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52.2007.150 • TCA TI 52.2007.150 Generato dall'IA

Divorced National's Children's Residence Permit Appeal

Numero d'incarto 52.2007.150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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A divorced national, now married to a Swiss citizen, sought entry and residence permits for her two children, born during her previous marriage, which authorities denied citing the children's proximity to majority and lack of objective necessity for reunification. Following a Federal Tribunal ruling that mandated granting a residence permit to one son based on Article 8 ECHR, protecting family life, this administrative court partially upheld the appeal, annulling the prior decisions regarding that specific son, while dismissing the claim for the other child who had since reached the age of majority; consequently, the court partially admitted the appeal due to the successful invocation of fundamental rights protection for one child, but still found the appellant partially unsuccessful overall regarding costs and fees.

Regesto Legislator

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Art. 8 CEDU, Art. 28 PAmm, Art. 31 PAmm, art. 65 PAmm, art. 82. ss LTF, art. 113 ss LTF; Divorced National's Children's Residence Permit Appeal: Following a Federal Tribunal ruling that mandated granting a residence permit to one son based on Article 8 ECHR, protecting family life, this administrative court partially upheld the appeal, annulling the prior decisions regarding that specific son, while dismissing the claim for the other child who had since reached the age of majority; consequently, the court partially admitted the appeal due to the successful invocation of fundamental rights protection for one child, but still found the appellant partially unsuccessful overall regarding costs and fees.

Parole chiave

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permesso di famiglia diritto di fondare una famiglia maggiore età diritti del bambino protezione della famiglia età del minore Ricongiungimento famigliare

Disposizioni normative citate

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Art. 8 CEDU
This article was cited in the preamble to the decision as a basis for the ruling, corresponding to the federal court's finding that justified partially granting the appeal regarding the son's residence permit.
Art. 28 PAmm
Cited as the procedural basis for imposing and calculating the reduced court fee against the appellant due to partial success.
Art. 31 PAmm
Cited as the procedural basis for awarding costs (indennità per ripetibili) to the appellant due to partial success.
art. 65 PAmm
Cited in the preamble of the decision, though its specific application is reflected in the cost compensation rule of order 2.
art. 82. ss LTF
Cited as the legal basis for the deadline and possibility of filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.
art. 113 ss LTF
Cited as the legal basis for the deadline and possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal if an appeal in matters of public law is not admissible.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 8 CEDU

This article was cited in the preamble to the decision as a basis for the ruling, corresponding to the federal court's finding that justified partially granting the appeal regarding the son's residence permit.

art. 28 PAmm

Cited as the procedural basis for imposing and calculating the reduced court fee against the appellant due to partial success.

art. 31 PAmm

Cited as the procedural basis for awarding costs (indennità per ripetibili) to the appellant due to partial success.

art. 65 PAmm

Cited in the preamble of the decision, though its specific application is reflected in the cost compensation rule of order 2.

art. 82. ss LTF

Cited as the legal basis for the deadline and possibility of filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited as the legal basis for the deadline and possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal if an appeal in matters of public law is not admissible.

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Testo completo

Incarto n. 52.2007.150 · Lugano 18 giugno 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 maggio 2006 di

RI 1 ora patrocinata dall' contro

risoluzione 9 maggio 2006 (n. 2240) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 dicembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare in favore dei figli __________ (1988) e __________ (1990) __________;

viste le risposte:

- 7 giugno 2006 del Dipartimento delle istituzioni,

- 14 giugno 2006 del Consiglio di Stato;

richiamata la sentenza 26 aprile 2007 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto e in diritto

che la cittadina russa divorziata RI 1 (1962), entrata in Svizzera il 4 agosto 2005, si è sposata il 3 ottobre successivo con il cittadino elvetico __________ (1959), ottenendo per questo motivo un permesso di dimora;

che la ricorrente è madre di Yana (20 luglio 1988) e Y__________ (9 marzo 1990), nati durante il precedente matrimonio con __________, deceduto il 2 giugno 2003;

che il 10 novembre 2005 __________ e Y__________, residenti in Russia presso la nonna materna, hanno chiesto al Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Mosca, di essere autorizzati a entrare e a risiedere nel nostro Paese per vivere presso la madre;

che il 28 dicembre 2005 l'autorità dipartimentale ha deciso di non autorizzare la loro entrata in Svizzera e di non rilasciare loro un permesso di dimora, rilevando che gli interessati erano prossimi ormai alla maggiore età e il ricongiungimento non era dettato da circostanze oggettive;

che la suddetta risoluzione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato, sia dal Tribunale cantonale amministrativo;

che con sentenza 26 aprile 2007 il Tribunale federale ha accolto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo presentato da RI 1 per quanto concerne il figlio Y__________ e ha invitato il Dipartimento delle istituzioni a rilasciare a quest'ultimo un permesso di dimora sulla base dell'art. 8 CEDU, che garantisce la protezione della vita privata e familiare, ritenendo che fossero dati i requisiti per il ricongiungimento familiare sulla base di tale disposizione;

che l'alta Corte federale ha quindi annullato la sentenza 3 luglio 2006 del Tribunale cantonale amministrativo limitatamente a Y__________;

che su questo punto, facendo proprie le motivazioni espresse dal Tribunale federale, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a parzialmente accogliere il ricorso 30 maggio 2006 ed annullare le decisioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento delle istituzioni nella misura in cui concernono Y__________;

che spetterà a quest'ultima autorità trarre le debite conclusioni dalla sentenza del Tribunale federale;

che per motivi di competenza ha invece retrocesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio relativo agli oneri processuali della sede cantonale;

che l'art. 28 PAmm dispone che la tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza, mentre per quanto riguarda le ripetibili l'art. 31 PAmm sancisce che il Tribunale cantonale amministrativo, quale autorità di ricorso, condanna la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;

che soccombente è la parte o il soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31);

che in sede cantonale RI 1 risulta vincente solo per quanto il ricorso relativo al figlio Y__________: infatti la figlia __________ è divenuta maggiorenne nel corso della procedura ricorsuale e non può quindi prevalersi della protezione dell'art. 8 CEDU o di altra normativa nell'ambito del ricongiungimento familiare;

che, in siffatte circostanze, la ricorrente risulta parzialmente soccombente, il suo gravame essendo solo in parte fondato;

che non si può quindi prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia ridotta nei confronti dell'insorgente (art.

28 PAmm);

che d'altro canto, però, a seguito del parziale accoglimento della sua impugnativa, lo Stato del Cantone Ticino dovrà comunque versare a RI 1, assistita da un legale, un'indennità, pure ridotta a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm), che per motivi pratici va parzialmente compensata con la tassa di giudizio a carico della ricorrente;

che per quanto riguarda tasse, spese e ripetibili dinnanzi all'autorità inferiore di giudizio, gli atti sono invece retrocessi alla stessa affinché si determini in proposito, non potendo questo tribunale sostituirsi al Consiglio di Stato nella determinazione del loro ammontare.

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 3, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. In quanto ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto come ai considerandi.

§. Di conseguenza sono annullate, nella misura in cui concernono Y__________:

1.1. la risoluzione 9 maggio 2006 (n. 2240) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 28 dicembre 2005 (ST 334) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

§§. Gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sugli oneri processuali per quella sede.

2. La tassa di giudizio e le spese a carico della ricorrente, per complessivi fr. 400.–, sono compensate con l'indennità per ripetibili, di fr. 1'000.–, assegnata a suo favore.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà pertanto alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione a:

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario