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52.2006.51 • TCA TI 52.2006.51 Generato dall'IA

Landowner Appeal of Concrete Footbridge Demolition Order

Numero d'incarto 52.2006.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A landowner appealed a final administrative order to demolish a concrete footbridge, constructed without a permit outside the building zone and spanning a stream between their property and a neighbor's, which had previously been granted a revoked legalization permit. The court upheld the demolition order, reasoning that the material illegality of the structure was definitively established, its dimensions and location in a wooded area were not insignificant regarding public interest, and it infringed upon the neighbor's property rights without consent, thus precluding the application of the principle of proportionality, especially since the construction was undertaken in bad faith by a professional aware of the permitting requirements.

Regesto Legislator

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Art. 24 LPT, Art. 18 PAmm, art. 43 LE, art. 45 LE, art. 21 LE, art. 31 PAmm; Landowner Appeal of Concrete Footbridge Demolition Order: The court upheld the demolition order, reasoning that the material illegality of the structure was definitively established, its dimensions and location in a wooded area were not insignificant regarding public interest, and it infringed upon the neighbor's property rights without consent, thus precluding the application of the principle of proportionality, especially since the construction was undertaken in bad faith by a professional aware of the permitting requirements.

Parole chiave

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ordine di demolizione norme per l'edilizia proprietà immobiliare materiali da costruzione diritto di proprietà principio della proporzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 24 LPT
che questo tribunale ha in sostanza escluso che fossero soddisfatti i presupposti per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 LPT;
Art. 18 PAmm
Cited as the legal basis allowing the court to rule on the basis of the file without further investigation.
art. 43 LE
This provision mandates the demolition or rectification of works executed contrary to law, regulations, or plans, forming the basis for upholding the demolition order.
art. 45 LE
Cited to establish the Tribunal's competence to rule on the appeal concerning building regulations.
art. 21 LE
Cited to establish the Tribunal's competence to rule on the appeal concerning building regulations.
art. 31 PAmm
Cited among the provisions underpinning the final decision, likely related to the procedure for filing the appeal.
art. 60 PAmm
Cited among the provisions underpinning the final decision, likely related to the cost assessment.
art. 61 PAmm
Cited among the provisions underpinning the final decision, likely related to the reimbursement of legal costs (ripetibili).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 43 LE

This provision mandates the demolition or rectification of works executed contrary to law, regulations, or plans, forming the basis for upholding the demolition order.

art. 45 LE

Cited to establish the Tribunal's competence to rule on the appeal concerning building regulations.

art. 21 LE

Cited to establish the Tribunal's competence to rule on the appeal concerning building regulations.

art. 31 PAmm

Cited among the provisions underpinning the final decision, likely related to the procedure for filing the appeal.

art. 60 PAmm

Cited among the provisions underpinning the final decision, likely related to the cost assessment.

art. 61 PAmm

Cited among the provisions underpinning the final decision, likely related to the reimbursement of legal costs (ripetibili).

art. 18 PAmm

Cited as the legal basis allowing the court to rule on the basis of the file without further investigation.

art. 28 PAmm

Cited among the provisions underpinning the final decision, likely related to the processing of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.51 · Lugano 19 aprile 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 febbraio 2006 di

RI 1, , patrocinato da: avv. PA 1, , contro

la decisione 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato (n. 238), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 ottobre 2005 con cui il municipio di CO 2 gli ha ordinato di demolire una passerella in cemento armato costruita senza permesso fuori della zona edificabile (part. 852 e 113);

viste le risposte:

- 16 febbraio 2006 di CO 1;

- 21 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;

- 21 febbraio 2006 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il ricorrente CO 1 ed il resistente RI 1 sono proprietari di due fondi contermini (part. 852 e 113), situati a B__________ in località P__________, fuori della zona edificabile;

che i fondi, separati da un ruscello, erano collegati da tempo da una vecchia passerella pedonale costituita da due semplici tronchi;

che nell'ambito della ristrutturazione di un edificio diroccato, esistente sul suo fondo, il municipio ha sollecitato RI 1 ad allacciarsi alla rete comunale delle canalizzazioni;

che senza chiedere alcun permesso, nell'ottobre del 2002 il ricorrente ha costruito un nuovo ponticello in cemento armato, largo m 1.00 e lungo 5.00, destinato a fungere da supporto della canalizzazione e dell'allacciamento all'acqua potabile, che avrebbero in seguito dovuto attraversare il fondo del resistente;

che in seguito a divergenze sorte con il vicino, la canalizzazione è stata tuttavia realizzata passando altrove;

che previo avviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 16 settembre 2004 il municipio ha rilasciato al ricorrente un permesso in sanatoria per il manufatto realizzato abusivamente;

che con sentenza 17 maggio 2005, cresciuta in giudicato, il Tribunale cantonale amministrativo l'ha tuttavia annullato, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal vicino opponente;

che questo tribunale ha in sostanza escluso che fossero soddisfatti i presupposti per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 LPT;

che, raccolto il preavviso dell'autorità cantonale, il 12 ottobre 2005 il municipio ha ordinato la demolizione del manufatto costruito abusivamente;

che con giudizio 18 gennaio 2006 il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di demolizione, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1;

che il Governo ha in sostanza respinto le eccezioni sollevate dall'insorgente nei confronti del provvedimento in relazione ai principi della buona fede, della proporzionalità e della parità di trattamento;

che contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme al controverso ordine di ripristino;

che l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le tesi sollevate senza successo in prima istanza con riferimento ai principi summenzionati;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano osservazioni;

che ad identica conclusione perviene il vicino opponente, che invece contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio censurato, è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il ricorso può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione è nota a questo tribunale dal precedente giudizio;

che giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico; un'opera che lede in misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, soggiunge la norma (cpv. 2), deve tuttavia essere fatta demolire o rettificare quando questi abbia tempestivamente reclamato; resta riservato il principio di proporzionalità;

che, come giustamente ricorda il Consiglio di Stato nel giudizio censurato, il principio di legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto insanabile con il diritto materiale siano - per principio - fatte rettificare o demolire; ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorirne la violazione e suscitare l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto;

che resta comunque riservato il principio di proporzionalità; violazioni minime ed irrilevanti dal profilo dell'interesse pubblico o di quello dei vicini possono sfuggire a provvedimenti di ripristino qualora l'interesse del proprietario al loro mantenimento risulti chiaramente prevalente sull'interesse al ripristino di una situazione conforme al diritto;

che anche il costruttore in malafede può richiamarsi al principio della buona fede; deve tuttavia aspettarsi che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'esigenza di ripristinare una situazione conforme al

diritto;

che, nel caso concreto, l'illegittimità materiale dell'opera, realizzata senza permesso dal ricorrente fuori della zona edificabile, è stata definitivamente accertata dal precedente giudizio di questo tribunale, che non può essere rimesso in discussione;

che le dimensioni del manufatto abusivo non sono trascurabili; si tratta in effetti di un'opera in cemento armato lunga 5 m e larga uno, appoggiata su due capisaldi saldamente ancorati al terreno;

che anche quanto a ubicazione, la passerella, situata in una zona boschiva ed interessante le sponde di un corso d'acqua, non può essere considerata insignificante dal profilo dell'interesse pubblico;

che, insistendo sul terreno del resistente, che non ha mai formalmente dato il suo consenso all'edificazione, il manufatto non può nemmeno essere considerato irrilevante dal profilo dell'interesse del vicino;

che già per questi motivi non v'è spazio per l'applicazione del principio della proporzionalità;

che l'opera in contestazione non è peraltro stata realizzata in buona fede; prescindendo dalle trattative intavolate dal ricorrente con il vicino, che non sono mai sfociate in un accordo vincolante, il municipio, esigendo che la nuova costruzione si allacciasse alla canalizzazione passando attraverso il fondo del resistente, non ha invero mai autorizzato il ricorrente a realizzare una nuova passerella in cemento armato;

che il ricorrente, cognito per professione delle regole che disciplinano l'attività edilizia fuori della zona edificabile, non poteva d'altro canto ignorare che un simile manufatto esigeva un permesso dell'autorità cantonale; ben si può dunque attribuire un peso accresciuto all'interesse al ripristino di una situazione conforme al diritto;

che, anche applicando il principio di proporzionalità, l'ordine in contestazione non può essere considerato inadeguato; la spesa (fr. 10'000.-) preventivata dal ricorrente per demolire la passerella, raffrontata all'interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto, all'interesse del resistente a conservare il suo fondo libero da costruzioni ed alla mancanza di interesse del ricorrente a mantenere un'opera inutilizzata ed inutilizzabile, non appare per nulla eccessiva;

che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.- al resistente a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a: · ; ; ; .

terzi implicati · 1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario