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52.2006.43 • TCA TI 52.2006.43 Generato dall'IA

Appeal Against Exclusion for Non-Compliance with Non-Binding Collective Labor Agreement in Municipal Tender

Numero d'incarto 52.2006.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The administrative court considered an appeal challenging the municipal decision to award external works for a new municipal parking lot to one company after excluding the appellant for failing to submit an affidavit of affiliation with the Joint Parity Commission and compliance with the Collective Labor Agreement (CCL). The court reasoned that the tender specification condition requiring proof of adherence to the CCL for gardeners, which had not been declared universally binding, improperly restricted competition and violated federal law, as such a requirement effectively barred participation by non-signatory firms, necessitating the annulment of the exclusion decision and the subsequent award, with the case being remanded for a new ruling on the remaining bids.

Regesto Legislator

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Art. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 18 PAmm, Art. 5 lett. c LCPubb, Art. 28 PAmm, art. 5 LCPubb, art. 36 LCPubb; Appeal Against Exclusion for Non-Compliance with Non-Binding Collective Labor Agreement in Municipal Tender: The court reasoned that the tender specification condition requiring proof of adherence to the CCL for gardeners, which had not been declared universally binding, improperly restricted competition and violated federal law, as such a requirement effectively barred participation by non-signatory firms, necessitating the annulment of the exclusion decision and the subsequent award, with the case being remanded for a new ruling on the remaining bids.

Parole chiave

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aggiudicazione di appalto comunale contratti collettivi di lavoro riesame delle offerte contratto di diritto amministrativo lavori pubblici misura di allontanamento Delibera per opere da giardiniere

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 5 LCPubb

Cited in the final orders, this article governs the requirement for bidders to meet social obligations and respect collective labor agreements, which was central to the decision to annul the exclusion.

art. 36 LCPubb

Cited in the final orders; this article likely relates to the subject matter competence or the overall appeal procedure regarding public contracts.

art. 37 LCPubb

Cited in the final orders, this article likely relates to the review or appeal procedure concerning public contracts.

art. 18 PAmm

Cited in the final orders, this article was likely used as the procedural basis for deciding the appeal based on the file without further evidence (no instruction).

art. 28 PAmm

Cited in the final orders, this article governs the imposition of court fees (costs).

art. 60 PAmm

Cited in the final orders, this procedural article relates to the notification of the decision.

art. 61 PAmm

Cited in the final orders, this procedural article relates to the notification of the decision.

art. 65 PAmm

Cited in the final orders, this procedural article relates to the notification of the decision.

art. 28 PAmm

Used in the dispositive to rule that the court fee is to be borne by the municipality based on the outcome of the case.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.43 · Lugano 28 febbraio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 febbraio 2006 della

RI 1 contro

la decisione 23 gennaio 2006 del municipio di CO 2 che delibera alla ditta CO 1 le opere di sistemazione esterna del nuovo posteggio comunale;

vista la risposta 17 febbraio 2006 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 21 novembre 2006 il municipio di CO 2 ha messo a concorso le opere da giardiniere necessarie al nuovo posteggio comunale alla gradinata Pometta;

che il concorso era retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera;

che alla posizione 252.110 il capitolato chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni ufficiali attestanti il pagamento dei contributi sociali e delle imposte;

che fra le attestazioni da allegare figurava anche l'*attestato di affiliazione alla Commissione Paritetica ed al rispetto del CCL*;

che la disposizione del capitolato comminava l'immediata esclusione dell'offerente dalla gara in caso di mancata presentazione anche di un solo documento richiesto;

che in tempo utile sono pervenute al comunale le offerte otto ditte del ramo, fra cui quella della ricorrente di fr. 39'970.91;

che, valutate le offerte pervenutegli, il 23 gennaio 2006 il municipio ha aggiudicato i lavori alla ditta CO 1 per l'importo di fr. 48'015.45;

che la ditta RI 1 è stata esclusa perché ha omesso di allegare all'offerta l'attestato comprovante il pagamento dei contributi LPP e le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi professionali ed il rispetto del CCL;

che contro la predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente sostiene di aver prodotto l'attestato comprovante il pagamento dei contributi LPP; ammette di non aver allegato le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi professionali ed il rispetto del CCL, ma sostiene di non essere stata in grado, perché non ha aderito al CCL, che non è obbligatorio;

che il municipio riconosce che la ricorrente ha effettivamente prodotto l'attestato comprovante il pagamento dei contributi LPP; chiede tuttavia che la decisione sia confermata perché il capitolato esigeva comunque la produzione delle dichiarazioni attestanti il pagamento dei contributi professionali ed il rispetto del CCL;

che la CO 1 non ha presentato osservazioni;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione di esclusione dall'aggiudicazione; in caso di successo, sarà abilitata anche ad impugnare la decisione di aggiudicazione;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che secondo l'art. 5 lett. c LCPubb il committente deve aggiudicare la commessa unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, in particolare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri, ritenuto che dove non esistono fanno stato i contratti nazionali mantello;

che la norma non pretende che i concorrenti abbiano anche sottoscritto i CCL di categoria; una simile esigenza è contraria al diritto federale, segnatamente alla legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL, poiché si traduce in un'elusione delle disposizioni procedurali e materiali che regolano l'estensione

di queste convenzioni (DTF 124 I 107 seg., in particolare consid. 4 c) cc, pag. 116; STA 30.7.2001 in re G.M. consid. 3; M. Wagner,

Baurecht n. 4/99, pag. 139; H. Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen Beschaffungs-wesen, ZBl 2000, pag. 237 consid. 3 b/cc in fine; P. Gauch / H. Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics, pag. 29 in fine);

che, nel caso concreto, la condizione del capitolato che impone ai concorrenti di allegare all'offerta una certificazione di affiliazione alla commissione paritetica, attestante il rispetto del CCL del ramo dei giardinieri, che non è mai stato dichiarato obbligatorio, ed una dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi professionali, dovuti soltanto dagli imprenditori convenzionati, preclude di fatto qualsiasi possibilità di partecipare alla gara alle ditte che non hanno sottoscritto tale contratto;

che la condizione, contraria al diritto federale, non può dunque esplicare effetti;

che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il provvedimento che esclude la ricorrente dalla gara;

che, di conseguenza, va pure annullata la decisione di aggiudicazione;

che gli atti vanno rinviati al municipio, affinché riammessa la RI 1, statuisca nuovamente sulle due offerte rimaste in gara;

che non avendo la CO 1 resistito al ricorso, la tassa di giustizia è posta esclusivamente a carico del comune secondo soccombenza (art.

28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 23 gennaio 2006 del municipio di CO

2 è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.

2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico del comune di CO 2.

3. Intimazione a: · ; ; .

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario