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52.2007.324 • TCA TI 52.2007.324 Generato dall'IA

Municipality v. Retaining Wall Permit Appeal

Numero d'incarto 52.2007.324
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The case concerned an appeal by a municipality against a decision that granted a retrospective building permit for a retaining wall constructed to support an embankment next to a house built on a slope; the municipality argued that the wall's height exceeding 1.50 meters should be added to the height of the upper building, as per regulation concerning land leveling, while the administrative court reasoned that the retaining wall and the associated embankment, situated below the existing structure, could not increase the overall vertical obstruction of the building itself, and since the wall height complied with the maximum height for boundary structures (2.50 meters) set by the applicable cantonal law due to a gap in local regulations, the appeal was dismissed, affirming the administrative decision.

Regesto Legislator

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Art. 134 LAC, Art. 18 PAmm, Art. 134 cpv. 2 LAC, Art. 134 cpv. 1 LAC, art. 41 LE, art. 21 LE; Municipality v. Retaining Wall Permit Appeal: 2.1. Gli ordinamenti edilizi che omettono di disciplinare l'altezza massima delle opere di cinta e dei muri di sostegno eretti sul confine sono carenti. La questione dell'altezza massima ammissibile di questi manufatti non può invero essere elusa. Non trattandosi di silenzio qualificato, il difetto normativo va configurato come una lacuna in senso proprio, alla quale si deve necessariamente porre rimedio. Dottrina e giurisprudenza concordano ormai nel ritenere che in questi casi occorra far capo all'altezza massima di m 2.50 prescritta dall'art.

Parole chiave

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muro di sostegno licenza edilizia diritto fondiario altezza della costruzione legittimazione del comune diritto di costruzione a confine Terrapieno

Disposizioni normative citate

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Art. 134 LAC
Cited in the preamble, it pertains to the maximum height of retaining walls, a central issue in the rejected appeal.
Art. 18 PAmm
Cited in the preamble, it concerns the possibility of judging based on the file without taking evidence.
Art. 134 cpv. 2 LAC
Dopo aver rilevato che l'altezza del muro rispetta quella massima (m 2.50) consentita dall'art. 134 LAC, applicabile, nel silenzio delle NAPR, quale norma di diritto pubblico suppletivo, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'altezza del muro eccedente il limite di m 1.50, fissato dall'art.
Art. 134 cpv. 1 LAC
Fa dunque stato quella (m 2.50) fissata dall'art. 134 cpv. 1 LAC, che, nel caso concreto, il controverso manufatto, alto al massimo m 2.00 dal campo stradale, rispetta compiutamente.
art. 41 LE
Cited in the preamble, although the final order does not explicitly use it for the rejection, it relates to the substantive issue (terrapieno/retaining wall) concerning the rejected appeal.
art. 21 LE
Cited in the preamble, it establishes the jurisdiction of the Administrative Cantonal Tribunal.
art. 28 PAmm
Cited in the preamble, it relates to the admissibility of the appeal, which was confirmed in the initial considerations.
art. 31 PAmm
Cited in the preamble, it relates to the procedure for appeals.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 41 LE

Cited in the preamble, although the final order does not explicitly use it for the rejection, it relates to the substantive issue (terrapieno/retaining wall) concerning the rejected appeal.

art. 134 LAC

Cited in the preamble, it pertains to the maximum height of retaining walls, a central issue in the rejected appeal.

art. 21 LE

Cited in the preamble, it establishes the jurisdiction of the Administrative Cantonal Tribunal.

art. 18 PAmm

Cited in the preamble, it concerns the possibility of judging based on the file without taking evidence.

art. 28 PAmm

Cited in the preamble, it relates to the admissibility of the appeal, which was confirmed in the initial considerations.

art. 31 PAmm

Cited in the preamble, it relates to the procedure for appeals.

art. 60 PAmm

Cited in the preamble, it relates to the conduct of proceedings.

art. 61 PAmm

Cited in the preamble, it relates to the procedure for official notifications.

art. 82 seg. LTF

Cited in order 3, governing the possibility of appealing on points of public law to the Federal Tribunal.

art. 113 seg. LTF

Cited in order 3, governing the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 3 LTF

Cited in the preamble (as part of the citation list), but not explicitly in the dispositive orders (except possibly implied via Art. 82 LTF). However, based on strict adherence to the rule, we check the dispositive orders (1, 2, 3) only.

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Testo completo

Incarto n. 52.2007.324 · Lugano 26 marzo 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 settembre 2007 del

Comune di Magadino, 6573 Magadino, contro

la decisione 28 agosto 2007 del Consiglio di Stato (n. 4278) che accoglie l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la decisione 27 aprile 2007 con cui il municipio di Magadino le ha negato la licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un muro di sostegno al mapp. 492;

viste le risposte:

- 1. ottobre 2007 di CO 1;

- 3 ottobre 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. CO 1, qui resistente, ha recentemente costruito una casa d'abitazione a __________, su un fondo (part. 492) in pendio, situato a monte di via __________, una strada comunale, che sale dal paese verso il __________.

Scostandosi dalla licenza accordatale, la resistente ha costruito lungo il ciglio della strada un muro in massi di granito, di altezza scalare, variabile tra m 1.47 e m 2.00, colmando con un terrapieno lo spazio compreso tra il muro e l'edificio sovrastante.

Analogamente sollecitata, all'inizio del 2007, CO 1 ha chiesto al municipio, in via di notifica, di rilasciarle il permesso in sanatoria per l'opera realizzata senza permesso.

Con decisione 27 aprile 2007 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che l'altezza del muro, nella misura in cui supera il limite di m 1.50, fosse da aggiungere a quella dello stabile sovrastante situato ad una distanza di 3 m verso monte, che già raggiunge quella massima consentita.

B. Con giudizio 28 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1.

Dopo aver rilevato che l'altezza del muro rispetta quella massima (m 2.50) consentita dall'art. 134 LAC, applicabile, nel silenzio delle NAPR, quale norma di diritto pubblico suppletivo, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'altezza del muro eccedente il limite di m 1.50, fissato dall'art. 41 LE, non fosse da aggiungere a quella dell'edificio sovrastante, poiché il terrapieno rispetta la distanza di m 3 dalla facciata a valle.

C. Contro il predetto giudizio governativo, il comune di Magadino si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione di diniego della licenza.

A mente dell'insorgente, il giudizio governativo sarebbe lacunoso, poiché prende in considerazione unicamente la distanza del muro dall'edificio, senza considerare l'altezza del manufatto e del terrapieno. L'altezza eccedente il limite di m 1.50, ribadisce, andrebbe aggiunta a quella dello stabile a monte.

D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

CO 1 condivide invece la decisione governativa confermandosi nelle osservazioni presentate in prima istanza.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani.

2. 2.1. Gli ordinamenti edilizi che omettono di disciplinare l'altezza massima delle opere di cinta e dei muri di sostegno eretti sul confine sono carenti. La questione dell'altezza massima ammissibile di questi manufatti non può invero essere elusa. Non trattandosi di silenzio qualificato, il difetto normativo va configurato come una lacuna in senso proprio, alla quale si deve necessariamente porre rimedio. Dottrina e giurisprudenza concordano ormai nel ritenere che in questi casi occorra far capo all'altezza massima di m 2.50 prescritta dall'art.

134 cpv. 2 LAC (STA 4 giugno 1996, n. 52.96.98; Adelio Scolari; Commentario,

II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1186).

2.2. Le norme di attuazione del PR consortile dei comuni del Gambarogno (NAPRCG) non regolano l'altezza massima dei muri di cinta. Fa dunque stato quella (m 2.50) fissata dall'art. 134 cpv. 1 LAC, che, nel caso concreto, il controverso manufatto, alto al massimo m 2.00 dal campo stradale, rispetta compiutamente.

3. 3.1. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione di un terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1), largo almeno 3.00 m (cpv. 2).

Le norme in questione fissano unicamente i criteri di misurazione dell'altezza. Terrapieni di altezza superiore a m 1.50 non sono per principio esclusi. Nella misura in cui superano questo valore ad una distanza di m 3.00 dal piede della facciata, l'eccedenza va tuttavia computata su quella dell'edificio sovrastante. Determinante è in effetti l'ingombro verticale rappresentato dalla costruzione per rapporto al terreno naturale su cui insiste (RTiD II-2006 n. 18 consid. 3.1; STA 5 ottobre 2005 n. 52.2005.269; Scolari, op. cit., ad art. 40/41 LE, n. 1244 seg.).

3.2. Nel caso concreto, il terrapieno ed il relativo muro di sostegno vengono realizzati a valle di un edificio esistente. Ora, è del tutto evidente che un terrapieno FORMATO alla base di un edificio esistente non è in grado di determinare un aumento dell'altezza della costruzione sovrastante (RDAT II-2002 n. 36 consid. 2.2). Semmai la riduce, interrandolo maggiormente. L'altezza fuori terra di un edificio può essere aumentata soltanto asportando il terreno su cui insiste, ovvero liberandone le fondamenta. Certamente non addossandovi un terrapieno.

I manufatti in oggetto sono dunque del tutto inidonei a determinare un aumento dell'altezza fuori terra dello stabile sovrastante. Sia che l'edificio insista su terreno naturale, sia che appoggi su terreno sistemato, il terrapieno realizzato a valle della sua facciata nord non è comunque atto ad incrementarne l'ingombro verticale. Non è dato di vedere come si possa ragionevolmente sostenere il contrario. La quota della gronda rimane invariata, mentre l'ingombro verticale rappresentato dalla facciata nord, se non resta immutato, viene ridotto.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto, confermando la decisione governativa impugnata siccome immune da violazioni del diritto.

Dato l'esito, anche per questa sede il comune può andare esente da tassa di giustizia. Le ripetibili gli vanno invece addebitate.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 134 LAC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di Magadino rifonderà a CO 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione a: · ; ; ; ; .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario