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52.2006.76 • TCA TI 52.2006.76 Generato dall'IA

Company Appeal of Exclusion from Traffic Management Procurement Due to Missing Mandatory Documentation

Numero d'incarto 52.2006.76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A company appealed its exclusion from a public procurement procedure for traffic management services during road works, after the state council ruled that its bid was incomplete because it failed to include mandatory references documenting the firm's and personnel's specific experience, as explicitly required by the tender documents under penalty of exclusion. The administrative court upheld the exclusion, reasoning that tender documents constitute the binding law of the competition for all parties, and omitting required documentation, particularly when stipulated with an explicit threat of exclusion to evaluate a key award criterion, constitutes a significant formal deficiency that cannot generally be remedied later, thus upholding the principle of equal treatment and legality.

Regesto Legislator

Ufficiale

Pubblico concorso per un servizio di conduzione del traffico. Esclusione di una concorrente a seguito della mancata presentazione di documenti essenziali per valutare un criterio di aggiudicazione (referenze)

Parole chiave

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esclusione dalla procedura di appalto bando di concorso per appalti pubblici diritto della circolazione stradale spese amministrative lavori pubblici concorso amministrativo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26 LCPubb

Cited in the final orders as the basis for the substantive ruling (dismissal of the appeal), relating to the completeness of the offer.

art. 37 LCPubb

Cited in the final orders in relation to the admissibility and merits of the appeal against the exclusion/award decision.

art. 36 LCPubb

Cited in the final orders as a basis for the substantive ruling and jurisdiction/admissibility.

art. 31 RLCPubb

Cited in the final orders, although the specific provision applied to the merits relates to an exception for social security/tax documentation, which was distinguished from the current issue.

art. 43 PAmm

Cited in the final orders, relating to the right of the participant to contest the exclusion decision.

art. 60 PAmm

Cited in the preamble to the decision, likely relating to procedural costs or fees, given its inclusion with other procedural articles.

art. 61 PAmm

Cited in the preamble to the decision, likely relating to procedural costs or fees, given its inclusion with other procedural articles.

art. 31 PAmm

Cited in the preamble to the decision, likely relating to the admissibility or procedure of the appeal.

art. 18 PAmm

Cited in the preamble to the decision as the basis for deciding based on the case file.

art. 3, art. 28 PAmm

Cited in the preamble to the decision, relating to procedural aspects of the appeal.

art. 32 LCPubb

Cited in the preamble to the decision, relating to the requirements for the tender process.

art. 30 RLCPubb

Cited in the preamble to the decision, relating to documentation requirements.

art. 28 PAmm

Cited in the preamble to the decision, relating to procedural aspects of the appeal.

art. 3, art. 28, art. 31, art. 43, art. 60, art. 61 PAmm

These procedural articles were cited in the preamble before the final orders, indicating their relevance to the handling of the case, including costs.

art. 60 PAmm

Cited in the final orders preamble as a basis for the decision, relevant to costs/fees.

art. 61 PAmm

Cited in the final orders preamble as a basis for the decision, relevant to costs/fees.

Art. 26 LCPubb

The appeal was dismissed based on the non-compliance with mandatory documentation requirements stipulated in the tender documents, linked to this article.

Art. 37 LCPubb

The court ruled on the admissibility of the appeal concerning the exclusion and the award decision, citing this article.

Art. 36 LCPubb

The court confirmed its jurisdiction and reviewed the timing of the appeal, citing this article.

Art. 43 PAmm

The court confirmed the standing (legitimation) of the appellant to challenge the exclusion decision, citing this article.

Art. 31 PAmm

Cited in the preamble to the decision, relating to procedural aspects of the appeal.

Art. 18 PAmm

Cited in the preamble to the decision as the basis for deciding based on the case file, which supported the final judgment.

Art. 3, Art. 28, Art. 60, Art. 61 PAmm

These procedural articles, including those relating to costs, were cited in the preamble leading to the decision.

Art. 30 RLCPubb

Cited in the preamble regarding documentation requirements, although the specific exemption referred to was found not applicable.

Art. 32 LCPubb

Cited in the preamble regarding the general requirements for submitting offers.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.76 · Lugano 12 aprile 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 febbraio 2006 della

RI 1 patrocinata da: PA 1 contro

le decisioni 14 febbraio 2006 (no. 714 e 715) del Consiglio di Stato, che ha escluso la ricorrente dalla procedura di aggiudicazione del servizio di conduzione del traffico per l'anno 2006 nell'ambito dei lavori di costruzione e conservazione delle strade cantonali (lotto A-SC-2006) e affidato la commessa alla ditta CO 1 di __________;

viste le risposte:

- 8 marzo 2006 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

- 13 marzo 2006 della CO 1 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 25 ottobre 2005 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, concernente la messa a disposizione, durante l'anno 2006, di agenti ausiliari di polizia debitamente istruiti ed equipaggiati per la conduzione del traffico nell'ambito dei lavori di costruzione, conservazione e manutenzione sulle strade cantonali di grande traffico (lotto A-SC-2006);

che il bando (FU n. 85/2005 p. 7064) fissava i seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

– prezzo 50%

– capacità ed esperienze specifiche 25%

– attendibilità dei prezzi 20%

– formazione apprendisti 5%

che le disposizioni particolari del concorso (CPN 102) trasmesse a tutti i concorrenti elencavano con precisione la documentazione che andava obbligatoriamente allegata all'offerta (cifra 252), tra cui le referenze della ditta e del personale per lavori analoghi (cifra 252.120 lett. e); nel seguito, avvertivano che la compilazione carente o l'allestimento incompleto di uno o più documenti richiesti sarebbero stati considerati come una mancata consegna del documento stesso, con la conseguente estromissione dell'offerente dalla procedura di aggiudicazione (cifra 252.130);

che nel termine fissato sono pervenute al committente le offerte di tre società di vigilanza privata riconosciute dal Dipartimento delle istituzioni, fra cui quella della ricorrente RI 1 di fr. 337'110.80 e quella della CO 1 di fr. 355'618.-;

che l'offerta della RI 1 era corredata da tutta la documentazione richiesta, ad eccezione delle referenze della ditta e del personale per lavori analoghi richieste alla posizione 252.120 lett. e delle disposizioni particolari;

che constatata l'incompletezza dell'offerta inoltrata, con decisione 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha escluso dalla procedura la RI 1;

che con decisione di ugual data il Consiglio di Stato ha inoltre aggiudicato la commessa alla CO 1, risultata prima in graduatoria con 476.3 punti;

che contro le predette decisioni la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la riammissione alla procedura d'aggiudicazione;

che sollecitata la concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'insorgente rileva anzitutto di esser già stata esclusa nell'ambito del concorso aperto per la prestazione del medesimo servizio nel 2005, ma di aver comunque ottenuto la commessa per incarico diretto dopo l'annullamento della gara disposto dal Consiglio di Stato; essendo già conosciuta al committente e non sussistendo dubbi circa la sua idoneità a fornire il servizio richiesto, la mancata presentazione delle referenze - dovuta ad una semplice dimenticanza sanabile a posteriori - non giustificherebbe affatto l'esclusione dalla procedura;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio e la CO 1, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso la RI

1 è senz'altro legittimata a contestare la decisione di esclusione dall'aggiudicazione (art. 37 lett. b LCPubb e 43 PAmm); in caso di successo dell'impugnativa sarà ammessa ad impugnare anche la decisione di aggiudicazione (art. 37 lett. d LCPubb);

che, nei limiti suindicati, il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); nemmeno l'insorgente chiede l'assunzione di particolari prove;

che giusta l'art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1); il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);

che offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall'aggiudicazione (STA 22.4.2004 in re A.C. SA; STA 3.3.2003 in re L.C. SA; Vinicio Malfanti, Principali novità introdotte dalla

LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452, nonché in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub: Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche

Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407);

che, notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto costituiscono infatti la legge stessa del concorso e vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti, che devono attenervisi scrupolosamente;

che una diversa conclusione sarebbe manifestamente contraria al principio della parità di trattamento ed a quello di legalità dell'amministrazione;

che nell'evenienza concreta, la posizione 252.100 lett. e delle disposizioni del capitolato chiedeva ai concorrenti, sotto comminatoria d'esclusione in caso di inadempienza (pos. 252.130), di produrre le referenze della ditta e del personale per lavori analoghi;

che in casu tali documenti non servivano tanto per apprezzare genericamente l'idoneità dei concorrenti dal profilo di una ordinata esecuzione della commessa posta a concorso, quanto per valutare specificatamente il criterio di aggiudicazione "capacità ed esperienze specifiche" previsto dal bando;

che la mancata allegazione di referenze ad un'offerta non dovrebbe per principio costituire motivo d'esclusione (cfr. STA. 8.9.2004 in re G. & P.); diversamente, la partecipazione alla gara verrebbe preclusa a tutti i concorrenti che non sono in grado di produrre referenze;

che la ricorrente ha tuttavia omesso di impugnare tempestivamente il bando per contestare la comminatoria d'esclusione, in quanto riferita all'obbligo di allegare le referenze sancito dalla posizione 252.100 lett. e del capitolato;

che l'omessa allegazione delle referenze richieste perfeziona pertanto l'ipotesi di compilazione carente dell'offerta, sanzionata esplicitamente con l'estromissione dalla gara dalla posizione 252.130 delle disposizioni particolari;

che invano pretende la ricorrente che il committente avrebbe dovuto assegnarle un termine perentorio per rimediare al difetto; la sanatoria alla quale si riferisce la RI

1 torna applicabile unicamente alla documentazione concernente il pagamento degli oneri sociali e delle imposte (cfr. posizione 252.100 lett. d disposizioni particolari e art. 30 cpv. 1 in fine RLCPubb);

che l'errore in cui è incorsa l'insorgente non costituisce una semplice svista scusabile, ma un difetto essenziale ed insanabile da sanzionare con l'estromissione dalla procedura d'aggiudicazione;

che, resistendo la decisione di esclusione dalla gara alle censure della ricorrente, va negata a quest'ultima la qualità per impugnare la decisione di aggiudicazione;

che, comunque, quand'anche tale qualità le fosse riconosciuta, il ricorso andrebbe senz'altro respinto anche nella misura in cui ha per oggetto tale provvedimento;

che la RI 1 non solleva in effetti alcuna contestazione nei confronti della decisione di aggiudicazione; né sussistono elementi che permettano di dubitare della legittimità della graduatoria allestita dal committente;

che, stando così le cose, il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame;

che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate tenendo conto del lavoro occasionato dall'impugnativa ed in parte del valore della commessa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 32, 36, 37 LCPubb; 30, 31 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a: · patr. dall' ,

terzi implicati · 1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario