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52.2007.151 • TCA TI 52.2007.151 Generato dall'IA

Construction Company v. Municipality (Bridge Renovation Contract Award)

Numero d'incarto 52.2007.151
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A construction company challenged a municipal decision to award bridge renovation works to a higher-priced bidder based on a weighted scoring system that heavily penalized the challenger's proposed work schedule terms, resulting in a significantly lower score despite their better price and strong performance in other areas. The administrative court sided with the challenger, reasoning that the municipal evaluation of the work terms was based on a flawed interpretation of the tender specifications, which only required establishing the duration of work within a fixed overall period, not setting a rigid start date; recalculating the scores based on the proper interpretation placed the challenger first, leading the court to overturn the original award and grant the contract directly to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 28 PAmm, art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb, art. 36 LCPubb; Construction Company v. Municipality (Bridge Renovation Contract Award): The administrative court sided with the challenger, reasoning that the municipal evaluation of the work terms was based on a flawed interpretation of the tender specifications, which only required establishing the duration of work within a fixed overall period, not setting a rigid start date; recalculating the scores based on the proper interpretation placed the challenger first, leading the court to overturn the original award and grant the contract directly to the appellant.

Parole chiave

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contratto di costruzione offerta della prestazione lavorativa ordinamenti giuridici prezzo fisso studio d'ingegneria civile lavori pubblici Procedura ad invito per l'aggiudicazione dei lavori di rifacimento di un ponte

Disposizioni normative citate

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Art. 36 cpv. 1 LCPubb
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
Art. 43 PAmm
La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm).
Art. 18 PAmm
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Art. 28 PAmm
Applied to place the court fee exclusively on the municipality (CO 2) due to lack of opposition from CO 1.
art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb
The commission was awarded directly to RI 1 based on the prerequisites of this provision.
art. 36 LCPubb
Cited as part of the legal basis for the overall decision regarding the appeal's substance, although Art. 41 was the basis for the direct award.
art. 37 LCPubb
Cited as part of the legal basis for the overall decision.
art. 65 PAmm
Cited as part of the legal basis for the overall decision regarding costs/fees.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb

The commission was awarded directly to RI 1 based on the prerequisites of this provision.

art. 36 LCPubb

Cited as part of the legal basis for the overall decision regarding the appeal's substance, although Art. 41 was the basis for the direct award.

art. 37 LCPubb

Cited as part of the legal basis for the overall decision.

art. 65 PAmm

Cited as part of the legal basis for the overall decision regarding costs/fees.

art. 28 PAmm

Applied to place the court fee exclusively on the municipality (CO 2) due to lack of opposition from CO 1.

art. 82 ss LTF

Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing to the Federal Tribunal regarding public law matters.

art. 113 ss LTF

Cited in the dispositive as the procedure for filing a subsidiary constitutional appeal if the public law appeal is not admissible.

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Testo completo

Incarto n. 52.2007.151 · Lugano 20 giugno 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 maggio 2007 della

RI 1, , contro

la decisione 24 aprile 2007 del municipio di CO 2 che aggiudica alla ditta CO 1 i lavori di rifacimento del ponte in via __________;

vista la risposta 23 maggio 2007 del municipio di CO 2;

preso atto:

- della replica 4 giugno 2007;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 21 febbraio 2007 il municipio di CO 2 ha invitato sei ditte del ramo a presentare un'offerta per l'aggiudicazione dei lavori di rifacimento del ponte in via __________.

Il capitolato stabiliva fra l'altro che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente in base ai seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

- Prezzo 50%

- Programma lavori 25%

- Termini proposti 50%

- Plausibilità 50%

- Referenze 20%

- Lavori di pavimentazione 50%

- Lavori di risanamento 50%

- Formazione apprendisti 5%

Le modalità di valutazione dei singoli criteri erano definite in dettaglio dalla posizione 224 del capitolato.

I concorrenti dovevano fra l'altro allegare all'offerta un programma lavori comprendente il diagramma della manodopera ed indicante le fasi di lavoro dalle quali deve essere riconoscibile il percorso critico e le eventuali riserve (pos. 252.120 b).

B. In tempo utile sono pervenute al committente le offerte della RI 1 di fr. 213'596.20 e della CO 1 di fr. 215'778.35.

Il committente le ha valutate come segue:

CO 1 · RI 1 % · Nota · Punti · Nota · Punti Prezzo · 50 · 5.95 · 298 · 6.00 · 300 Programma lavori · 25 Termini · 50 · 6.00 · 75 · 1.00 · 13 Plausibilità · 50 · 4.00 · 50 · 3.00 · 38 Referenze · 20 Lavori pavimentazione · 50 · 6.00 · 60 · 6.00 · 60 Lavori risanamento · 50 · 3.00 · 30 · 6.00 · 60 Formazione apprendisti · 5 · 5.00 · 25 · 5.00 · 25 Totale · 538 · 498

Fondandosi su questa valutazione, il 24 aprile 2007 il municipio ha aggiudicato i lavori messi a concorso alla CO 1, classificatasi al primo posto con 538 punti.

C. Contro la predetta decisione, la RI 1, seconda in graduatoria con 498 punti, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.

L'insorgente contesta essenzialmente la nota assegnatale in base al criterio dei *termini* (1.00), rilevando di aver previsto di eseguire i lavori sull'arco di 17 giorni lavorativi, compresi tra il 21 giugno ed il 31 agosto 2007 con due squadre di 11 uomini. Il municipio avrebbe frainteso le indicazioni fornite.

D. All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente. Esso rileva in particolare che il programma dei lavori allegato dalla RI 1 alla sua offerta è privo di riferimenti temporali sulle date di svolgimento dei lavori. Donde la nota bassa che le è stata assegnata.

La CO 1 non ha invece inoltrato osservazioni.

E. In sede di replica, la ricorrente ha puntualizzato le sue contestazioni, rilevando che i termini previsti dalla CO 1 sono sensibilmente più lunghi (28 giorni lavorativi, compresi tra il 4 giugno e l'11 luglio 2007), che non tengono conto delle due festività infrasettimanali previste nel mese di giugno e che disattendono il termine (21 giugno 2007), imperativamente previsto dal capitolato per l'inizio dei lavori sul sedime stradale (pos. 632.200).

Il municipio e la CO 1 hanno rinunciato a duplicare.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. Il capitolato (pos. 224.100) stabiliva che il punteggio per i *termini* sarebbe stato assegnato in base alla seguente formula:

Programma più breve (t.min): nota 6 x

Altri offerenti:

Nota = 6 - 5 x (t.off - t.min) / (t.min x ...) x 50

La valutazione dei termini doveva quindi fondarsi esclusivamente sulla durata dei lavori preventivata dal singolo concorrente. Il metodo di valutazione, di natura oggettiva, previsto dal capitolato, escludeva a priori qualsiasi margine d’apprezzamento. Determinante, ai fini del giudizio era soltanto il numero di giorni lavorativi prospettato dal singolo concorrente. Il contenuto del programma era soggetto a valutazione soltanto dal profilo della *plausibilità*. Il fattore di correzione implicitamente sottinteso dal divisore della formula per calcolare il punteggio degli altri offerenti (t.min x ...) non è stato definito. In assenza di contrarie indicazioni, nulla osta ad applicare il coefficiente 1.00 peraltro utilizzato dal committente.

3. Controversa, nel caso concreto, è unicamente la nota (1.00), attribuita dal municipio all'offerta della ricorrente in base al sottocriterio *termini* del programma lavori. La RI 1 non solleva obiezioni nei confronti delle note che le sono state assegnate in base agli ulteriori criteri.

Il programma dei lavori allegato dalla RI 1 alla sua offerta indicava in modo chiaro ed inequivocabile che le opere messe a concorso, suddivise in quelle di risanamento ed in quelle di pavimentazione del ponte, sarebbero state eseguite in 17 giorni lavorativi con due squadre di 11 operai. L’inizio e la fine dei lavori non era fissato, ma restava da definire, d’intesa con il committente, all’interno del periodo stabilito in modo vincolante dalla pos. 632 del capitolato (21 giugno - 31 agosto 2007). L’aggiudicataria CO 1 ha invece previsto di portare a termine i lavori sull’arco 28 giorni lavorativi, dal 4 giugno all’11 luglio 2007. Arco di tempo, che peraltro omette di tener conto dei due giorni festivi infrasettimanali (7 e 29) del mese di giugno.

Il committente in sostanza ha ritenuto che il programma dei lavori della ricorrente non rispettasse le prescrizioni del capitolato, in particolare quella (pos. 252.120 b), che impone ai concorrenti di inserire i tempi indicati dalla pos. 624 (*recte*: 632). Mancherebbe qualsiasi rapporto temporale con il calendario e con i tempi di realizzazione delle singole parti d'opera tra loro. La deduzione non può in nessun caso essere condivisa, poiché i concorrenti potevano stabilire soltanto un rapporto temporale con il periodo imperativamente fissato dalla posizione 632 del capitolato (21 giugno - 31 agosto 2007). La data effettiva dell'inizio dei lavori non solo poteva, ma addirittura doveva essere lasciata aperta, in modo da permettere di definirla in un secondo tempo, d’intesa con il committente, all’interno del periodo fissato dal capitolato. Da questo profilo, il concetto che sta alla base del programma dei lavori proposto dall'insorgente è sicuramente quello che meglio interpreta le esigenze del committente, definendo unicamente i tempi necessari per eseguire i lavori, assicurando in tal modo al committente la possibilità di stabilire la data d'inizio in base alle sue esigenze. Infondato è pure il rimprovero che il committente muove al programma in esame con riferimento alla mancanza di un nesso con i tempi di realizzazione delle singole parti d'opera. Il programma definisce in effetti in modo analitico le singole fasi dei lavori, preventivando in modo chiaro i tempi necessari per eseguirle.

Discutibile appare semmai il programma lavori prodotto dalla CO 1, che, fissando in modo rigido al 4 giugno 2007 la data d’inizio dei lavori, esclude, almeno apparentemente, qualsiasi margine di flessibilità per adattarla alle esigenze del committente e ad eventuali ritardi come ad esempio quello dovuto alla presente procedura di ricorso.

Ne discende che in base al criterio dei *termini*all’offerta della ricorrente poteva essere assegnata soltanto la nota 6.00.

Il punteggio relativo al criterio in oggetto, spettante alla RI 1, va quindi aumentato da 13 a 75 punti (Δ + 62). Con una durata dei lavori di 28 giorni, al programma dei lavori proposto dalla CO 1 andava invece assegnata la nota 2.76, con conseguente riduzione da 75 a 34.5 punti (Δ - 40.5 punti). Con queste correzioni la RI 1 si classifica pertanto al primo posto con 558 punti, mentre la CO 1 retrocede al secondo con 497.5 punti.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la delibera impugnata. Essendo date le premesse dell’art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb, la commessa può essere aggiudicata direttamente alla RI 1.

Non avendo la CO 1 resistito all’impugnativa, la tassa di giustizia è posta esclusivamente a carico del comune di CO 2 secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Non si assegnano ripetibili, poiché nessuna delle parti è patrocinata da un avvocato iscritto nell’apposito registro.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61,

65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 24 aprile 2007 del municipio di CO

2 è annullata;

1.2. i lavori di rifacimento del ponte in via __________ sono aggiudicati alla RI 1.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del comune di CO 2.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario