Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.2006.68 • TCA TI 52.2006.68 Generato dall'IA

License Suspension Scheduling Appeal Rejection

Numero d'incarto 52.2006.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, previously subject to numerous traffic violations including two drunk driving incidents, appealed a two-month suspension of their driving license imposed following a recent, non-aggravated drunk driving offense, requesting instead to serve the suspension during the summer months of July and August for professional convenience. The administrative court rejected the appeal, reasoning that the suspension serves a preventive and educational purpose to ensure responsible driving behavior, and allowing the licensee to choose or fractionate the suspension period to coincide with times of personal convenience fundamentally negates the immediate deterrent and educational effect intended by the legislature; furthermore, there is no legal basis for executing such an administrative measure according to the licensee's desired schedule, unlike in criminal penalty enforcement.

Regesto Legislator

Ufficiale

Revoca d'ammoninemto della licenza di condurre. Il periodo di revoca non può essere frazionato. Il conducente sanzionato non può nemmeno scegliere a suo piacimento quando depositare documento

Parole chiave

Generato dall'IA
termine di sospensione infrazione alle norme della circolazione guida in stato di ebbrezza qualificata licenziatario decisione d'esecuzione ritiro della concessione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 cifra
Art. 16a cpv. 1 lett. b LCStr
che il 20 ottobre 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di due mesi (dal 21 novembre 2005 al 20 gennaio 2006 incluso), autorizzando comunque in tale periodo la guida delle categorie speciali F, G e M; la risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16a cpv.
Art. 10 cpv. 2 LALCStr
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. art. 10 cpv.
Art. 18 PAmm
This procedural article was cited as a basis for the decision, concerning the holding of the trial without further investigation.
Art. 16a cpv. 2 LCStr
This article, concerning the minimum duration of license withdrawal, was cited as a basis for the final decision rejecting the appeal.
Art. 28 PAmm
This article was cited in the dispositive to determine the application of costs following the rejection of the appeal.
Art. 60 PAmm
This procedural article was listed among those on which the decision is based, relating to the final disposal.
Art. 46 PAmm
This procedural article was cited as a basis for the decision, relating to appeal procedures.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 28 PAmm

This article was cited in the dispositive to determine the application of costs following the rejection of the appeal.

Art. 60 PAmm

This procedural article was listed among those on which the decision is based, relating to the final disposal.

Art. 46 PAmm

This procedural article was cited as a basis for the decision, relating to appeal procedures.

Art. 43 PAmm

This procedural article was cited as a basis for the decision, relating to the admissibility of the appeal.

Art. 18 PAmm

This procedural article was cited as a basis for the decision, concerning the holding of the trial without further investigation.

Art. 10 LALCStr

This article was cited as a basis for the decision regarding the cantonal administrative court's jurisdiction.

Art. 16a cpv. 2 LCStr

This article, concerning the minimum duration of license withdrawal, was cited as a basis for the final decision rejecting the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.2006.68 · Lugano 23 giugno 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 febbraio 2006 di

RI 1 contro

la decisione 7 febbraio 2006 (no. 619) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 20 ottobre 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di due mesi;

viste le risposte:

- 7 marzo 2005 del Consiglio di Stato;

- 21 marzo 2005 della Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che nel gennaio del 1984 RI 1 ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B;

che da allora il nominato è stato oggetto di sette provvedimenti amministrativi, di cui cinque per circolazione a velocità eccessiva e due per guida in stato di ebrietà;

che il 14 maggio 2005 l'insorgente ha circolato in stato di ebrietà (0.50 - 0.79 g/kg) alla guida dell'autovettura Porsche targata TI __________;

che a seguito di questa infrazione commessa in territorio di __________ gli è stata inflitta una multa di fr. 350.- giusta l'art.

91 cifra 1 LCStr; tale sanzione è cresciuta in giudicato incontestata;

che il 20 ottobre 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di due mesi (dal 21 novembre 2005 al 20 gennaio 2006 incluso), autorizzando comunque in tale periodo la guida delle categorie speciali F, G e M; la risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16a cpv. 1 lett. b LCStr e 33 cpv. 1 OAC;

che, adito dall'interessato, con giudizio 7 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, ritenendolo adeguato all'infrazione commessa; il Governo ha peraltro escluso che il periodo di revoca potesse essere frazionato o scelto a piacimento del ricorrente;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza di poter scontare la revoca durante il periodo luglio-agosto 2006;

che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato; ad identica conclusione perviene la Sezione della circolazione;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. art. 10 cpv.

2 LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm; il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che nel caso di specie il ricorrente non contesta la revoca in quanto tale, né la sua durata, invero mite tenuto conto del genere di violazione di cui si è reso autore (circolazione in stato di ebrietà non qualificata) e dei suoi numerosi precedenti;

che l'insorgente, commerciante divorziato con un figlio in affidamento, si limita a domandare di poter depositare la licenza durante un periodo per lui favorevole dal profilo professionale (luglio-agosto);

che la revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii);

che la revoca limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b; STA del 4 luglio 2003 in re D.);

che la legge, segnatamente l'art. 16a cpv. 2 LCStr per le infrazioni lievi, regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura;

che l'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca d'ammonimento limitatamente al tempo libero o alle vacanze; nel contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c);

che il Tribunale federale ha d'altronde stabilito che non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine);

che, stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto; tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16a cpv. 2 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46 e 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro

30 giorni dalla sua intimazione.

4. Intimazione a: · ; ; ; Ufficio federale delle strade, segreteria provvedimenti amministrativi, 3003 Berna.

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario