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52.2007.120 • TCA TI 52.2007.120 Generato dall'IA

Administrative Court Upholds 24-Month License Revocation for Repeated Drunk Driving

Numero d'incarto 52.2007.120
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court addressed an appeal against the 24-month revocation of a driving license, imposed following a second offense of driving while intoxicated—the second incident involving an accident where the driver lost control and hit oncoming traffic, having already had a license revocation just eight months prior for a similar, though less severe, intoxication offense. The court reasoned that despite the appellant arguing the penalty was disproportionate, the two serious, repeated drunk driving offenses within a short period demonstrated a profound disregard for traffic safety and a failure to heed the prior administrative measure, thus justifying the 24-month revocation as compliant with the principle of proportionality and established practice for recidivists.

Regesto Legislator

Ufficiale

Revoca di 24 mesi della licenza di condurre per aver circolato in stato di ebrietà e provocato un incidente a distanza di soli 8 mesi dalla restituzione della patente, precedentemente revocata per identico titolo di reato

Parole chiave

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ritiro della concessione incidente stradale guida recidiva in stato di ebbrezza spese amministrative guida senza autorizzazione corsa di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 17 cpv. 2 LCStr
This provision is cited in the reasoning regarding the conditions for early reinstatement, which the administrative decision (and implicitly the upheld ruling) took into account.
Art. 10 cpv. 2 LALCStr
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.
Art. 43 PAmm
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Art. 10 LALCStr
This procedural article was cited in the reasoning section that established the admissibility of the appeal, concerning the deadline.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art.
Art. 18 cpv. 1 PAmm
1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Art. 70 PAmm
Art. 61 PAmm
In questa materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell’art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr

This provision sets the minimum duration for license revocation in case of a repeat serious offense within five years, which justified the duration upheld by the court.

art. 17 cpv. 2 LCStr

This provision is cited in the reasoning regarding the conditions for early reinstatement, which the administrative decision (and implicitly the upheld ruling) took into account.

art. 28 PAmm

This provision was cited in the final orders concerning the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

art. 46 PAmm

This procedural article was cited in the reasoning section that established the admissibility of the appeal, although it is not the main ground for the decision.

art. 10 LALCStr

This procedural article was cited in the reasoning section that established the admissibility of the appeal, concerning the deadline.

art. 113 ss. LTF

This provision sets out the rules for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss. LTF

This provision sets out the rules for filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2007.120 · Lugano 7 luglio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 aprile 2007 di

RI 1, patrocinato da: avv. PA 1, contro

la decisione 27 marzo 2007 (n. 1682) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 8 febbraio 2007 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 24 mesi;

viste le risposte:

- 20 aprile 2007 della Sezione della circolazione;

- 24 aprile 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è nato il __________ ha conseguito la licenza di condurre nel dicembre del 2004. Il 5 novembre 2005 gli è stata dapprima sequestrata e poi revocata la patente per cinque mesi e mezzo a seguito di un incidente della circolazione cagionato in stato di ebrietà (1.34 - 1.98 g/kg).

B. Il 30 maggio 2006, verso le ore 06.20, RI 1 ha circolato ebbro (0.86 - 1.27 g/kg) in territorio di __________, dove nell'abbordare una curva piegante a destra perdeva la padronanza di guida e andava a cozzare frontalmente contro un veicolo sopraggiungente sulla corsia di contromano.

C. A seguito di questo concorso di infrazioni, il ministero pubblico ha proposto che RI 1 venisse condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna ed al pagamento di una multa di fr. 1'200.-. Il prevenuto si è opposto al decreto di accusa e la procedura è tuttora pendente.

D. In relazione

ai medesimi fatti, l'8 febbraio 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di 24 mesi (dal 30 novembre 2006

al 29 novembre 2008), autorizzandolo comunque a guidare durante questo periodo i veicoli delle categorie speciali F, G, M. La risoluzione è stata presa sulla base degli art. 16*c* cpv. 1 lett. b e 16*c* cpv. 2 lett. c, con l'avvertenza che un'eventuale riammissione anticipata alla guida giusta l'art. 17 cpv. 2 LCStr sarebbe stata esaminata unicamente sulla scorta di un preavviso favorevole di Ingrado, previa partecipazione ad un corso di educazione stradale per conducenti recidivi, un'astinenza controllata di almeno 8 mesi ed il superamento di un esame psico-tecnico.

E. Con giudizio

27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo il ricorso contro di essa interposto da RI 1.

Preso atto dei gravi reati commessi e della recidiva imputabile all'insorgente, l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato in sostanza che la durata della sanzione disposta dalla Sezione della circolazione fosse severa ma comunque ossequiosa del principio della proporzionalità.

F. Contro il predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la revoca irrogatagli venga ridotta al minimo legale di 12 mesi.

A mente del ricorrente, la misura inflitta - pari al doppio previsto dalla legge in caso di prima infrazione grave recidivante

- si avvera sproporzionata ed eccessivamente rigorosa, tenuto conto in particolare del tasso alcolemico riscontrato al momento dell'incidente, superiore di soli 0.06 g/kg alla soglia della concentrazione qualificata costitutiva di infrazione grave.

G. Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, riconfermandosi nel giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, la quale avversa le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - nel seguito.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l’entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un’infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione stradale (cpv. 1).

Dato che l’infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 30 novembre 2006 e anche il precedente del ricorrente è posteriore al 1° gennaio 2005, la fattispecie va esaminata sotto ogni punto di vista - recidiva compresa

- alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall’art. 61 PAmm in relazione al controllo dell’apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell’art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e rinvii).

3. Il ricorrente non contesta le infrazioni addebitategli. Censura unicamente dal profilo della proporzionalità la misura amministrativa inflittagli in conseguenza dell'incidente occorso il 30 novembre 2006.

3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16*a*; medio grave, art. 16*b*; grave, art. 16*c*) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo in stato di ebrietà qualificata e si oppone alla prova del sangue o all'esame dell'alito (art. 16*c* cpv. 1 lett. b e d LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16*c* cpv. 2 lett. a LCStr). Se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave, la misura non potrà essere tuttavia inferiore ai 12 mesi (art. 16*c* cpv. 2 lett. c LCStr).

3.2. Legge, dottrina e giurisprudenza considerano la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva. Di norma, si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore e, in caso di recidiva specifica, il tempo trascorso dalla scadenza della precedente misura disposta per il medesimo delitto (cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, n. 2457 ss. in particolare n. 2461).

3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che a meno di un anno dal conseguimento della licenza di condurre RI 1 ha guidato in grave stato di ebrietà, è incorso in un incidente senza coinvolgere terzi e si è quindi allontanato dal luogo del sinistro. Scontata per l'accaduto un revoca di cinque mesi e mezzo giunta a scadenza il 19 aprile 2006, il 30 novembre 2006 - ovvero a distanza di neppure 8 mesi dalla restituzione della patente - il ricorrente ha nuovamente circolato in stato di ebrietà, andando a schiantarsi contro una vettura che procedeva regolarmente in senso inverso. Il solo fatto di aver nuovamente guidato in stato di ebrietà a meno di 5 anni da un precedente, identico delitto impone dunque l'adozione di una severa amministrativa, che giusta l'art. 16*c* cpv. 2 lett. c dovrà essere di almeno 12 mesi.

Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va inflitta all'insorgente, occorre tuttavia tener presente che il tasso alcolemico minimo riscontrato al momento del sinistro (0.86 g/kg) è sì relativamente contenuto per rapporto alla soglia della cosiddetta "concentrazione qualificata" sancita dalla legge, ma si riferisce allo stato di ebbrezza del conducente alle ore 06.20 del mattino, dopo esser rientrato in Ticino da una nottata trascorsa a bere in locali notturni di __________. In questo stato, RI 1 ha provocato un serio incidente della circolazione, perdendo la padronanza di guida della propria autovettura e andando a cozzare frontalmente contro un veicolo sopraggiungente sulla corsia di contromano. Egli ha quindi concretamente messo in pericolo la sicurezza del traffico.

Come se non bastasse, tali eventi si sono verificati a meno di otto mesi dalla restituzione della patente revocatagli per identico titolo di reato, segno che il ricorrente nulla ha appreso dalla precedente misura amministrativa.

Se ne deve concludere che tenuto conto delle gravi infrazioni cumulativamente commesse dal ricorrente e della consistente colpa che gli è imputabile, della recidiva specifica di cui si è macchiato a pochi mesi dalla scadenza della revoca inflittagli per identici reati e del fatto che quale croupier non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di ammonimento di complessivi 24 mesi disposta dalla Sezione della circolazione risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa in Svizzera. La controversa misura va dunque tutelata, tanto più che il nuovo

diritto permette al ricorrente di essere riammesso alla guida, trascorsi 16 mesi di revoca, alle condizioni fissate dall'autorità cantonale (vedi art. 17 cpv. 2 LCStr e dispositivo 1.4. risoluzione 8 febbraio 2007 UGC).

4. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 16, 16*c*, 17, 31, 55 LCStr; 2 ONC; 33 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione a: · .

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario