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52.2007.376 • TCA TI 52.2007.376 Generato dall'IA

Unregistered Construction Contractor Fine Upheld

Numero d'incarto 52.2007.376
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court rejected an appeal challenging a fine imposed on an entity for operating as an unregistered construction contractor, as required by the relevant law for construction projects exceeding a specified monetary threshold. The court determined that the appellant, despite initially listing a registered company for the work, was actually performing the construction activities with its own personnel, which constituted a violation of the law requiring registration for such operations, and the appellant failed to substantiate claims of a legitimate labor loan agreement, essentially acting as an unregistered subcontractor for substantial work; furthermore, the court found the initial fine appropriate given the appellant's prior notification of work suspension and continued non-compliance, indicating significant culpability.

Regesto Legislator

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Art. 4 LEPIC, Art. 4 cpv. 3 LEPIC, Art. 17 cpv. 3 LEPIC, Art. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 PAmm; Unregistered Construction Contractor Fine Upheld: The court determined that the appellant, despite initially listing a registered company for the work, was actually performing the construction activities with its own personnel, which constituted a violation of the law requiring registration for such operations, and the appellant failed to substantiate claims of a legitimate labor loan agreement, essentially acting as an unregistered subcontractor for substantial work; furthermore, the court found the initial fine appropriate given the appellant's prior notification of work suspension and continued non-compliance, indicating significant culpability.

Parole chiave

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contravvenzione per violazione edilizia appaltatore costo di costruzione conformità amministrativa credito edilizio notificazione della pretesa Impresa non iscritta all'albo (subappalto)

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LEPIC
4'000.- per violazione dell'art. 4 LEPIC.
Art. 4 cpv. 3 LEPIC
30'000.- fissato dall'art. 4 cpv. 3 LEPIC.
Art. 17 cpv. 3 LEPIC
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 17 cpv. 3 LEPIC), la legittimazione dell'insorgente (art.
Art. 43 PAmm
This rule was cited in relation to the appellant's standing to file the appeal.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe.
Art. 18 PAmm
This procedural rule was cited as the basis for the decision being made based on the existing files without further investigation.
Art. 1 cpv. 2 LEPIC
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 17 cpv.
Art. 2 LEPIC
L'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 4 cpv. 1 e 2 LEPIC

The court found that the appellant violated these articles by carrying out construction work without being registered in the companies' register.

art. 18 PAmm

This procedural rule was cited as the basis for the decision being made based on the existing files without further investigation.

art. 28 PAmm

This rule dictates that court fees and costs follow the outcome of the case (losing party pays).

art. 43 PAmm

This rule was cited in relation to the appellant's standing to file the appeal.

art. 46 PAmm

This rule was cited regarding the timeliness of the appeal.

art. 82 ss LTF

This provision establishes the right to appeal on matters of public law to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

This provision establishes the right to file a subsidiary appeal on constitutional matters to the Federal Tribunal if the public law appeal is not admissible.

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Testo completo

Incarto n. 52.2007.376 · Lugano 3 gennaio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria: · Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 novembre 2007 della

RI 1 patrocinata da: PA 1 contro

la decisione 24 ottobre 2007 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) che ha inflitto all'insorgente una multa di fr. 4'000.-;

viste la risposta 22 novembre 2007 della CV-LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 23 gennaio 2007, la ricorrente RI 1, __________, ha notificato l'inizio dei lavori di costruzione di un'abitazione in località, comune di __________ (), indicando quale impresa di costruzione la ditta __________.

B. Il 26 gennaio 2007, constatata la presenza sul cantiere di tre dipendenti della RI 1 (cfr. sopralluogo OCST 24 gennaio 2007), la CV-LEPIC ha intimato alla stessa un rapporto di contravvenzione e ordinato di sospendere i lavori da impresario costruttore che stava eseguendo. Tale ordine è stato impartito in quanto la ricorrente non era iscritta all'albo delle imprese (art. 3 e 4 LEPIC). Avverso il provvedimento di sospensione dei lavori, la RI 1 si è aggravata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il quale il 9 maggio 2007 ha respinto il ricorso (STA n. 52.2007.45).

C. Nel frattempo malgrado l'ordine di sospensione, la ricorrente ha continuato ad operare sul cantiere, rendendo necessario l'intervento della polizia cantonale.

La ricorrente non ha presentato osservazioni al rapporto di contravvenzione.

D. Con risoluzione 24 ottobre 2007 la CV-LEPIC ha inflitto all'insorgente una multa di fr. 4'000.- per violazione dell'art. 4 LEPIC. La risoluzione è stata resa in considerazione del fatto che al momento dell'infrazione la RI 1 non era iscritta all'albo delle imprese, e che i lavori ad essa deliberati superavano pacificamente l'importo di fr. 30'000.- fissato dall'art. 4 cpv. 3 LEPIC.

Contrariamente a quanto indicato all'inizio dei lavori, sul cantiere lavoravano unicamente operai riconducibili alla ricorrente. L'asserita messa a disposizione del personale a titolo di prestito di manodopera alla __________ non è mai stata comprovata.

E. Contro questa decisione la RI

1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.

L'insorgente valuta l'infrazione commessa di lieve entità, postulando, in virtù del principio della proporzionalità, la modifica della multa in un ammonimento e, in via subordinata, la riduzione della stessa ad un massimo di fr. 1'000.-. Nel frattempo ha modificato la propria ragione sociale. La ditta svolge ora lavori secondari nel settore dell'edilizia che non ricadrebbero sotto l'egida della LEPIC.

F. All'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, le cui osservazioni verranno, per quanto necessario, riprese in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 17 cpv. 3 LEPIC), la legittimazione dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali che, con attrezzature ed organico proprio, eseguono lavori di soprae sottostruttura; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini (art. 1 cpv.

2 LEPIC). L'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC). È istituito un albo delle imprese a garanzia del corretto esercizio della loro attività, nel quale si ha il diritto ad essere iscritti a determinate condizioni stabilite dalla legge (cfr. i combinati disposti degli artt. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC). Sono abilitate a svolgere lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all'albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace all'applicazione della LEPIC l'esecuzione a titolo professionale di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti. Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.– (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC). La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.– e/o la radiazione dall'albo (art. 16 LEPIC)*.*

È punibile il contravventore anche se esegue i lavori in subappalto (art. 16 cpv. 3 LEPIC).

La pena dev'essere adeguata alla colpa dell'autore materiale dell'infrazione, alla sua condizione personale ed alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa, fermo restando che in questa materia le persone giuridiche sono responsabili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione (art. 16 cpv. 4 LEPIC).

3. 3.1. Dagli art. 4 cpv. 1 e

2 LEPIC discende che le imprese di costruzione iscritte all'albo devono per principio operare con attrezzature e maestranze proprie; il prestito di manodopera non è escluso, ma non deve essere di importanza tale da snaturare l'identità dell'impresa (cfr. in tal senso art. 37 RLCPubb; STA 3 aprile 2007, n. 52.2006.361).

3.2. In concreto, benché nella notifica dell'inizio dei lavori sia stata indicata quale impresa di costruzione la ditta __________, regolarmente iscritta all'albo, in realtà i lavori di sopra e sottostruttura sono sempre stati eseguiti da operai riconducibili alla RI 1 (cfr. rapporto 24 gennaio 2007 OCST; rapporto 13 febbraio 2007 CV-LEPIC; rapporto 15 febbraio 2007 polizia cantonale). Durante i sopralluoghi presso il cantiere in oggetto, è sempre stata constatata la presenza di operai di pertinenza della ricorrente, e in alcune occasioni del titolare di quest'ultima. Al momento dei controlli la ricorrente è sempre risultata essere l'unica impresa presente sul cantiere. Tale fatto non è peraltro contestato dall'insorgente.

L'opera che la ditta __________ si è impegnata a realizzare è in definitiva stata eseguita dalle maestranze messe a disposizione dalla ricorrente.

Come ha già avuto modo di rilevare questo tribunale, la ricorrente non è però riuscita a comprovare l'esistenza di un regolare contratto di prestito di manodopera. Non appare pertanto fuori da ogni logica ipotizzare che l'insorgente abbia operato sul cantiere come subappaltatrice. Non si può infatti negare che l'esternalizzazione della quasi totalità delle maestranze necessarie al cantiere prefiguri, almeno in apparenza, una cessione in subappalto a terzi di una parte essenziale della prestazione complessiva che la ditta __________ si è impegnata a realizzare (STA 9 maggio 2007, n. 52.2007.45).

3.3. In concreto, sono stati affidati alla RI 1 i lavori di esecuzione di opere da impresario costruttore inerenti la costruzione di un'abitazione al mapp., con un costo quantificato nel formulario della domanda di costruzione in fr. 440'000.- (dato fornito dalla CV-LEPIC, cfr. osservazioni 22.11.2007). Questi lavori non rientrano con ogni evidenza nelle opere di modesta importanza o particolarmente semplici, eseguibili senza attrezzature importanti.

È pertanto accertato che la ricorrente, non essendo iscritta all'albo delle imprese e visto il ruolo avuto nella gestione del cantiere, ha violato i disposti di cui agli art. 4 cpv. 1 e 2 LEPIC. Tale comportamento va dunque sanzionato.

4. Resta da verificare l'adeguatezza della multa inflitta alla RI 1.

La colpa imputabile alla ricorrente è senza ombra di dubbio rilevante. Come impresario attivo dal 2001, il titolare non poteva ignorare che l'esercizio della professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetto ad autorizzazione e che soltanto le imprese iscritte all'albo sono abilitate ad eseguire i lavori di sopra e sottostruttura.

Malgrado l'ordine di sospensione dei lavori e l'avvio della procedura contravvenzionale, in diverse occasioni dipendenti della ricorrente sono stati sorpresi a lavorare sul cantiere, senza la presenza di alcun operaio della __________. La ricorrente ha persistito nell'infrazione.

A differenza di quanto cerca di far credere la RI 1, l'infrazione commessa è tutt'altro che lieve e trascurabile, ritenuto che i costi legati all'esecuzione dei lavori superano di gran lunga il valore soglia fissato dalla legge.

Questo tribunale ritiene pertanto la multa inflitta alla ricorrente rettamente commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e al grado di colpa.

5. Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente conferma della risoluzione impugnata. La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 3, 4, 16, 17 LEPIC; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 700.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione a: · ;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria