Municipality Contract Award Annulled Over Subcontracting of Core Work
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA second-place bidder challenged a municipality's award of a contract for the supply and installation of custom aluminum shutters, arguing that the winning bidder planned to subcontract the manufacturing of the shutters, which constituted approximately 70% of the contract value, thereby violating the specifications that prohibited subcontracting. The Administrative Cantonal Tribunal agreed, reasoning that because the contract was an application of the law governing construction contracts (requiring performance by the contractor) rather than a simple supply contract, delegating the central and characteristic part of the work to an unknown third party undermined the procurement process's transparency and the evaluation of the primary bidder's qualifications, leading to the annulment of the award decision and the remittal of the matter for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 4 cpv. 1 LCPubb, Art. 4 cpv. 2 LCPubb, Art. 4 cpv. 3 LCPubb; Municipality Contract Award Annulled Over Subcontracting of Core Work: The Administrative Cantonal Tribunal agreed, reasoning that because the contract was an application of the law governing construction contracts (requiring performance by the contractor) rather than a simple supply contract, delegating the central and characteristic part of the work to an unknown third party undermined the procurement process's transparency and the evaluation of the primary bidder's qualifications, leading to the annulment of the award decision and the remittal of the matter for a new decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as one of the grounds for accepting the appeal regarding the Tribunal's competence and the basis for appeal.
The substantive rule regarding the prohibition of subcontracting, which formed the basis for annulling the decision.
Cited in the final dispositions, likely related to the procedure or outcome of the administrative appeal.
Cited in the final dispositions, likely related to the procedure or outcome of the administrative appeal.
Cited in the final dispositions, relating to the admissibility of deciding based on the file (mentioned in reasoning but also cited in dispositive).
Applied in the dispositive to order the division of court costs between the parties.
Cited in the final dispositions, likely relating to the definition or scope of the procurement law.
Testo completo
Incarto n. 52.2006.86 · Lugano 13 aprile 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 marzo 2006 della
RI 1 contro
la decisione 24 febbraio 2006 del municipio di Malvaglia che aggiudica alla CO 1 sagl la fornitura e la posa di finestre in alluminio dello stabile Casermetta;
viste le risposte:
- 14 marzo 2006 della CO 1 sagl;
- 16 marzo 2006 del municipio di Malvaglia;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 22 dicembre 2005 il municipio di Malvaglia ha invitato cinque ditte locali, attive nel campo dei lavori di falegnameria e delle costruzioni metalliche, a presentare un'offerta per la *fornitura e la posa* di persiane in alluminio termolaccato, destinate a sostituire le vecchie persiane in legno di uno stabile comunale, denominato Casermetta;
che il capitolato, alla posizione 17, escludeva il subappalto;
che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte, fra cui quella della RI 1, qui ricorrente, di fr. 25'350.55 e quella della falegnameria CO 1 sagl, qui resistente, di fr. 17'365.55;
che, previa valutazione, il 24 febbraio 2006 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1 sagl, risultata prima in graduatoria con 80.50 punti;
che contro la predetta decisione la ditta RI 1, classificatasi al secondo posto con 80.16 punti è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che secondo l'insorgente l'offerta della CO
1 sagl disattenderebbe il divieto di subappalto, perché la fabbricazione delle nuove persiane, che rappresenta il 70% del valore dell'intera commessa, verrebbe subappaltata a terzi;
che il ricorso è avversato dal municipio e dall'aggiudicataria, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara, la RI
1 è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art.
18 PAmm);
che l'art. 4 cpv. 1 LCPubb definisce commessa edile, un contratto a titolo oneroso tra committente ed offerente in merito all'esecuzione di opere del genio civile o dell'edilizia; sono invece considerate commesse di fornitura i contratti a titolo oneroso tra committente ed offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita (art. 4 cpv. 2 LCPubb); le commesse che non possono essere annoverate in queste due categorie sono considerate commesse di servizio (art. 4 cpv. 3 LCPubb);
che, contrariamente a quanto sostiene la ditta resistente, la commessa in esame non è una semplice fornitura; essa non ha infatti per oggetto la compravendita di persiane prefabbricate, ma implica la confezione e la successiva messa in opera di persiane fabbricate su misura; la gara ad invito promossa dal municipio non prelude alla stipulazione di un contratto di compravendita, ma è destinata a sfociare nella conclusione di un contratto di appalto secondo l'art. 363 CO;
che l'art. 24 LCPubb vieta il subappalto, riservando al committente la possibilità di ammetterlo negli atti di gara;
che per subappalto si intende generalmente un negozio giuridico mediante il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione dell'opera che si è impegnato a compiere per conto del committente originario; il subappalto presuppone quindi l'esistenza di un appalto, ovvero di un contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera ed il committente a pagare una mercede (art. 363 CO; STA 29.3.2005 in re A.S./ T.G.; Peter Gauch, Der Werkvertrag, IV. ed., Zurigo 1996, 138 seg.);
che il divieto, temperato dalla possibilità offerta ai concorrenti di consorziarsi (art. 23 cpv. 1 LCPubb), mira ad assicurare che la commessa sia eseguita in proprio dall'aggiudicatario, facendo capo alle sue risorse personali e strutturali (cfr. in tal senso art. 44 cpv. 1 LCPubb; art.
28 cpv. 1 RLCPubb; art. 364 cpv. 2 CO; messaggio del Consiglio di Stato n. 4086 del 28.10.1998 relativo all'adozione della LCPubb, ad art. 21);
che, nel caso concreto, la ricorrente ravvisa una violazione del divieto di subappalto nel fatto che l'aggiudicataria affiderebbe a terzi l'intera confezione su misura delle persiane, limitandosi in sostanza a smontare quelle vecchie ed a mettere in opera sui supporti esistenti quelle nuove;
che l'eccezione è fondata;
che affidando ad un'altra ditta, sconosciuta, la fabbricazione su misura delle nuove persiane, l'aggiudicataria non si limita infatti ad acquisire materiale, ma delega a terzi, estranei alla procedura di concorso, la parte centrale e caratteristica della commessa;
che, stando alla valutazione della ricorrente, che la resistente non contesta, la parte di commessa delegata a terzi rappresenterebbe il 70% del suo valore totale;
che, ammettere l'offerta della CO 1 sagl, contravviene in modo palese il principio della trasparenza, rendendo in larga misura prive di sostanziale rilievo le verifiche operate dal committente sulla sua idoneità generale e specifica, rispettivamente sulle sue referenze;
che anche nel caso in cui gli atti di gara ammettono il subappalto, gli offerenti possono invero affidare a terzi soltanto lavori speciali, d'importanza secondaria (cfr. PVG 2002 n. 38; 1991 n. 7); la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente;
che stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la delibera impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché decida se la commessa può essere aggiudicata alla ricorrente;
che la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 24, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 24 febbraio 2006 del municipio di Malvaglia è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra il comune e la resistente.
3. Intimazione a: · ; ; .
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario