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52.2008.103 • TCA TI 52.2008.103 Generato dall'IA

Appeal Against Denial of Retrospective Building Permit for Non-Compliant Agricultural Structure

Numero d'incarto 52.2008.103
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought a retrospective building permit for an agricultural equipment shed and awning constructed partly in an agricultural zone and partly in a wooded area. The administrative court rejected the appeal, upholding the denial by the lower administrative authority, because the structure failed to meet the mandatory minimum distance requirement of 10 meters from the forest boundary as stipulated by cantonal forest law, with the construction being significantly closer, which precluded authorization even under exceptional derogation possibilities. The court also dismissed the appellant's arguments regarding the nature of the surrounding woods and claims of unequal treatment based on prior unrelated authorizations, confirming that the existing non-compliant construction could not be legalized *a posteriori*.

Regesto Legislator

Ufficiale

Formazione di un deposito per attrezzi e macchinari agricoli. Nella procedura di rilascio della licenza edilizia non possono essere rimessi in discussione la natura ed i limiti dell'area boschiva precedentemente accertati dal Consiglio di Stato con risoluzione cresciuta in giudicato

Parole chiave

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diritto agrario obbligo del permesso di costruzione zona inedificabile disparità di trattamento autorità amministrativa divieto di costruzione di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 22 LPT
Cited in the final orders as part of the legal basis for building permits, although the rejection was based on the forest distance rule.
Art. 24 LPT
22 LPT e non dal profilo dell'art. 24 LPT applicato dal Dipartimento, ha ritenuto che l'opera non potesse essere comunque autorizzata siccome lesiva della distanza minima dal bosco e delle prescrizioni volte alla tutela del paesaggio.
Art. 18 cpv. 1 LPamm
Il sopralluogo richiesto dall'insorgente non appare atto a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, atteso che l'ubicazione e le caratteristiche del controverso deposito emergono con sufficiente chiarezza dalla documentazione presente nell'incarto (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Art. 22 cpv. 1 LPT
Giusta gli art. 22 cpv. 1 LPT e 67 cpv.
Art. 22 cpv. 2 lett. a LPT
L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv.
Art. 16a LPT
Nella zona agricola sono ammessi solo gli edifici ed impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura o che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola (art. 16a LPT).
Art. 6 LCFo
Cited in the final orders, this article establishes the minimum distance from the forest that must be respected, which was the main ground for rejecting the appeal.
Art. 6 cpv. 2 LCFo
la norma risulta inapplicabile, dovendo fare testo, nel caso concreto, la distanza minima di 10 m stabilita dall'art. 6 cpv. 2 LCFo (STA 52.2001.206 del 16 luglio 2001).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 6 LCFo

Cited in the final orders, this article establishes the minimum distance from the forest that must be respected, which was the main ground for rejecting the appeal.

art. 22 LPT

Cited in the final orders as part of the legal basis for building permits, although the rejection was based on the forest distance rule.

art. 28 LPamm

Cited in the final orders to impose court costs on the appellant based on the outcome of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 52.2008.103 · Lugano 3 ottobre 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Raffaello Balerna

segretario: · Gabriele Fossati, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 marzo 2008 di

RI 1., __________, contro

la decisione 19 febbraio 2008 (n. 907) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 15 ottobre 2007 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia a posteriori per la formazione di un deposito per attrezzi e macchinari agricoli sulla part. n. 572;

viste le risposte:

- 18 marzo 2008 del Consiglio di Stato;

- 20 marzo 2008 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Dopo

vicissitudini che non occorre riassumere, il 28 agosto 2007 RI 1 ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria per la formazione

di un deposito per attrezzi e macchinari agricoli sulla part. n. 572, in parte ubicata in zona agricola e in parte ricoperta da bosco. L'insediamento, un tempo

utilizzato da un'impresa edile, comprende attualmente due manufatti: un box prefabbricato

in lamiera destinato al ricovero degli attrezzi di m 2.60 x 5.20 (h 2.10 m), affiancato da una tettoia di 59.85 mq di superficie riservata alla copertura dei macchinari,

sorretta da 8 pilastri alti da 1.60 a 2.70 m infissi nella platea del pregresso deposito edile.

Il Dipartimento del territorio si è opposto all'intervento, ritenendo insoddisfatti i requisiti posti dall'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del

22 giugno 1979 (LPT; RS 700) per la costruzione di opere al di fuori della zona edificabile e rilevando la violazione della distanza minima dal bosco fissata dall'art.

6 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1). L'autorità cantonale ha inoltre considerato il deposito incompatibile con le norme del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) e del relativo regolamento d'applicazione (RDLBN; RL 9.3.1.1.1).

Adeguandosi al preavviso dipartimentale, il 15 ottobre 2007 il municipio ha negato la licenza edilizia.

B. Con giudizio

19 febbraio 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso in sanatoria, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'insorgente.

L'autorità di ricorso di prime cure, pur sottolineando che la fattispecie avrebbe dovuto essere esaminata in base all'art. 22 LPT e non dal profilo dell'art. 24 LPT applicato dal Dipartimento, ha ritenuto che l'opera non potesse essere comunque autorizzata siccome lesiva della distanza minima dal bosco e delle prescrizioni volte alla tutela del paesaggio.

C. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando il rilascio della licenza postulata.

L'insorgente ha contestato le valutazioni esperite dall'Ufficio della natura e del paesaggio, sostenendo che l'opera, situata in una radura e quindi nascosta alla vista di terzi, non può essere considerata deturpante. Ha evidenziato inoltre che la foresta in questione è in realtà un'area isolata, "un ciuffo di bosco" circondato da prati, vigne, costruzioni e una strada. In tali circostanze, la rigorosa applicazione delle norme che la tutelano (segnatamente quelle relative alle distanze minime da mantenere in caso di edificazione) non si giustificherebbe, dovendo essere per contro favorito lo sfruttamento agricolo del fondo. Ragioni dedotte dal principio dell'uguaglianza giuridica, intesa come parità di trattamento, imporrebbero

d'altronde il rilascio del chiesto permesso di costruzione. A riguardo, il ricorrente ha indicato due sentenze del Tribunale federale,

con le quali sono state confermate sia l'autorizzazione ad effettuare un dissodamento, sia la licenza edilizia per posare una baracca/tettoia adibita a riparo per utensili e macchinari sulla confinante part. n. 562 (STF A 379/81 del 16 luglio 1984 e 1A.96/1992 del 6 maggio 1993, quest'ultima pubblicata nella RDAT I-1994 n. 25).

D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Il municipio di __________ ha rinunciato a formulare proposte di giudizio, stante la competenza cantonale in materia di permessi per costruzioni poste al di fuori della zona edificabile.

Il Dipartimento del territorio è invece rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza e destinatario della decisione impugnata, è certa (art. 21 cpv. 2 LE).

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti. Il sopralluogo richiesto dall'insorgente non appare atto a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, atteso che l'ubicazione e le caratteristiche del controverso deposito emergono con sufficiente chiarezza dalla documentazione presente nell'incarto (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2. 2.1. Giusta gli art. 22 cpv. 1 LPT e 67 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1), edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).

2.2. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT).

Nella zona agricola sono ammessi solo gli edifici ed impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura o che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola (art. 16a LPT). La conformità alla zona agricola presuppone che gli edifici e gli impianti siano in concreto obiettivamente necessari, segnatamente quanto a ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razionale del suolo, ritenuto che all'edificazione non devono comunque opporsi interessi pubblici preponderanti (STF 1A.6/2000 del 5 maggio 2000; DTF 125 II 278, consid. 3a e rinvii).

2.3. Nel caso di specie, nessuna autorità ha esaminato se le opere dedotte in licenza siano conformi alla zona agricola in cui si trovano e possano quindi essere poste al beneficio di un permesso ordinario a posteriori. In questa sede la tematica può restare aperta, poiché i manufatti presenti sul mapp. 572 di __________, configurabili alla stregua di nuove costruzioni, non possono essere in ogni modo autorizzati per i motivi che seguono.

3. 3.1. Le norme sulle distanze dal bosco perseguono scopi di polizia edilizia e scopi di polizia forestale. Come norme di polizia edilizia servono a proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla caduta di alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra. Come norme di polizia forestale mirano invece a salvaguardare l'area forestale dagli inconvenienti derivanti da un'eccessiva vicinanza delle costruzioni (Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs-, Bauund besonderes Umweltschutzrecht,

3. ed., Bern 1995, pag. 330 seg.).

Secondo l'art.

6 LCFo, il piano regolatore fissa le distanze degli edifici dal bosco (cpv. 1). Edifici ed impianti devono in ogni caso rispettare una distanza di 10 m dal bosco (cpv. 2); in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale, il municipio può concedere deroghe fino a 6 m dal limite del bosco (cpv. 3).

Venendo meno al prevalente diritto cantonale, l'art. 9.6 NAPR di __________ prescrive che tutte

le costruzioni devono distare almeno 8 m dal limite del bosco, misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni. Di conseguenza,

la norma risulta inapplicabile, dovendo fare testo, nel caso concreto, la distanza minima di 10 m stabilita dall'art. 6 cpv. 2 LCFo (STA 52.2001.206 del 16 luglio 2001).

3.2. Il deposito sul mapp. 572 è stato realizzato senza rispettare la distanza minima di 10 m dal bosco. A ragione il municipio ha quindi negato all'insorgente la licenza edilizia in sanatoria, tanto più che il permesso di costruire non poteva essere concesso nemmeno in deroga sulla base dell'art. 6 cpv. 2 LCFo. In diversi punti, la costruzione dista infatti dal bosco meno dei 6 m tollerabili in via eccezionale.

Le considerazioni svolte dal ricorrente in merito alle caratteristiche del bosco non permettono di pervenire a conclusione diversa. La natura e i limiti dell'area boschiva sul mapp. 572 sono state accertate dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 3126 del 1° luglio 1998 passata in giudicato e non possono essere qui rimesse in discussione. Le distanze imposte dall'art. 6 LCFo vanno dunque rispettate anche se la foresta dovesse consistere in "un ciuffo di bosco" come assevera l'insorgente.

Parimenti ininfluente è il richiamo del ricorrente alla parità di trattamento. La giurisprudenza del Tribunale federale evocata nel gravame concerne infatti una fattispecie e una problematica diverse da quelle oggetto dell'odierno contendere. In particolare, nella STF 1A.96/1992 l'Alta Corte si è soffermata sulla conformità di zona di un deposito di attrezzi agricoli previsto sulla part. 562 e non sul rispetto della distanza minima dal bosco di un'opera già eseguita.

4. La licenza edilizia non può essere rilasciata neppure sottoponendola alla condizione che il deposito venga arretrato e posizionato a 6 m dal bosco, come auspicato dal ricorrente in via subordinata. A prescindere dal fatto che non spetta a questo Tribunale esprimersi in prima battuta sulla sussistenza delle premesse per la concessione di una deroga, nel contesto del presente procedimento occorre soltanto chiedersi se l'opera, così come realizzata e descritta nella domanda di costruzione, può ottenere a posteriori una licenza edilizia. Evaso negativamente il quesito per le ragioni esposte al considerando che precede, al ricorrente resta pur sempre la possibilità di presentare un progetto pienamente conforme al diritto e, una volta ottenuto il permesso di costruzione, rettificare le opere già eseguite in modo da ripristinare spontaneamente una

situazione di legalità ed evitare l'adozione di misure fondate sugli art. 43 segg. LE e 47 del regolamento di applicazione della legge

edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1).

5. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16a, 22 LPT; 6 LCFo; 21, 43-45 LE; 47 RLE; 9.6 NAPR di __________; 3, 18, 28, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione a: · ,; ; ; ; .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il segretario