto a quelle dell'attività che viene abbandonata (cfr. Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar RPG 2006, n. 5 all'art. 37a; USTE, Nuovo diritto della pianificazione del territorio, Commenti relativi all'OPT, Berna 2001, ad art. 43).

3. L'intervento in rassegna non può pertanto essere autorizzato già per motivo di contrasto con l'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT. Non appare, di conseguenza, necessario esaminare se siano soddisfatti gli altri requisiti previsti da tale disposto ed, eventualmente, quelli sanciti ai capoversi 2 e 3 dello stesso.

4. Il ricorso dev'essere respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE, 24*c*, 37*a* LPT; 43 OPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 1'200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione a: · ; ; ; .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario