Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.2006.4 • TCA TI 52.2006.4 Generato dall'IA

Municipality v. Individual Regarding Grazing Fine and Proof of Ownership

Numero d'incarto 52.2006.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An administrative court dismissed an appeal by a municipality challenging the annulment of a fine imposed on an individual for violating open grazing prohibitions, where the initial penalty was based on the statement of a municipal police officer who found the individual grazing approximately eighty goats, some of which allegedly belonged to the penalized party. The court reasoned that the municipal authority failed to sufficiently prove ownership of the goats by omitting to take a formal statement from the herder or to verify the animals' identification tags from the official database, thus allowing the penalized party to raise reasonable doubt regarding the attribution of the violation despite the existence of tags which, while not entirely conclusive on their own, could have been secured as better evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 148 cpv. 3 LOC, Art. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 141 cpv. 2 RCM, Art. 141 cpv. 3 RCM; Municipality v. Individual Regarding Grazing Fine and Proof of Ownership: The court reasoned that the municipal authority failed to sufficiently prove ownership of the goats by omitting to take a formal statement from the herder or to verify the animals' identification tags from the official database, thus allowing the penalized party to raise reasonable doubt regarding the attribution of the violation despite the existence of tags which, while not entirely conclusive on their own, could have been secured as better evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
prova della proprietà dubbio ragionevole autorità comunali diritto di libero pascolo agente di polizia natura dell'infrazione Multa per violazione del divieto di vago pascolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 148 cpv. 3 LOC
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 148 cpv. 3 LOC), la legittimazione attiva del comune (art.
Art. 43 PAmm
3 LOC), la legittimazione attiva del comune (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;
Art. 18 PAmm
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
Art. 141 cpv. 2 RCM
che l’art. 141 cpv. 2 RCM stabilisce che è vietato lasciare pascolare o vagare liberamente ogni sorta di bestiame, compresi gli animali da cortile, sulla proprietà altrui nelle zone definite dal PR;
Art. 141 cpv. 3 RCM
che l'art. 141 cpv. 3 RCM vieta inoltre il vago pascolo sull'ulteriore proprietà privata dell'intera giurisdizione comunale dal 1° maggio al 30 settembre;
Art. 148 LOC
Cited as the jurisdictional basis for the judgment by the Administrative Tribunal.
art. 60, 61 PAmm
These procedural provisions were cited in relation to the cost order, although the final order 2 states that no costs are to be levied.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 141 cpv. 2 e 3 Regolamento comunale di M_______ del 31 marzo 1992

These provisions defined the violation (prohibition of stray grazing) which was the subject of the initial fine that led to the appeal.

art. 148 LOC

Cited as the jurisdictional basis for the judgment by the Administrative Tribunal.

art. 60, 61 PAmm

These procedural provisions were cited in relation to the cost order, although the final order 2 states that no costs are to be levied.

art. 18, 28, 43, 46 PAmm

These procedural provisions relating to admissibility, procedure, and standing were cited in the preamble to the decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.2006.4 · Lugano 6 luglio 2006 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 30 dicembre 2005 del

RI 1, , contro

la decisione 13 dicembre 2005 (n. 6014) del Consiglio di Stato, che annulla la multa 24 agosto 2005 inflitta dal municipio di RI 1 a CO 1 per violazione del divieto di vago pascolo;

viste le risposte:

- 13 gennaio 2006 del patriziato di RI 1;

- 18 gennaio 2006 del Consiglio di Stato;

- 19 gennaio 2006 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che CO 1, qui resistente, è proprietaria di un gregge di capre, che suole estivare a M__________ sull'alpe di P__________ e C__________;

che a seguito di un reclamo per vago pascolo, il 15 giugno 2005 il cpl. T__________ della polizia comunale di M__________ ha sorpreso S__________ mentre pascolava circa ottanta capre sull'alpe Q__________, di proprietà del CO 2;

che, interrogato, S__________ ha dichiarato che una trentina di capre appartenevano a CO 1

che in sede di osservazioni al rapporto di contravvenzione notificatole dal municipio la resistente ha contestato tale affermazione;

che con risoluzione 24 agosto 2005, richiamato il rapporto di contravvenzione, il municipio ha inflitto alla resistente una multa di fr. 50.– per aver violato il divieto di vago pascolo sancito dagli art. 141 cpv. 2 e 3 del regolamento comunale di M__________ del

31 marzo 1992 (RCM);

che con giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha annullato la multa, accogliendo il ricorso contro di esso interposto da CO 1;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'autorità comunale non avesse sufficientemente provato la proprietà della prevenuta in contravvenzione sulle capre attraverso le apposite marche auricolari fornite dalla banca dati sul traffico degli animali (BDTA);

che avverso il predetto giudizio il comune di RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato;

che il ricorrente nega l'affidabilità dei contrassegni auricolari per determinare con sicurezza la proprietà degli animali;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;

che alla stessa conclusione perviene CO 1, con argomenti che verranno eventualmente ripresi in seguito, mentre il CO 2 si rimette al giudizio di questo tribunale;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 148 cpv. 3 LOC), la legittimazione attiva del comune (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che l’art. 141 cpv. 2 RCM stabilisce che è vietato lasciare pascolare o vagare liberamente ogni sorta di bestiame, compresi gli animali da cortile, sulla proprietà altrui nelle zone definite dal PR;

che l'art. 141 cpv. 3 RCM vieta inoltre il vago pascolo sull'ulteriore proprietà privata dell'intera giurisdizione comunale dal 1° maggio al 30 settembre;

che, nel caso concreto, un sottufficiale della polizia comunale ha constatato che tale S__________, alle 1100 del 16 giugno 2006, stava conducendo dall'alpe di C__________ a quella di Q__________ un gregge di un'ottantina di capre, una trentina delle quali sarebbero state di proprietà della resistente CO 1;

che gli accertamenti si limitano al rapporto di constatazione del predetto sottufficiale, corredato da quattro fotografie raffiguranti pecore e da due fotografie di animali visti da lontano, che potrebbero essere capre;

che le dichiarazioni rese da S__________ non sono raccolte da alcun verbale d'interrogatorio di polizia, che spieghi per qual motivo stesse conducendo da C__________ a Q__________ una cinquantina di capre di sua proprietà assieme ad una trentina di capre della resistente;

che manca, in particolare, qualsiasi accertamento riguardante i contrassegni auricolari numerati BTDA;

che in tali circostanze sfugge alle critiche del ricorrente la decisione del Consiglio di Stato di ritenere insufficientemente provata la proprietà delle capre;

che è ben vero che i contrassegni non consentono di identificare con certezza il proprietario degli animali, poiché i trapassi di proprietà non devono essere obbligatoriamente notificati alla BTDA;

è anche vero che per gli estranei non è facile avvicinare gli animali per rilevare i numeri di matricola;

che non si può tuttavia negare che, omettendo di verbalizzare le dichiarazioni del pastore che stava conducendo il gregge di capre da C__________ a Q e di farsi semmai aiutare da questi a rilevare i numeri di matricola, l'autorità comunale ha permesso alla resistente di insinuare il dubbio che le capre non fossero sue;

che, stando così le cose, il ricorso va respinto;

che non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili, ritenuto che la resistente non si è avvalsa di un patrocinatore iscritto nel registro degli avvocati.

Per questi motivi,

visti gli art. 148 LOC; 141 cpv. 2 e 3 Regolamento comunale di M__________ del 31 marzo 1992; 3; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

terzi implicati · 1. Luciana Blotti, 6713 Malvaglia, 2. Patriziato Malvaglia, 6713 Malvaglia, 3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario