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52.2006.396 • TCA TI 52.2006.396 Generato dall'IA

Municipality v. Cafeteria Staff Re: Job Classification and Professional Certification

Numero d'incarto 52.2006.396
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The administrative court considered appeals by a municipality challenging a prior ruling that partially overturned the municipality's decisions regarding the job classifications and pay grades for two long-term cafeteria staff members, who had been classified as assistant cook and orderly, respectively, upon the introduction of new staff regulations. The municipality had assigned lower classifications based on one employee lacking a federal professional certificate (AFC), a distinction the prior ruling rejected, finding that the employees' actual duties dictated their roles as cook and assistant cook under the new internal directives. The court reasoned that the municipality was within its rights under the relevant staff regulation, which allows the executive body to set professional requirements case-by-case for certain roles, to distinguish the cook positions based on the AFC, finding the prior decision to be an overreach into municipal autonomy by prioritizing internal directives over the regulation's explicit allowance for qualification-based differentiation, thus upholding the municipality's original classifications while affirming the prior adjustments to employment percentages.

Regesto Legislator

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Art. 27 cpv. 2 ROD, Art. 208 LOC, Art. 18 PAmm, Art. 135 cpv. 1 LOC, Art. 26 ROD, Art. 27 ROD; Municipality v. Cafeteria Staff Re: Job Classification and Professional Certification: The municipality had assigned lower classifications based on one employee lacking a federal professional certificate (AFC), a distinction the prior ruling rejected, finding that the employees' actual duties dictated their roles as cook and assistant cook under the new internal directives. The court reasoned that the municipality was within its rights under the relevant staff regulation, which allows the executive body to set professional requirements case-by-case for certain roles, to distinguish the cook positions based on the AFC, finding the prior decision to be an overreach into municipal autonomy by prioritizing internal directives over the regulation's explicit allowance for qualification-based differentiation, thus upholding the municipality's original classifications while affirming the prior adjustments to employment percentages.

Parole chiave

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classificazione delle mansioni statuto del personale diritto della funzione pubblica inchiesta amministrativa autonomia comunale direttiva interna Dipendenti comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 27 cpv. 2 ROD
L'insorgente rileva che l'art. 27 cpv. 2 ROD permette al municipio di prevedere particolari requisiti supplementari anche per le funzioni che non sono elencate dal cpv.
Art. 208 LOC
Cited in the preamble to the operative part, relating to the Tribunal's jurisdiction.
Art. 18 PAmm
Cited in the preamble to the operative part, concerning the simplification of the procedure.
Art. 135 cpv. 1 LOC
A norma dell'art. 135 cpv. 1 LOC, i rapporti d'impiego dei dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti.
Art. 26 ROD
A tale scopo, la pianta organica definita dall'art. 26 ROD ha previsto tre distinte funzioni: quella di cuoca, quella di aiuto cuoca e quella di inserviente.
Art. 27 ROD
L'art. 27 ROD non prevede in particolare che la cuoca debba essere in possesso dell'AFC.
Art. 28 ROD
L'art. 28 ROD, dal canto suo, stabilisce i requisiti di preparazione professionale (titoli di studio) soltanto per i funzionari delle classi di stipendio più alte (cpv.
Art. 135 LOC
Cited in the preamble to the operative part, relating to the regulation of employment relationships.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28 ROD di ______

The municipality's appeal was granted because the State Council's decisions violated municipal autonomy in applying Art. 28 para. 2 ROD regarding supplementary requirements for functions.

art. 27 ROD di ______

The municipality's appeal was granted because the State Council's decisions violated municipal autonomy in applying Art. 27 ROD regarding the definition of functions.

art. 135 LOC

Cited in the preamble to the operative part, relating to the regulation of employment relationships.

art. 208 LOC

Cited in the preamble to the operative part, relating to the Tribunal's jurisdiction.

art. 65 PAmm

Cited in the preamble to the operative part, referring to the general application of procedural law.

art. 61 PAmm

Cited in the preamble to the operative part, referring to procedural aspects.

art. 60 PAmm

Cited in the preamble to the operative part, referring to procedural aspects.

art. 28 PAmm

Cited in the preamble to the operative part, referring to the procedural aspects of the decision.

art. 18 PAmm

Cited in the preamble to the operative part, concerning the decision being based on the file without further investigation.

art. 3 PAmm

Cited in the preamble to the operative part, concerning the procedural aspects of the decision.

art. 60 PAmm

Cited in the preamble to the operative part, concerning procedural aspects.

art. 2 PAmm

Cited in the preamble to the operative part, concerning procedural aspects.

art. 18 PAmm

Cited in the preamble to the operative part, concerning the simplification of the procedure.

art. 3 PAmm

Cited in the preamble to the operative part, concerning procedural aspects.

art. 2 PAmm

Cited in the preamble to the operative part, concerning procedural aspects.

art. 82. ss LTF

Cited as the basis for the possibility of appeal in matters of public law to the Federal Supreme Court.

art. 113 ss LTF

Cited as the basis for the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 52.2006.395/396 · Lugano 25 gennaio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 30 novembre 2006 del

RI 1 RA 1 contro

a.

la decisione 14 novembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5594) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da A__________ avverso la risoluzione 20 luglio 2006 con cui il municipio l'ha nominata aiuto cuoca della scuola d'infanzia e ha definito la sua retribuzione;

b.

la decisione 14 novembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5595) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da M__________ avverso la risoluzione 20 luglio 2006 con cui il municipio l'ha nominata inserviente della scuola d'infanzia e ha definito la sua retribuzione;

viste le risposte:

- 6 dicembre 2006 di A__________;

- 6 dicembre 2006 d M__________;

- 16 gennaio 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. a. A__________ e M__________ lavorano da molti anni per il comune di RI 1 quali addette alla refezione presso la sede di via C__________ sportivo della locale scuola d'infanzia. Sino alla fine del 2005 il loro rapporto d'impiego era regolato da un contratto particolare, poiché le rispettive funzioni non erano previste dal regolamento organico dei dipendenti comunale (ROD) del 31 marzo 1980.

Il nuovo ROD, entrato in vigore al 1. gennaio 2006, ha colmato questa lacuna, introducendo la funzione di cuoca, per la quale ha previsto le classi da 5 a 7, quella di aiuto cuoca, retribuita con le classi da 2 a 4 e quella di inserviente remunerata con le classi da 1 a 2 della scala degli stipendi.

b. Con decisione 26 luglio 2006 il municipio di RA 1 ha promosso A__________ alla funzione di aiuto cuoca a far tempo dal 1. gennaio 2006, con assegnazione della classe 4 di stipendio con 8 scatti d'anzianità e con un grado di occupazione del 63%.

Con decisione di ugual data e di analogo tenore ha inoltre promosso M__________ alla funzione di inserviente, attribuendole lo stipendio della classe 2 con 8 scatti d'anzianità e un grado d'occupazione del 32%.

c. Contro queste decisioni A__________ e M__________ sono insorte davanti al Consiglio di Stato, rivendicando, la nomina a cuoca, rispettivamente di aiuto cuoca con assegnazione delle relative classi di stipendio e con un grado d'occupazione del 71.2%, rispettivamente del 35.6%.

All'accoglimento del ricorso si è opposto il municipio, rilevando di aver prospettato a A__________ che la funzione di cuoca era riservata agli addetti alla refezione in possesso dell'attestato federale di capacità (AFC), titolo di studio di cui essa era priva, rispettivamente, alla seconda, che poteva essere qualificata soltanto come inserviente in quanto subalterna ausiliaria dell'aiuto cuoca.

B Con distinti giudizi del 14 novembre 2006, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le impugnative inoltrate da A__________ e da M__________, annullando le decisioni impugnate e riconoscendo alla prima ricorrente la funzione di cuoca, con assegnazione della 7. classe di stipendio ed alla seconda quella di aiuto cuoca con assegnazione della classe 3 della scala degli stipendi.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che la distinzione fra cuoca ed aiuto cuoca, operata dal municipio in base al possesso dell'AFC non poteva essere accreditata. A__________, stando alle direttive per il personale della scuola d'infanzia approvate dallo stesso municipio, esercitava la funzione di cuoca e con questa funzione andava nominata e remunerata. Di riflesso, anche il rapporto d'impiego della ricorrente M__________ andava riqualificato riconoscendole lo statuto di aiuto cuoca.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre rettificato il grado d'occupazione di entrambe le ricorrenti.

C. Contro i predetti giudizi governativi, il comune di RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino delle funzioni e delle corrispondenti classi di stipendio assegnate alle dipendenti con le decisioni del 26 luglio 2006. Le rettifiche del grado di occupazione operate dal Consiglio di Stato non sono messe in discussione.

L'insorgente rileva che l'art. 27 cpv. 2 ROD permette al municipio di prevedere particolari requisiti supplementari anche per le funzioni che non sono elencate dal cpv. 1. Questa facoltà non gli spetterebbe soltanto nell'ambito di un concorso per l'assunzione di un dipendente. Tutte le dipendenti sprovviste di AFC, incaricate della refezione presso le altre sede della scuola d'infanzia, sarebbero peraltro nominate come aiuto cuoche e retribuite con la classe di stipendio da 2 a 4. Le direttive per il personale della scuola d'infanzia, soggiunge, che definiscono cuoca ed aiuto cuoca le addette alla refezione della scuola d'infanzia, conterrebbero un errore nella definizione delle funzioni.

Le decisioni del Consiglio di Stato, conclude, violerebbero in modo crasso l'autonomia comunale.

D. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

A__________ e M__________ si limitano a richiamare le osservazioni presentate in prima istanza.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva del comune è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Essendo strettamente connesse, le impugnative possono essere evase con un unico giudizio sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. 2.1. A norma dell'art. 135 cpv. 1 LOC, i rapporti d'impiego dei dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti. Il regolamento, soggiunge la norma, deve stabilire le funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni.

2.2. Adeguandosi a questa disposizione, il ROD adottato dal comune di RI 1 nel 2005 ha inserito in organico il personale addetto alla refezione presso le sedi locali della scuola dell'infanzia. A tale scopo, la pianta organica definita dall'art. 26 ROD ha previsto tre distinte funzioni: quella di cuoca, quella di aiuto cuoca e quella di inserviente. Alla prima ha assegnato le classi di stipendio da 5 a 7. Alla seconda le classi da 2 a 4. Le inservienti sono invece state collocate nelle classi da 1 a 2.

La distinzione tra le tre funzioni non è stata ulteriormente esplicitata a livello di regolamento. L'art. 27 ROD non prevede in particolare che la cuoca debba essere in possesso dell'AFC. Né stabilisce che l'aiuto cuoca è l'incaricata della refezione che non dispone di tale attestato o quella che aiuta la cuoca. Nulla è detto nemmeno per definire meglio lo statuto delle inservienti.

L'art. 28 ROD, dal canto suo, stabilisce i requisiti di preparazione professionale (titoli di studio) soltanto per i funzionari delle classi di stipendio più alte (cpv. 1). Per le altre funzioni riserva al municipio la facoltà di fissarli caso per caso (cpv. 2).

3. 3.1. Le controverse decisioni del municipio di RA 1 si configurano essenzialmente come dei provvedimenti volti ad integrare le collaboratrici qui comparenti nell'organico dei dipendenti comunali, definendo dal profilo del ROD dei rapporti d'impiego, che sino a quel momento erano retti da accordi particolari, stipulati anni or sono al di fuori del quadro fissato dall'art. 135 LOC.

3.2. Prevalendosi della facoltà riconosciutale dall'art. 28 cpv. 2 ROD, l'autorità comunale ha riservato la funzione di *cuoca*, prevista dalla pianta organica definita dall'art. 27, alle dipendenti in possesso di un corrispondente AFC, attribuendo la qualifica di aiuto cuoca o di inserviente alle addette alla refezione sprovviste di tale attestato.

La decisione non procede da un'interpretazione travalicante i limiti della latitudine di giudizio che l'autonomia comunale impone di riconoscere al municipio nell'applicazione degli art. 27 e 28 ROD. Ancorché opinabile, non appare invero privo di ragioni pertinenti distinguere le funzioni di cuoca e di aiuto cuoca previste dalla pianta organica, facendo riferimento al possesso di un determinato certificato professionale (AFC), invece che alle mansioni effettivamente svolte. Fondandosi su un criterio oggettivo, la distinzione che privilegia la formazione professionale del dipendente rispetto alle responsabilità attribuitegli, non appare comunque insostenibile. Anche se sarebbe preferibile fissare la retribuzione di un dipendente in base al valore intrinseco delle prestazioni lavorative concretamente fornite (cfr. Vincent Martenet, L'égalité de la rémunération dans la fonction publique, AJP 1997, pag. 830), la distinzione non appare viziata da violazioni del diritto sotto il profilo dell'art. 9 Cost. fed.

3.3. Le direttive per il personale della scuola d'infanzia emanate dalla direzione dell'istituto scolastico comunale, non permettono di accreditare le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato. Anche se definiscono le mansioni della cuoca, dell'aiuto cuoca e dell'inserviente a tempo pieno, tali direttive non limitano invero la libertà di decisione dell'autorità comunale nell'applicazione del ROD. Anche se sono state ratificate dal municipio, esse non impediscono in particolare all'esecutivo comunale di operare una distinzione fondata sulla preparazione professionale, anziché sulle responsabilità e sui compiti delle addette alla refezione. Come non impediscono di attribuire ad A__________ la funzione di aiuto cuoca e la relativa classe di stipendio per mancanza dell'AFC, tali direttive non impediscono nemmeno di assegnare lo statuto di inserviente alla sua coadiutrice M__________.

3.4. L'art. 28 cpv. 2 ROD, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non è d'altro canto applicabile soltanto nell'ambito di un pubblico concorso inteso ad assumere un nuovo dipendente. La norma non impedisce in particolare al municipio di operare la distinzione in oggetto nell'ambito di una decisione come quella in esame, essenzialmente destinata ad inserire nella pianta organica una dipendente in servizio da anni, definendo senza esperire alcun concorso un rapporto d'impiego instaurato anni prima *praeter legem*.

3.5. Nella misura in cui è volto a contestare la funzione di cuoca e la classe di stipendio riconosciute dal Consiglio di Stato ad A__________, il primo dei ricorsi inoltrati dal comune va dunque accolto. Di riflesso, va accolta anche l'impugnativa che contesta la decisione con cui il Governo, facendo esplicitamente riferimento al giudizio correlato, ha riconosciuto a M__________ la funzione di aiuto cuoca e la relativa classe di stipendio.

4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i giudizi governativi impugnati vanno annullati siccome lesivi dell'autonomia comunale. Le decisioni

26 luglio 2006 del municipio sono pertanto ripristinate per quel che concerne la classe di stipendio e gli scatti d'anzianità riconosciuti alle dipendenti qui comparenti. Vanno unicamente confermate, siccome incontestate, le rettifiche apportate dal Consiglio di Stato ai rispettivi gradi di occupazione.

Dato che le dipendenti qui comparenti non si sono opposte all'accoglimento dei ricorsi, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 135, 208 LOC; 27, 28 ROD di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi sono accolti.

§. Di conseguenza:

1.1. le decisioni 14 novembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5594 e 5595) sono annullate nei limiti illustrati dal considerando n. 4;

1.2. le decisioni 26 luglio 2006 del municipio di RA

1 sono confermate con le rettifiche del grado d'occupazione apportate dal Consiglio di Stato;

2. Non si preleva tassa di giustizia.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione a: · ; .

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 rappr. da: RA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario