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52.2007.365 • TCA TI 52.2007.365 Generato dall'IA

Specialized Contractor Challenges Grouped Public Tender for Building Construction, Excavation, and Demolition

Numero d'incarto 52.2007.365
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A specialized contractor challenged the public tender for administrative building construction, which grouped demolition and general excavation works with the main construction contract, despite allowing subcontracting for those specific tasks, arguing for a separate tender. The administrative court rejected the appeal, reasoning that while public works contracts generally require separate tenders by trade category, the contracting authority has discretion, under technical and organizational justifications, to group related trades, including grouping preliminary works like excavation with the main construction, and that this decision was not an abuse of discretion as it served organizational efficiency and clarified responsibility while maintaining competition via the subcontracting allowance.

Regesto Legislator

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Art. 15 CIAP, Art. 43 PAmm, Art. 49 RLCPubb, Art. 50 cpv. 1 RLCPubb, Art. 61 PAmm, art. 50 RLCPubb/CIAP; Specialized Contractor Challenges Grouped Public Tender for Building Construction, Excavation, and Demolition: The administrative court rejected the appeal, reasoning that while public works contracts generally require separate tenders by trade category, the contracting authority has discretion, under technical and organizational justifications, to group related trades, including grouping preliminary works like excavation with the main construction, and that this decision was not an abuse of discretion as it served organizational efficiency and clarified responsibility while maintaining competition via the subcontracting allowance.

Parole chiave

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contratto di costruzione lavori pubblici bando di concorso per appalti pubblici edificio pubblico concorso amministrativo poteri pubblici Ricorso contro il bando di concorso

Disposizioni normative citate

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Art. 15 CIAP
Cited as the provision establishing the court's jurisdiction, used in the context of the final decision.
Art. 43 PAmm
This article was used in the reasoning to establish standing, but it is not explicitly listed in the final enumeration of articles preceding the dispositive orders, therefore it is excluded based on strict interpretation of the rule (only listed articles preceding the dispositive count if they are part of the final ruling structure, otherwise only those explicitly in orders 1, 2, 3 are strictly included). *However, based on the structure, the preceding list (visti gli art...) is generally considered the legal basis for the orders that follow.* Since Art. 43 PAmm was used to establish legitimacy but not explicitly listed before the final orders, it is excluded. The listed articles before the orders are included.
Art. 49 RLCPubb
che giusta l’art. 49 RLCPubb/CIAP la procedura di aggiudicazione è indetta, di regola, per ogni singola categoria di arti e mestieri;
Art. 50 cpv. 1 RLCPubb
Art. 61 PAmm
This article is cited among the provisions governing the decision on the merits (rejection of the appeal).
art. 50 RLCPubb/CIAP
This article (along with Art. 49 RLCPubb/CIAP) governed the substantive issue regarding the grouping of trades, the rejection of which forms the basis of the final order.
art. 49 RLCPubb/CIAP
This article (along with Art. 50 RLCPubb/CIAP) governed the substantive issue regarding the grouping of trades, the rejection of which forms the basis of the final order.
art. 28 PAmm
This article is cited among the provisions governing the decision on the merits (rejection of the appeal).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 50 RLCPubb/CIAP

This article (along with Art. 49 RLCPubb/CIAP) governed the substantive issue regarding the grouping of trades, the rejection of which forms the basis of the final order.

art. 49 RLCPubb/CIAP

This article (along with Art. 50 RLCPubb/CIAP) governed the substantive issue regarding the grouping of trades, the rejection of which forms the basis of the final order.

art. 61 PAmm

This article is cited among the provisions governing the decision on the merits (rejection of the appeal).

art. 28 PAmm

This article is cited among the provisions governing the decision on the merits (rejection of the appeal).

art. 18 PAmm

This article is cited among the provisions governing the decision on the merits (rejection of the appeal).

art. 3 PAmm

This article is cited among the provisions governing the decision on the merits (rejection of the appeal).

art. 113 seg. LTF

Cited in the dispositive regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 seg. LTF

Cited in the dispositive regarding the possibility of an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.

art. 15 CIAP

Cited as the provision establishing the court's jurisdiction, used in the context of the final decision.

art. 4 DLACIAP

Cited as the provision establishing the court's jurisdiction, used in the context of the final decision.

art. 60 PAmm

This article is cited among the provisions governing the decision on the merits (rejection of the appeal).

art. 43 PAmm

This article was used in the reasoning to establish standing, but it is not explicitly listed in the final enumeration of articles preceding the dispositive orders, therefore it is excluded based on strict interpretation of the rule (only listed articles preceding the dispositive count if they are part of the final ruling structure, otherwise only those explicitly in orders 1, 2, 3 are strictly included). *However, based on the structure, the preceding list (visti gli art...) is generally considered the legal basis for the orders that follow.* Since Art. 43 PAmm was used to establish legitimacy but not explicitly listed before the final orders, it is excluded. The listed articles before the orders are included.

art. 64 LTF

Not cited in the dispositive orders.

art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 52.2007.365 · Lugano 15 novembre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 ottobre 2007 della

RI 1 contro

il bando del concorso indetto l'11 ottobre 2007 dal Dipartimento delle finanze e dell'economia per aggiudicare le opere da impresario costruttore relative alla costruzione di uno stabile amministrativo;

vista la risposta 12 novembre 2007 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che l'11 ottobre 2007 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore relative alla costruzione di uno stabile amministrativo (FU n. 82, pag. 7808 seg.);

che le prescrizioni di gara autorizzano il subappalto per l'abbattimento e lo sradicamento di alberi, le demolizioni, lo scavo generale i ponteggi e gli elementi prefabbricati di calcestruzzo (cfr. bando lett. g, capitolato pos. 226.100);

che contro la predetta clausola la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia fatto ordine al committente di indire una gara separata per le demolizioni e lo scavo generale;

che l'insorgente paventa che l'impresa aggiudicataria possa prescindere da un subappalto per queste prestazioni oppure indicare un subappaltante, ma eseguire i lavori con un'altra ditta specializzata, oppure ancora disattendere le rigide prescrizioni dell'OIAt applicabili su questo genere di cantieri;

che il ricorso è avversato dalla Sezione della logistica del DFE con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4 DLACIAP;

che la ditta ricorrente, specializzata nel campo dei lavori del genio civile, degli scavi, dei trasporti e delle demolizioni, è legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm);

che il ricorso, inoltrato nel termine di 10 giorni dalla messa a disposizione degli atti di gara, è tempestivo;

che giusta l’art. 49 RLCPubb/CIAP la procedura di aggiudicazione è indetta, di regola, per ogni singola categoria di arti e mestieri;

che tale obbligo non è assoluto; per le commesse edili, se circostanze tecniche e organizzative lo giustificano, il committente può in effetti appaltare l'intera opera ad un unico offerente, che si rende responsabile nei suoi confronti per la sua prestazione e per quelle delle altre categorie artigianali (art. 50 cpv. 1 RLCPubb/ CIAP; STA 20 ottobre 2005 inc. n 52.2005.322 consid. 2.2.);

che come il committente può, per motivi tecnici ed organizzativi, procedere mediante appalto generale, nulla gli impedisce di raggruppare, per le stesse ragioni, singole prestazioni di categorie di arti e mestieri che presentano determinate affinità;

che tanto la decisione di procedere mediante appalto generale, quanto quella di raggruppare prestazioni di singole categorie di imprenditori soggiacciono all'apprezzamento del committente; sono dunque sindacabili da parte di questo tribunale unicamente nei limiti del controllo di legalità (art. 61 PAmm);

che censurabili sono soltanto le decisioni lesive del diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale che la legge riconosce al committente; la decisione deve in altri termini apparire insostenibile, siccome fondata su considerazioni estranee alla materia, priva di giustificazioni oggettive o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto o di quelli specifici dell'ordinamento delle commesse pubbliche;

che, nel caso concreto, il committente ha ritenuto che le prestazioni per opere di demolizione e di scavo potessero essere affidate alla stessa ditta alla quale verranno assegnati i lavori di costruzione dello stabile; per non restringere eccessivamente il novero dei potenziali concorrenti, il committente ha comunque riservato il subappalto;

che la decisione di raggruppare i lavori di demolizione e di scavo con quelli di costruzione risponde ad un'esigenza di carattere organizzativo; essa evita infatti al committente di dover coordinare i lavori preliminari con gli interventi successivi; agevola inoltre l'individuazione delle responsabilità in caso di prestazioni difformi;

che la decisione non procede da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che gli art. 49 e 50 RLCPubb/CIAP riservano al committente in punto alla suddivisione delle prestazioni necessarie alla realizzazione dell'opera fra le diverse categorie di arti e mestieri; essa appare giustificata da considerazioni oggettive e pertinenti ed è senz'altro sostenibile;

che non si può ragionevolmente negare che l'attività delle imprese specializzate nella demolizione e negli scavi sia affine a quella delle imprese di costruzione; molte imprese operano in entrambi i settori;

che gli inconvenienti paventati dalla ricorrente non sono di certo tali da rendere insostenibile la scelta del committente; non giustificano dunque una diversa conclusione;

che, stando così le cose, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 49, 50 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione a: · ; .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario