Inadmissibility of Appeal Regarding Non-Renewal of Residency Permit After Divorce
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA citizen of Bosnia-Herzegovina, whose residency permit was granted for family reunification with his now ex-wife, appealed the cantonal government's decision not to renew his permit following their divorce. The court found that the basis for the initial permit, the family tie, no longer existed, and since the appellant had no specific federal or international law right to a renewal, the matter was not appealable to this administrative tribunal because the administrative decision did not involve a matter where a direct administrative appeal to the Federal Tribunal was permitted. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the court's lack of jurisdiction over the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 CEDU, Art. 10 lett. a LALPS, Art. 4 LDDS, Art. 38 OLS, Art. 38 cpv. 1 OLS, Art. 28 PAmm; Inadmissibility of Appeal Regarding Non-Renewal of Residency Permit After Divorce: The court found that the basis for the initial permit, the family tie, no longer existed, and since the appellant had no specific federal or international law right to a renewal, the matter was not appealable to this administrative tribunal because the administrative decision did not involve a matter where a direct administrative appeal to the Federal Tribunal was permitted. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the court's lack of jurisdiction over the matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the list of articles considered for the decision, although the main ground for inadmissibility relates to the lack of a right to the permit.
Cited as the basis defining the court's jurisdiction, which is then found lacking for the appeal.
Cited in the list of considered articles, likely related to the decision on inadmissibility.
Cited in the list of considered articles, likely related to the decision on inadmissibility.
Cited as the basis for limiting the judgment fee based on the effort caused by the appeal.
Cited in the list of considered articles, likely relating to the merits or procedure, but the disposition only mentions inadmissibility.
Cited in the list of considered articles, related to the family reunification permit basis which was deemed no longer applicable.
Cited in the list of considered articles, related to the discretionary power regarding permit issuance.
Cited in the list of considered articles, related to the conditions for permit issuance.
Testo completo
Incarto n. 52.2006.9 · Lugano 7 febbraio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2006 di
RI 1 patrocinato dall' PA 1 contro
la risoluzione 6 dicembre 2005 (n. 5843) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 26 ottobre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 16 gennaio 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
- 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il cittadino della Bosnia Erzegovina RI
1 (1973) si è sposato il 10 dicembre 2000 nel proprio paese d'origine con la connazionale A__________ (1977), titolare di un permesso di dimora nel nostro cantone;
che a seguito del matrimonio, l'insorgente è stato autorizzato a ricongiungersi con la consorte in Svizzera: giunto sul suolo elvetico il 22 marzo 2001, egli ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 31 ottobre 2005;
che il 15 marzo 2005 il ricorrente e la moglie A__________ si sono separati di fatto;
che con sentenza 28 giugno 2005, passata in giudicato il 3 agosto successivo, il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________;
che, fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 26 ottobre 2005 il dipartimento ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1, fissandogli un termine con scadenza il 31 dicembre 2005 per lasciare il territorio cantonale (art. 4, 9, 12, 16 LDDS; 8 ODDS; 38 e 39 OLS);
che con giudizio 6 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1;
che il Governo ha ritenuto che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso all'interessato (ricongiungimento familiare) era venuto a mancare a seguito della separazione di fatto dalla moglie A__________ nel marzo 2005 e del conseguente divorzio pronunciato il 28 giugno 2005, considerando inoltre esigibile il suo rientro in Bosnia-Erzegovina;
che al dispositivo n. 3 della decisione è stato indicato che la stessa era definitiva;
che contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il rinnovo del suo permesso di dimora e, in via del tutto subordinata, di retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio;
che il ricorrente sostiene di avere diritto al rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno giusta l'art. 8 CEDU;
che, dopo avere precisato che il divorzio è riconducibile ai problemi psichici di cui soffre la ex moglie, l'insorgente pone in evidenza di continuare a frequentarla e non esclude di riprendere la vita insieme a lei nel giro di pochi anni confidando in un miglioramento delle sue condizioni di salute;
che egli chiede inoltre di assegnargli un termine di 20 giorni per produrre la documentazione medica relativa alla patologia di cui soffre la ex consorte;
che il dipartimento e il Consiglio di Stato propongono per contro di dichiarare irricevibile il gravame;
considerato, in
diritto
che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);
che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;
che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio: lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a,
126 II 425 consid. 1 con rinvii);
che l'interessato non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora;
che non esiste infatti alcun trattato conchiuso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina (o l'allora ex Jugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso;
che autorizzato il 22 marzo 2001 a risiedere in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare per vivere insieme alla moglie A__________, l'insorgente è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale in virtù dell'art. 38 OLS, la consorte essendo anch'ella titolare di un identico permesso;
che infatti giusta l'art. 38 cpv. 1 OLS, l’autorità cantonale di polizia degli stranieri può autorizzare lo straniero a farsi raggiungere in Svizzera dal coniuge e dai figli sotto i 18 anni, non coniugati, di cui deve prendersi cura;
che, tuttavia, a seguito della separazione di fatto avvenuta nel corso del mese di marzo 2005 e del successivo divorzio pronunciato il 28 giugno successivo, il ricorrente non può più prevalersi di tale disposto per poter continuare a soggiornare nel nostro paese;
che contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'ammissibilità del gravame non può essere data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto egli non può invocare la protezione della vita familiare garantita da tale disposto, non essendovi più vita coniugale;
che l'art. 8 CEDU è applicabile soltanto per i concubini il cui matrimonio è imminente e seriamente voluto, ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 284);
che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra esaminarne la tempestività;
che la tassa di giudizio posta a carico del soccombente è limitata al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 9 LDDS; 38 OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario