Denial of Temporary Work Permit Upheld; Appeal Inadmissible Due to Lack of Statutory Right to Permit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court dismissed an appeal against a state council resolution that upheld the denial of a temporary work and residence permit (120 days annually) for a non-EU/EFTA national, as the lower authority had correctly determined that the matter fell under standard foreigner law prioritizing EU/EFTA citizens, and there were no special economic grounds justifying a derogation under the relevant regulations. The court reasoned that, since the appellant could not rely on a specific federal law or international treaty granting a right to the permit, and the Agreement on the Free Movement of Persons (ALC) did not apply to the national's country, the court lacked jurisdiction to hear the appeal because a direct appeal to the Federal Supreme Court was generally inadmissible for such permit decisions unless a right was founded on specific law or treaty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 8 cpv. 3 OLS, Art. 30 Cost, Art. 77 cpv. 1 lett. a Cost, Art. 6 CEDU, Art. 10 lett. a LALPS; Denial of Temporary Work Permit Upheld; Appeal Inadmissible Due to Lack of Statutory Right to Permit: The court reasoned that, since the appellant could not rely on a specific federal law or international treaty granting a right to the permit, and the Agreement on the Free Movement of Persons (ALC) did not apply to the national's country, the court lacked jurisdiction to hear the appeal because a direct appeal to the Federal Supreme Court was generally inadmissible for such permit decisions unless a right was founded on specific law or treaty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible based on the procedural rule allowing for a decision with brief reasoning when the appeal is inadmissible.
Cited for imposing court costs on the losing party.
Cited in the context of appealability to the Federal Tribunal, which underpins the court's finding regarding its own jurisdiction to review the matter.
Cited in the final order regarding the deadline and procedure for filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.
Cited in the final order regarding the deadline and procedure for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal if the main appeal is not admissible.
Cited in the preamble of the orders, relating to the legal framework discussed, even though the appeal was declared inadmissible on procedural grounds.
Cited in the preamble of the orders, relating to the legal framework discussed, even though the appeal was declared inadmissible on procedural grounds.
Testo completo
Incarto n. 52.2007.366 · Lugano 31 ottobre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 ottobre 2007 di
RI 1 RI 2 entrambi patrocinati dall' PA 1 contro
la risoluzione 10 ottobre 2007 (n. 5206) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 19 giugno 2007 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della manodopera estera (UMOE), in materia di rifiuto di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 19 giugno 2007 l'UMOE ha respinto la domanda della RI 1 di __________, volta a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro in favore del cittadino __________ RI 2 (1965) per occuparlo quale direttore responsabile con una retribuzione giornaliera di fr. 200.– lordi;
che l'autorità ha rilevato che tale genere di permesso è rilasciato prioritariamente ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea firmatari, insieme alla Confederazione Svizzera, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), e che una deroga a tale principio è data soltanto per la manodopera qualificata proveniente da altri Stati, sempre che motivi speciali lo giustificano, ciò che non era dato nella fattispecie;
che con giudizio 10 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1 e da RI 2;
che, accertata la competenza dell'UMOE a emanare la decisione impugnata, il Governo ha ritenuto che la persona che la ditta intendeva assumere non avesse un diritto a ottenere un permesso di soggiorno sulla base dell'ALC e che non vi fossero "motivi speciali" definiti dall'art. 8 cpv. 3 OLS per ottenere una deroga a tale principio (motivi economici durevolmente rilevanti per il mercato del lavoro svizzero);
che alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione governativa è stato indicato che la stessa era definitiva;
che contro la predetta pronunzia governativa, la RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di accertare l'incompetenza dell'UMOE a decidere le domande volte a ottenere un permesso di dimora temporaneo per motivi di lavoro e, nel merito, di annullarla e di rilasciare loro il permesso richiesto;
che gli insorgenti ritengono che il Tribunale sia competente a decidere la vertenza sulla base dell'ALC, della Costituzione federale (art. 30 Cost) e cantonale (art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI ) e dell'art.
6 CEDU;
che, per il resto, i ricorrenti espongono argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;
considerato, in
diritto
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);
che il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di lavoro, dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);
che, contrariamente a quanto assumono, gli interessati non possono prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro;
che non vi è infatti alcuna norma di diritto interno che dispone tale facoltà; nemmeno le misure di limitazione dell'effettivo degli stranieri contenute nell'OLS su cui è fondata la decisione impugnata conferiscono allo straniero il diritto di farsi rilasciare il permesso richiesto (RDAT I-1994 n. 56 pag. 136 seg.);
che non esiste inoltre alcun trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di __________ dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso;
che l'ammissibilità del gravame non può essere dedotta neanche dall’ALC, il quale disciplina il
diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC);
che, sebbene sia cittadino __________ e dunque comunitario dal 1° gennaio 2007, RI 2 non può infatti invocare direttamente l'ALC in quanto la sua applicazione non è ancora stata estesa a questo Paese;
che egli non può prevalersi nemmeno a titolo derivato delle disposizioni del citato Accordo che regolano il ricongiungimento familiare (art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC; art. 2 cpv. 2 OLCP) invocando il legame con sua moglie __________, cittadina __________, dal momento che ella è domiciliata in __________ e non intende trasferirsi nel nostro Paese;
che nemmeno il datore di lavoro, anche laddove invoca la garanzia della libertà economica, possiede un diritto a ottenere il rilascio di un permesso di dimora per una persona che intende assumere (DTF 114 Ia 307 consid. 2b e 3b);
che il richiamo degli insorgenti all'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI è manifestamente inconferente, trattandosi di norma regolante la giurisdizione e non la competenza dei tribunali, che è stabilita dalle leggi (art. 80 Cost TI) le quali non prevedono nel caso specifico la competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che, in siffatte circostanze, non risulta pertanto violato nemmeno l'art. 30 cpv. 1 Cost, secondo cui nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale;
che, infine, va rilevato che l'art. 6 CEDU non si applica alle contestazioni in materia di polizia degli stranieri (STF 2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d e rif.);
che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame e non necessita di ulteriore disamina;
che tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 3, 28, 48, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a: · ;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario