Administrator Fine Overturned for Son's Noise Violation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn administrative appeal was lodged against a fine imposed on a company administrator for violating nighttime quiet hours due to a party held by the administrator's son in the company garage, which was allegedly disruptive to a nearby resident who was a municipal official. The court overturned the fine, reasoning that criminal liability for such violations generally requires proof of fault (intent or negligence) on the part of the charged individual, which was not demonstrated as the appellant was absent and not specifically charged with failing to take necessary precautions. Furthermore, the court found that the police reports submitted did not substantiate that the noise constituted a public disturbance as required by the local regulation, thus justifying the annulment of the fine and the confirming government decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 208 LOC, Art. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 145 cpv. 1 LOC, Art. 114 RC; Administrator Fine Overturned for Son's Noise Violation: The court overturned the fine, reasoning that criminal liability for such violations generally requires proof of fault (intent or negligence) on the part of the charged individual, which was not demonstrated as the appellant was absent and not specifically charged with failing to take necessary precautions. Furthermore, the court found that the police reports submitted did not substantiate that the noise constituted a public disturbance as required by the local regulation, thus justifying the annulment of the fine and the confirming government decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was granted, annulling the decision and fine based on the violation of this municipal regulation concerning nighttime quiet.
Cited as the legal basis for the municipality imposing fines for violations of communal regulations, though the specific application here led to annulment.
Cited in the preamble to the decision as a procedural basis for the court's ruling (likely related to the decision's effect).
Cited in the preamble to the decision as a procedural basis for the court's ruling.
Cited in the preamble to the decision as a procedural basis for the court's ruling (likely related to costs/fees, which were waived).
Testo completo
Incarto n. 52.2006.59 · Lugano 24 febbraio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 febbraio 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1 contro
la decisione 24 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 363) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 novembre 2005 con cui il municipio di CO 1 gli infligge una multa per violazione della quiete notturna;
viste le risposte:
- 16 febbraio 2006 del municipio di CO 1;
- 21 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente è amministratore unico __________ di __________, titolare dell'omonimo garage, situato nelle immediate vicinanze dell'abitazione di __________, municipale di quel comune;
che nella notte sul 25 settembre 2005 la moglie del suddetto municipale ha chiesto l'intervento della polizia cantonale, siccome disturbata dal rumore della musica prodotta alla festa che il figlio del ricorrente aveva organizzato nel garage in questione per festeggiare il suo diciottesimo compleanno;
che una pattuglia della polizia, intervenuta sul posto alla una e dieci, non ha *percepito rumori molesti che potevano creare disturbo alla quiete pubblica*: ha comunque invitato la moglie del ricorrente, presente sul posto, ed il figlio *ad abbassare i toni generati dall'impianto musicale* (cfr. rapporto di segnalazione 4.2.2006);
che mezz'ora più tardi, una seconda pattuglia della polizia, nuovamente sollecitata dal municipale __________, si è recata presso il garage, dove ha constatato *che vi erano alcuni giovani all'esterno dello stabile e che all'interno l'impianto stereo era in funzione, ma che comunque non creava disturbo alla quiete in quanto porte e finestre erano chiuse* (cfr. rapporto di segnalazione 7.2.2006);
che il 6 ottobre 2005 il municipio ha posto in contravvenzione RI 1, in quanto amministratore delegato della __________, per violazione dell'art. 114 del regolamento comunale (RC), che tutela la quiete notturna;
che disattese le giustificazioni addotte, il
23 novembre 2005 il municipio ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.- per violazione della quiete notturna commessa nella sua qualità di amministratore delegato della __________;
che con giudizio 24 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione, respingendo il ricorso contro di essa presentato da RI 1;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che il disturbo della quiete notturna fosse stato adeguatamente comprovato e che il multato ne fosse penalmente responsabile in quanto perturbatore per situazione;
che contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti a questo tribunale, chiedendo che sia annullato assieme alla multa;
che, prodotti i rapporti di polizia summenzionati, l'insorgente nega l'esistenza di un disturbo della quiete pubblica e contesta di esserne responsabile;
che il Consiglio di Stato ed il municipio sollecitano il rigetto dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 145 cpv. 1 LOC, il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata;
che per principio, l'irrogazione di una sanzione penale presuppone l'esistenza di una colpa;
che il municipio, titolare dell'azione penale, deve in particolare concretamente dimostrare che il trasgressore ha violato, intenzionalmente o per negligenza, mediante atti concreti o per omissione, una determinata regola di comportamento;
che, per principio, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio di Stato, il cosiddetto perturbatore per situazione non è penalmente perseguibile: in assenza di norma esplicite che lo dichiarino passibile di sanzioni penali, può essere soltanto obbligato ad adottare misure di ripristino;
che giusta l'art. 114 RC *tra le 2300 e le 0730 sono vietati nell'in-terno e nelle vicinanze dell'abitato i canti e i suoni all'aperto, il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti*;
che la norma non prevede la possibilità di perseguire penalmente il perturbatore per situazione;
che il municipio non rimprovera al ricorrente di aver omesso, quantomeno per negligenza, di adottare le precauzioni necessarie al fine di evitare che la festa organizzata dal figlio nel garage arrecasse disturbo al vicinato;
già per questo motivo il ricorrente, peraltro non presente sul luogo al momento dei fatti, va prosciolto dagli addebiti mossigli;
che la violazione della quiete notturna su cui il municipio ha fondato il decreto di multa non è stata d'altro canto provata; dai rapporti di polizia, che il municipio ed il Consiglio di Stato hanno omesso di acquisire agli atti, risulta in effetti che gli agenti intervenuti sul posto non hanno *percepito rumori molesti che potevano creare disturbo alla quiete pubblica* (rapporto di segnalazione 4.2.2006), rispettivamente che *l'impianto stereo era in funzione, ma non creava disturbo alla quiete in quanto porte e finestre erano chiuse* (rapporto di segnalazione 7.2.2006);
che anche da questo profilo la multa non appare giustificata;
che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la multa e la decisione governativa che la conferma siccome lesive del diritto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 145 LOC; 114 RC di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 24 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 363);
1.2. la decisione 23 novembre 2005 con cui il municipio di __________ gli infligge una multa per violazione della quiete notturna.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: · ;; .
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2
Il presidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo