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52.2006.69 • TCA TI 52.2006.69 Generato dall'IA

Engineer's Office Waste Fee Appeal Dismissed

Numero d'incarto 52.2006.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual, operating an engineering office, contested the waste disposal fee assessed against the professional entity for 2004, seeking its reclassification to a lower residential rate, after initial requests for review or remission were denied by the municipal authority and subsequently by the State Council. The Administrative Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's submission, whether viewed as a late appeal against the original assessment (which was deemed time-barred as the appellant had knowledge of the charge by October 2005 and waited until December to object) or as a request for remission, was inadmissible because the municipal regulation did not provide for a remission mechanism, and the assessment itself was therefore compliant with the law.

Regesto Legislator

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Art. 28 cifra, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 28 cpv. 3 RRR; Engineer's Office Waste Fee Appeal Dismissed: The Administrative Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's submission, whether viewed as a late appeal against the original assessment (which was deemed time-barred as the appellant had knowledge of the charge by October 2005 and waited until December to object) or as a request for remission, was inadmissible because the municipal regulation did not provide for a remission mechanism, and the assessment itself was therefore compliant with the law.

Parole chiave

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tassa sui rifiuti norme di procedura tassa amministrativa rifiuti urbani inchiesta amministrativa autorità comunali Tassa per lo smaltimento dei rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 28 cifra
170.– e rilevando che egli andrebbe tassato come *fuoco con persona singola* (art. 28 cifra 1 RRR) e non come *ufficio* (art.
Art. 208 cpv. 1 LOC
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione attiva del ricorrente (art.
Art. 43 PAmm
This provision on active standing was cited in the preamble as having been confirmed.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;
Art. 18 PAmm
This procedural rule was cited in the preamble as the basis for declaring the appeal admissible and ruling on the merits without further investigation.
Art. 28 cpv. 3 RRR
che secondo l'art. 28 cpv. 3 RRR contro la tassazione l'assoggettato può interporre reclamo al municipio entro quindici giorni dall'intimazione;
Art. 26 PAmm
This provision on the obligation to motivate and notify administrative decisions was discussed in the reasoning concerning the timeliness of the appeal, although it does not form the direct basis for the final rejection order itself.
Art. 208 LOC
This provision governs the jurisdiction of the Administrative Cantonal Tribunal, which is invoked in the preamble to the final orders.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 LOC

This provision governs the jurisdiction of the Administrative Cantonal Tribunal, which is invoked in the preamble to the final orders.

art. 18 PAmm

This procedural rule was cited in the preamble as the basis for declaring the appeal admissible and ruling on the merits without further investigation.

art. 26 PAmm

This provision on the obligation to motivate and notify administrative decisions was discussed in the reasoning concerning the timeliness of the appeal, although it does not form the direct basis for the final rejection order itself.

art. 28 PAmm

This procedural rule concerning appeal terms was cited in the preamble, relevant to the timeliness assessment which led to the rejection of the appeal.

art. 43 PAmm

This provision on active standing was cited in the preamble as having been confirmed.

art. 46 PAmm

This provision on the timeliness of appeals was cited in the preamble, as the core issue analyzed was the lateness of the initial appeal to the State Council.

art. 28 regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 7 maggio 1999

This communal regulation article concerning waste tax assessment (and the lack of a provision for reduction/waiver) was the substantive basis for rejecting the appeal's merits.

art. 28 regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 7 maggio 1999

This communal regulation article concerning waste tax assessment (and the lack of a provision for reduction/waiver) was the substantive basis for rejecting the appeal's merits.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.69 · Lugano 24 maggio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2006 di

RI 1 contro

la decisione 7 febbraio 2006 (n. 632) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso interposto dal ricorrente contro la risoluzione 16 dicembre 2005 con cui il CO 1 gli aveva negato il condono della tassa per lo smaltimento dei rifiuti riferita al 2004;

viste le risposte:

- 7 marzo 2006 del Consiglio di Stato;

- 9 marzo 2006 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con risoluzione 8 giugno 2005 il CO 1 ha applicato nei confronti di RI 1 la tassa di fr. 602.55 (IVA inclusa) per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel 2004 dallo studio di ingegneria di cui è titolare all'interno del nucleo di __________;

che la fattura è stata richiamata la prima volta il 20 settembre 2005; il 12 ottobre 2005 l'autorità comunale ha sollecitato il debitore per la seconda volta e il 25 novembre 2005 gli ha spedito una diffida;

che con istanza 2 dicembre 2005 il ricorrente ha chiesto il *condono della tassa rifiuti come studio, trasformandola in tassa per famiglia*;

che egli avrebbe ridimensionato la propria attività professionale, trasferendo l'ufficio nella sua casa d'abitazione;

che il 16 dicembre 2005 il municipio ha risolto di non dare seguito alla richiesta avanzata dal ricorrente, perché la tassa rifiuti riferita al 2004 era già cresciuta in giudicato, mentre l'istituto del condono non sarebbe previsto dal regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 7 maggio 1999 (RRR);

che contro la suddetta risoluzione municipale RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle addotte dall'esecutivo comunale;

che il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'importo della tassa rifiuti 2004 venga ridotto a fr. 170.– e rilevando che egli andrebbe tassato come *fuoco con persona singola* (art. 28 cifra 1 RRR) e non come *ufficio* (art.

28 cifra 7 RRR);

che secondo il ricorrente il gravame davanti al Consiglio di Stato era tempestivo, perché l'esecutivo comunale non gli avrebbe in sostanza dato modo di contestare la tassa litigiosa prima della risoluzione 16 dicembre 2005;

che nel merito questa violerebbe i principi di uguaglianza e di causalità, in quanto l'attività professionale del ricorrente genererebbe meno rifiuti di un'economia domestica con una sola persona o di altri commerci;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione attiva del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;

che la tempestività del gravame davanti al Consiglio di Stato va esaminata in questa sede come questione di merito;

che il ricorso è perciò ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che secondo l'art. 28 cpv. 3 RRR contro la tassazione l'assoggettato può interporre reclamo al municipio entro quindici giorni dall'intimazione;

che giusta l'art. 26 PAmm le decisioni dell'autorità amministrativa devono essere motivate e notificate agli interessati con l'indicazione dei mezzi e dei termini d'impugnazione;

che in mancanza di tale indicazione il termine di ricorso non inizia a decorrere; il principio della buona fede e quello della sicurezza giuridica esigono tuttavia che il difetto venga eccepito entro termini ragionevoli; il destinatario di decisioni sprovviste dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso non può in altre parole differire a piacimento l'inizio del decorso del termine che dovrebbe rispettare (DTF 113 I b 206 s; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 4 ad art. 26 PAmm, p. 133);

che in concreto la tassa rifiuti 2004 è stata emessa l'8 giugno 2005;

che gli atti non consentono in effetti di determinare con sicurezza se essa sia stata effettivamente intimata al ricorrente, né se indicasse il termine per il reclamo al municipio; ipotesi, queste, che il ricorrente sembra contestare;

che il 6 ottobre 2005 il municipio ha però ritornato all'insorgente il primo richiamo di pagamento, che questi aveva allegato ad un precedente scritto di protesta (v. doc. D1);

che al più tardi entro la data surriferita il ricorrente era dunque venuto a conoscenza della tassa applicata nei suoi confronti;

che in buona fede avrebbe perciò dovuto attivarsi, contestandola nei giorni immediatamente successivi;

che egli ha tuttavia atteso sino ai primi di dicembre del 2005;

che nella misura in cui è configurabile come reclamo ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 RRR, lo scritto 2 dicembre 2005 è perciò sicuramente tardivo;

che nella misura in cui esso è invece configurabile come un'istanza per il condono parziale della tassa (ovvero la sua riduzione a fr. 170.–), si osserva che tale istituito non è previsto dalla legislazione comunale e cantonale applicabili in materia di smaltimento dei rifiuti;

che anche sotto questo profilo, la controversa risoluzione municipale ed il giudizio impugnato appaiono del tutto conformi al diritto;

che in esito alle precedenti considerazioni, il ricorso va dunque respinto;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 18, 26, 28, 43, 46 PAmm; 28 regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 7 maggio 1999;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 400.– è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · ; ; .

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario